Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.620 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 620 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La sig.ra nata il [...] a Sant'Angelo in [...], residente ad Parte_1
Urbania (PU) in via Baldassarre Castiglione n. 43,
E il sig. nato il [...] a [...], residente Parte_2
ad Urbania (PU) in via Baldassarre Castiglione n. 43, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Valeria C. A. Rasponi
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 10 dicembre 2024, i ricorrenti, deducevano:
“ i ricorrenti sono genitori dei minori nato il [...] in [...]_1
CF. , e nato il [...] ad [...]. C.F._1 Parte_3
, attualmente residenti con la madre ad Urbania in via Baldassarre C.F._2
Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, domandavano, l'accoglimento delle seguenti condizioni in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale:
I. I minori vengono affidati ad entrambe i genitori con collocazione prevalente presso la madre e seguiteranno ad abitare nella casa familiare sita ad Urbania in via B. Castiglione
n. 43.
II. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà esercitato da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni degli stessi.
III. Il diritto di visita del padre è essenzialmente libero, da esercitare previo accordo con la madre, tenuto conto dell'organizzazione scolastica dei minori e lavorativa di ambo i genitori.
Per il periodo delle vacanze natalizie e pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta seguendo il criterio dell'alternanza e in modo da garantire a entrambi di trascorrere pari tempo con i figli. Per il periodo estivo (da giugno a settembre) il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi da comunicare alla madre con congruo anticipo.
IV. Il sig. rinuncia ad esigere qualsiasi somma di spettanza relativa ad acquisti ed Pt_2
investimenti fatti in costanza di relazione, quali l'acquisto del camper targato CN 784KX intestato alla sig.ra depositi postali accantonati nel corso degli anni che vengono Pt_1
lasciati nella piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra e si impegna a Pt_1
volturare in favore della stessa la polizza assicurativa Vita D'ORO di n. CP_1
23769141, a titolo di mantenimento indiretto dei figli fino al raggiungimento della maggior età. Dopodiché il padre corrisponderà la somma di € 250,00 per ciascun figlio, fino alla loro completa indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di
Pesaro. Tali somme dovranno essere versate alla madre qualora i figli abitino ancora con lei, ovvero direttamente ai figli maggiorenni in caso gli stessi non convivano più con la madre. V. Rispetto alle questioni patrimoniali, a totale definizione delle stesse, la sig.ra si Pt_1
obbliga a corrispondere al sig. la somma di € 15.000,00, tramite assegno Pt_2
circolare non trasferibile che verrà consegnato solo al momento dell'emissione del provvedimento definitivo del presente giudizio purché entro tale data il sig. abbia Pt_2
rispettato tutte le seguenti condizioni: asporto dell'auto targata DA014FC dalle pertinenze della casa familiare;
liberazione della casa familiare da tutti i propri effetti personali;
riconsegna delle chiavi della casa familiare e del camper targato CN 784KX di proprietà della sig.ra Pt_1
nonché di tutta la documentazione relativa al predetto bene mobile registrato;
voltura in favore della sig.ra della polizza assicurativa n. Vita D'ORO di Pt_1 CP_1
n. 23769141 con consegna della documentazione inerente. Il mancato rispetto anche di una soltanto di tali condizioni darà diritto alla signora di non consegnare la somma Pt_1
pattuita al signor che nulla potrà pretendere.”. Pt_2
All'esito del deposito, in data 27.02.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, in data 16.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
OSSERVA IL COLLEGIO
Non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le condizioni stabilite dalle parti in via congiunta nel ricorso presentato il 10 dicembre 2024 e confermate nelle note scritte del 27 febbraio 2025.
Entrambe le parti hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e sono Per_1 Pt_3
da considerarsi confacenti al loro preminente interesse. Soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare anche quanto stabilito sugli incontri e visite per garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli e Per_1
Pt_3
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria;
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DISPONE in conformità alle condizioni indicate nel ricorso congiunto presentato in data 10 dicembre 2024 e riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Urbino, il 21.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio De Leone