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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/11/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3133/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3133/2025, promossa con ricorso depositato il 29/07/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Tradate l'8 luglio 1980 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti Tiberio Massironi e Marta Bertagna
e
2) Parte_2
Nata a Varese il 22 ottobre 1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Federico Buzzi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate (VA), in data 1° settembre 2012
(anno 2012 al n. 23 Parte II Serie A) separati consensualmente con decreto di omologa del 18 maggio 2023 depositato l'8 giugno
2023, omologa n. 115/2023. con i seguenti figli minorenni:
nata a [...], il giorno 31 dicembre 2013 Persona_1
nato a [...], il giorno 12 settembre 2016. Persona_2
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29 luglio 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO FIGLI: i figli minori e vengono affidati, secondo le Per_1 Per_2 regole dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, ma collocati prevalentemente con la madre, signora presso il domicilio familiare, sito in Tradate, Parte_2
Via Cavour n. 27, ove manterranno la residenza;
2) CASA CONIUGALE: la casa coniugale, sita in Tradate (VA), alla via Cavour n. 27, resta assegnata, come già statuito in sede di separazione, alla signora nella sua qualità Parte_2
di genitore collocatario prevalente dei figli minori, fino al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 337-sexies c.c..
Il signor continuerà a farsi carico del pagamento del mutuo gravante su tale immobile, Pt_1
di sua esclusiva proprietà.
La signora quale assegnataria dell'immobile, si impegna a mantenerlo in buone Parte_2
condizioni, facendosi carico delle spese di ordinaria manutenzione nonché delle spese condominiali di sua competenza, a decorrere dal mese di gennaio 2025, comunicando tempestivamente al signor qualsiasi problema che possa compromettere il valore Pt_1 dell'immobile, al fine di concordare prontamente eventuali interventi necessari e straordinari.
3) CONCORSO AL MANTENIMENTO: il signor concorrerà nel mantenimento dei Pt_1
figli mediante il versamento della somma di €. 650,00= mensili, (€. 325,00 per figlio), - somma che sarà sottoposta a rivalutazione monetaria annuale ISTAT, a decorrere dall'anno successivo al deposito della sentenza di divorzio - oltre al 75% delle spese straordinarie inerenti i minori e previste dal Protocollo del Tribunale di Varese attualmente vigente (che, noto alle parti, qui si deve intendere integralmente richiamato
DOC. 8). Le statuizioni del capoverso che precede avranno efficacia a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza di divorzio.
4) TEMPI DI VISITA E PERMANENZA PADRE / FIGLI: il signor terrà con sé i figli: Pt_1
- a week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina alle ore 8.00, quando i bambini verranno accompagnati a scuola dal padre;
- nella settimana che non si conclude con il week end di competenza del padre, due giorni infrasettimanali con due pernotti, individuati indicativamente nelle giornate di mercoledì e giovedì, con la precisazione che il primo giorno (il mercoledì) la signora si Parte_2
occuperà di andare a prendere i bambini a scuola e li terrà con sé per lo svolgimento dei compiti, per poi riaccompagnare i minori, nel pomeriggio, dal padre;
pagina 2 di 6 - nella settimana che si conclude con il week end di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, individuato indicativamente nella giornata di martedì. In tale giorno, il signor si occuperà di andare a prendere i bambini a scuola per poi Pt_1
riaccompagnarli nuovamente a scuola l'indomani mattina;
- durante le vacanze estive, in assenza delle lezioni scolastiche e salvo frequentazione di campus estivi, i minori trascorreranno l'intera giornata con il genitore di competenza;
- Qualora uno dei genitori intendesse trasferire la propria residenza in un luogo distante più di
10 km dall'attuale residenza, dovrà darne tempestiva comunicazione all'altro con un preavviso minimo di almeno 60 giorni, affinché le parti possano concordare anticipatamente eventuali modifiche logistiche e organizzative riguardanti l'affidamento condiviso e i tempi di permanenza dei figli. In caso di mancato accordo, sarà necessario ricorrere al Tribunale competente.
- In ogni caso deve essere garantita la possibilità del genitore presso cui non sono i figli di raggiungerli telefonicamente alla sera entro le ore 21:00, salvo necessità ed urgenze.
