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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
OR NI TR IA, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1116/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 04780202400010317000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200007221021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste sui motivi dedotti in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha proposto impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI e della Regione Lazio avverso il preavviso di fermo n. 04780202400010317000 emesso dall'Agenzia delle Entrate –
SI, ed avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2017 di cui alla sottesa cartella di pagamento n. 04720200007221021000, per un importo pari ad € 5.800,41.
La parte, con unico motivo di merito, ha eccepito la non debenza della tassa. In particolare, la società ricorrente, che svolge attività di vendita di auto, ha affermato che il pagamento del bollo auto non sarebbe dovuto in questi casi dovendosi applicare un regime di sospensione dallo stesso per le autovetture in vendita presso autosaloni, trattandosi di beni merce destinati alla rivendita. A supporto della bontà della tesi propugnata ha indicato precedenti sentenze che avevano dato ragione alla parte annullando alcune cartelle di pagamento che la Ricorrente_1 aveva autonomamente impugnato.
Si sono costituiti entrambi gli enti convenuti che hanno controdedotto sull'eccezione di parte concludendo in primis per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto.
Il processo è stato discusso all'udienza del 19.01.2026 in presenza della sola parte ricorrente che si è riportata alle proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Ricorrente_1 srl è inammissibile.
Questa Corte osserva infatti che l'unico motivo ricorso è costituito dalla contestazione circa la debenza della tassa automobilistica del 2017 di cui alla cartella di pagamento n. 04720200007221021000, atto prodromico al preavviso di fermo oggetto di ricorso.
Nessun vizio dell'atto proprio dell'atto impugnato è stato, invece, sollevato dalla parte.
Ebbene, la cartella di pagamento sopra indicata è stata regolarmente notificata a mezzo pec in data
07.10.2021 e di ciò è stata fornita prova in atti.
Non vi è stata peraltro alcuna contestazione sul punto e pertanto la sua corretta notificazione è un dato certo e acquisito.
Orbene, qualunque questione di merito avrebbe dovuto essere sollevata esclusivamente a mezzo di impugnazione di quell'atto.
In sua assenza, la pretesa è ormai definitiva rendendo oggi inammissibile qualunque eccezione di merito in quanto tardivamente avanzata.
Per questo motivo, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli enti convenuti, Regione Lazio e Agenzia delle Entrate SI che si liquidano, per entrambi in € 500,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 500,00 in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
OR NI TR IA, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1116/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 04780202400010317000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200007221021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste sui motivi dedotti in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha proposto impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI e della Regione Lazio avverso il preavviso di fermo n. 04780202400010317000 emesso dall'Agenzia delle Entrate –
SI, ed avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2017 di cui alla sottesa cartella di pagamento n. 04720200007221021000, per un importo pari ad € 5.800,41.
La parte, con unico motivo di merito, ha eccepito la non debenza della tassa. In particolare, la società ricorrente, che svolge attività di vendita di auto, ha affermato che il pagamento del bollo auto non sarebbe dovuto in questi casi dovendosi applicare un regime di sospensione dallo stesso per le autovetture in vendita presso autosaloni, trattandosi di beni merce destinati alla rivendita. A supporto della bontà della tesi propugnata ha indicato precedenti sentenze che avevano dato ragione alla parte annullando alcune cartelle di pagamento che la Ricorrente_1 aveva autonomamente impugnato.
Si sono costituiti entrambi gli enti convenuti che hanno controdedotto sull'eccezione di parte concludendo in primis per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto.
Il processo è stato discusso all'udienza del 19.01.2026 in presenza della sola parte ricorrente che si è riportata alle proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Ricorrente_1 srl è inammissibile.
Questa Corte osserva infatti che l'unico motivo ricorso è costituito dalla contestazione circa la debenza della tassa automobilistica del 2017 di cui alla cartella di pagamento n. 04720200007221021000, atto prodromico al preavviso di fermo oggetto di ricorso.
Nessun vizio dell'atto proprio dell'atto impugnato è stato, invece, sollevato dalla parte.
Ebbene, la cartella di pagamento sopra indicata è stata regolarmente notificata a mezzo pec in data
07.10.2021 e di ciò è stata fornita prova in atti.
Non vi è stata peraltro alcuna contestazione sul punto e pertanto la sua corretta notificazione è un dato certo e acquisito.
Orbene, qualunque questione di merito avrebbe dovuto essere sollevata esclusivamente a mezzo di impugnazione di quell'atto.
In sua assenza, la pretesa è ormai definitiva rendendo oggi inammissibile qualunque eccezione di merito in quanto tardivamente avanzata.
Per questo motivo, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli enti convenuti, Regione Lazio e Agenzia delle Entrate SI che si liquidano, per entrambi in € 500,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 500,00 in favore di ciascuna parte resistente.