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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1026/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 20/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ZAMPESE MASSIMO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ZAMPESE MASSIMO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
All'udienza del 25.03.2025, le parti comparivano personalmente davanti al Giudice per il trasferimento immobiliare e confermavano la loro volontà espressa in ricorso e che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, matrimonio contratto il 16/05/1998 e trascritto al n. 13, Parte II, Serie A, Parte_2
Anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA
alle seguenti condizioni:
1.Il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_1
della figlia nonché a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo studio dalla Per_1
medesima presso il Great Lakes Bible College in Lansing, MI 48917-1299, 6211 W.
Willow HWY, la somma mensile di euro 2.000,00 entro il giorno 15 di ogni mese,
annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2. Il GN terrà a proprio carico l'80% delle spese straordinarie, relative alla Parte_1
figlia , richiamandosi integralmente, per la loro regolamentazione, al Protocollo in Per_1
uso presso questo Tribunale;
3. Si dà atto che il GN , a titolo di contributo al mantenimento del coniuge Parte_1
una tantum, cede alla GNa , che accetta, la piena proprietà per ½ della Parte_2
casa coniugale sita in San Biagio di TA (TV) Via Venezia n.17, nella quale
2 continueranno a vivere la GNa e le figlie mentre il GN si Parte_2 Parte_1
impegna a spostare la propria residenza entro trenta giorni dalla sentenza di omologa della separazione;
4.Si dà atto che i coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla più a pretendere l'uno dall'altro anche in punto contributo al mantenimento;
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
Il trasferimento riguarda l'intera quota di proprietà del GN . Parte_1
Il GN è comproprietario, per la quota del 50%, con la GNa Parte_1
dell'immobile sito in San Biagio di TA (TV), Via Venezia n.17, in forza Parte_2
di atto di compravendita a rogito del notaio dott. di Treviso del Persona_2
21.12.2005, rep. N. 153523 (doc. 7 atto di compravendita immobile), che intende trasferire in piena proprietà alla GNa secondo quanto di seguito Parte_2
specificato:
ARTICOLO 1
(Consenso ed oggetto)
Il GN , a titolo di contributo una tantum al coniuge, Parte_1
trasferisce alla GNa , che accetta, la proprietà per la quota di 1/2 Parte_2
(UNMEZZO) delle seguenti unità immobiliari:
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
SEZIONE URBANA F – FOGLIO 2
- Particella 984 – Subalterno 5 – Via Venezia n. 17 piano T-1 Categoria A/2 – Classe 2 –
consistenza 9 vani – RC 790,18;
- Particella 984 – Subalterno 6 – Via Venezia n. 17 piano T – Categoria C/7 Classe U –
3 consistenza 19 mq. – RC 12,76,
il tutto come risulta all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Treviso – Servizi
Catastali a seguito di variazione del 16.11.2022 pratica n. TV0131178 in atti dal
17/11/2022;
particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di San Biagio di TA Foglio 46 –
particella 984 Confinante coi nn. 469 - 459 - 455 - 813 – 468, il tutto come da visure prodotte in atti (docc. 8-9-10 visure e planimetrie catastali).
ARTICOLO 2
(Precisazioni)
I diritti del cedente dipendono dall'atto di compravendita in data 21.12.2005 n. 153523 di rep. Notaio di Treviso registrato a Treviso il 28.12.2005 al n. 18704 Persona_2
mod. IT e trascritto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso – Servizio di Pubblicità
Immobiliare in data 29.12.2005 al n. 59193 reg. gen. E n. 35316 reg. part. e vengono ceduti alla cessionaria a titolo di contributo una tantum.
ARTICOLO 3
(dichiarazioni fiscali)
Ai fini fiscali e giusta il disposto di cui all'art. 1 comma 497 della legge 23 dicembre 2005
n. 266, la parte acquirente, dato atto che la presente cessione interviene tra ex coniugi in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è esente ai fini dell'imposta di registro e delle altre imposte catastali ed ipotecarie ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987 –
come modificato ed interpretato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
154/1999.
Le parti dichiarano di essere legate da rapporto di coniugio e già in regime di separazione dei beni.
ARTICOLO 4
4 (Possesso, garanzie e provenienza)
L'immobile viene compravenduto a corpo, con ogni annesso, connesso, pertinenza ed accessorio, diritto, azione e ragione, servitù attiva e passiva inerente, in particolare con le servitù di passaggio, note, di cui atto trascritto il 9 aprile 1966 ai nn. 5782/5245,
garantito dalla società venditrice in piena esclusiva proprietà assolutamente libero da ipoteche, altri oneri e vincoli.
ARTICOLO 5
(Dichiarazioni urbanistiche)
La parte cedente dichiara che la costruzione del fabbricato, di cui le unità in oggetto fanno parte, è stata realizzata in conformità alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di
San Biagio di TA in data 10.9.1973 n. 228 ed in data 23.3.1985 n. 47 con dichiarazione di abitabilità in data 30.3.1985; dichiara inoltre che per le opere abusive è
stata rilasciata dal Comune di San Biagio di TA concessione in sanatoria in data
15.3.2000 n. 2000/014-49 prot. 1612.
La parte cedente dichiara inoltre che sono stati successivamente eseguiti degli interventi nell'immobile cui alla SCIA presentata al SUE del Comune di San Biagio di TA in data 8.11.2021 prot. e cui alla CILAS presentata CodiceFiscale_3
a SUE del Comune di San Biagio di TA in data 25.5.2022 prot. [...]-
25052022-1835.
La parte cedente dichiara che l'area circostante il fabbricato in oggetto ha natura strettamente pertinenziale e superficie inferiore a mq. 5.000,00 omettendosi pertanto l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica relativo a detta area.
Le parti dichiarano che le planimetrie depositate in catasto (e di cui viene allegata copia prodotta in atti) è conforme allo stato di fatto dell'immobile. Le parti altresì dichiarano la conformità allo stato di fatto di tutti i dati catastali del fabbricato, riportati nell'atto.
5 ARTICOLO 6
(Rinunzia ipoteca legale)
La parte cedente rinunzia all'ipoteca legale di cui all'articolo 2817 Codice Civile.
ARTICOLO 7
(Mediazione)
Ai sensi della Legge 4 agosto 2006 n. 248, le parti, consapevoli delle responsabilità penali cui sono soggette in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, dichiarano di non essersi avvalse, per la conclusione del presente contratto,
di mediatori.
ARTICOLO 8
(varie)
La presente cessione comprende altresì tutto il mobilio e l'arredamento presente nella abitazione che pertanto dalla data della omologazione della separazione diverranno di proprietà esclusiva della GNa . Parte_2
5. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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