Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1245
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di mancata notifica del pregresso avviso di accertamento, ma fondata l'eccezione di prescrizione, dato il decorso di oltre cinque anni dalla notifica dell'avviso di accertamento alla notifica della cartella di pagamento, senza atti interruttivi.

  • Accolto
    Prescrizione del debito

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, poiché tra la notifica dell'avviso di accertamento e quella della cartella di pagamento sono trascorsi più di cinque anni, anche computando la proroga prevista dal DL n. 18/2020, e non risultano atti interruttivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1245
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1245
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo