Versione
30 luglio 1905
30 luglio 1905
Art. 2.
Un R. commissario sara' nominato con l'incarico di provvedere allo stralcio della separazione dei due Comuni.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1905.
VITTORIO EMANUELE.
A. Fortis.
Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Un R. commissario sara' nominato con l'incarico di provvedere allo stralcio della separazione dei due Comuni.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1905.
VITTORIO EMANUELE.
A. Fortis.
Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.