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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1245/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
EA PE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5818/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230021829547000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 531/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 15.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto del Comune di Reggio Calabria, notificata in data 18.6.2025, relativa a TARES per l'anno 2013, per un valore di causa di €. 741,88.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento, deducendo la mancata notificazione del pregresso avviso di accertamento al quale fa riferimento la cartella impugnata e la conseguente prescrizione del relativo debito, dato il tempo trascorso dall'insorgere di esso, anche in caso di eventuale notifica del pregresso atto impositivo.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che si dichiarava estranea alla controversia, sostenendo che essa pertiene solo alla fase dell'imposizione e non alla fase della riscossione.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. Allegava documentazione relativa alla regolare notifica, effettuata in data 26.11.2018, dell'avviso di accertamento indicato nella cartella impugnata.
All'odierna udienza la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Comune di Reggio Calabria ha documentato la regolare notifica del pregresso avviso di accertamento, pertanto la relativa eccezione della ricorrente è infondata.
Fondata è invece l'eccezione di prescrizione, poiché dalla data di notifica del suddetto avviso di accertamento a quella di notifica dell'odierna cartella di pagamento (18.6.2025) sono trascorsi più di cinque anni, anche computando la proroga di 542 giorni disposta dall'art. 68 DL n. 18/2020. Pertanto, non risultando la notifica, medio tempore, di atti interruttivi del termine di prescrizione, il debito risulta estinto.
Le superiori argomentazioni, dirimenti, esimono dal delibare gli altri motivi di ricorso
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo solo a carico del concessionario per la riscossione, risultando l'ente impositore estraneo alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Agenzia Entrate Riscossione alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 190,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con il Comune di Reggio Calabria.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
EA PE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5818/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230021829547000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 531/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 15.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto del Comune di Reggio Calabria, notificata in data 18.6.2025, relativa a TARES per l'anno 2013, per un valore di causa di €. 741,88.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento, deducendo la mancata notificazione del pregresso avviso di accertamento al quale fa riferimento la cartella impugnata e la conseguente prescrizione del relativo debito, dato il tempo trascorso dall'insorgere di esso, anche in caso di eventuale notifica del pregresso atto impositivo.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che si dichiarava estranea alla controversia, sostenendo che essa pertiene solo alla fase dell'imposizione e non alla fase della riscossione.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. Allegava documentazione relativa alla regolare notifica, effettuata in data 26.11.2018, dell'avviso di accertamento indicato nella cartella impugnata.
All'odierna udienza la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Comune di Reggio Calabria ha documentato la regolare notifica del pregresso avviso di accertamento, pertanto la relativa eccezione della ricorrente è infondata.
Fondata è invece l'eccezione di prescrizione, poiché dalla data di notifica del suddetto avviso di accertamento a quella di notifica dell'odierna cartella di pagamento (18.6.2025) sono trascorsi più di cinque anni, anche computando la proroga di 542 giorni disposta dall'art. 68 DL n. 18/2020. Pertanto, non risultando la notifica, medio tempore, di atti interruttivi del termine di prescrizione, il debito risulta estinto.
Le superiori argomentazioni, dirimenti, esimono dal delibare gli altri motivi di ricorso
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo solo a carico del concessionario per la riscossione, risultando l'ente impositore estraneo alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Agenzia Entrate Riscossione alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 190,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con il Comune di Reggio Calabria.