5) VACANZE:
anche non consecutivi, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente il preciso indirizzo di recapito, garantendo la reperibilità telefonica dei figli, comunque, entro le ore 21:00 salvo urgenze. Gli eventuali soggiorni all'estero verranno comunicati con anticipo e verrà prestata ancora più attenzione nell'indicazione all'altro genitore del preciso indirizzo di recapito e nel garantire la regolare reperibilità telefonica dei figli. I coniugi, sin d'ora, prestano reciproco assenso a che i figli trascorrano una settimana di vacanza con i nonni paterni o con la nonna materna, qualora questi ultimi lo richiedano / desiderino;
vacanze scolastiche sino al 30.12 con un genitore e dal 30.12 al 06.01 con l'altro genitore, e così di seguito alternandosi negli anni. La signora e il signor si Parte_2 Pt_1
accorderanno telefonicamente in merito alle modalità e alle tempistiche precise di scambio, possibilmente con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
I coniugi concordano che, per un periodo di almeno 5 anni, i figli potranno stare con il genitore con il quale trascorreranno il “secondo periodo” o il 25 dicembre sera o il 26 dicembre a pranzo.
e le vacanze pasquali, così come risulteranno dal calendario scolastico, i minori trascorreranno con ciascun genitore metà del periodo in modo alternato (divisione dei giorni pagina 3 di 6 secondo un calcolo matematico), di anno in anno, fermo restando che il giorno di Pasqua sarà trascorso con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro genitore, alternando ogni anno tale organizzazione.
trascorse dai minori con il genitore festeggiato, il quale si occuperà di riaccompagnare i figli dall'altro genitore il giorno seguente, in caso di giornata non di sua competenza. I compleanni dei figli verranno festeggiati, per un periodo di almeno 5 anni, con un genitore a pranzo e con l'altro a cena;
per esse, ad esempio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre ecc., se non già in vacanza o di competenza dell'altro genitore (ad esempio, nel caso in cui la festività cada nel giorno di sabato o domenica o, ancora, nel giorno di ferragosto i minori siano già in vacanza con uno dei genitori);
6) ASSEGNO UNICO: l'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambi i genitori;
7) Le parti, inoltre:
oggettivo, sia sotto il profilo psicologico ed emotivo, alle soluzioni tutte prospettate, nonché a ricercare ed attuare le modalità più opportune per consentire ai figli stessi il migliore e più sereno adattamento possibile;
(solo a titolo esemplificativo: comunione, cresima, conseguimento di diplomi di fine anno scolastico, recite scolastiche, gare sportive, concerti musicali, ecc.), il genitore presso il quale il figlio è collocato in quel frangente, favorirà fattivamente l'altro genitore non solo nella pacifica partecipazione attiva all'evento e nella fruizione dello stesso, ma consentirà che il figlio possa restare, per un tempo ragionevole e soddisfacente, con entrambe le figure genitoriali. I genitori si impegnano ad evitare qualsivoglia atteggiamento ostruzionistico, anteponendo le necessità dei figli ai propri bisogni;
dialogo disteso e pacato;
eventuali nuovi compagni nella vita dei figli così da garantire il benessere dei figli stessi. Madre e padre, quindi, avranno cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiranno a quelle genitoriali. Ad ogni buon conto, nel caso di relazione stabile e consolidata, l'inserimento dei pagina 4 di 6 nuovi compagni nella vita dei figli dovrà avvenire gradualmente e nel rispetto della sensibilità dei minori;
i personali nei periodi di spettanza con i figli, che questi ultimi restino alternativamente o con l'altro genitore o con soggetti, preferibilmente scelti nella stretta cerchia famigliare, di massima fiducia;
attiva e diligente per la corretta attuazione dei presenti accordi;
collaborare per il rilascio dei medesimi documenti dei figli. Le parti chiedono l'emissione di sentenza che dia atto delle sovrastanti condizioni e che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
01.09.2012 in Tradate (VA), atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Tradate (anno 2012 al n. 23, Parte II, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina 5 di 6 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 6 di 6
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3133/2025, promossa con ricorso depositato il 29/07/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Tradate l'8 luglio 1980 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti Tiberio Massironi e Marta Bertagna
e
2) Parte_2
Nata a Varese il 22 ottobre 1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Federico Buzzi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate (VA), in data 1° settembre 2012
(anno 2012 al n. 23 Parte II Serie A) separati consensualmente con decreto di omologa del 18 maggio 2023 depositato l'8 giugno
2023, omologa n. 115/2023. con i seguenti figli minorenni:
nata a [...], il giorno 31 dicembre 2013 Persona_1
nato a [...], il giorno 12 settembre 2016. Persona_2
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29 luglio 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO FIGLI: i figli minori e vengono affidati, secondo le Per_1 Per_2 regole dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, ma collocati prevalentemente con la madre, signora presso il domicilio familiare, sito in Tradate, Parte_2
Via Cavour n. 27, ove manterranno la residenza;
2) CASA CONIUGALE: la casa coniugale, sita in Tradate (VA), alla via Cavour n. 27, resta assegnata, come già statuito in sede di separazione, alla signora nella sua qualità Parte_2
di genitore collocatario prevalente dei figli minori, fino al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 337-sexies c.c..
Il signor continuerà a farsi carico del pagamento del mutuo gravante su tale immobile, Pt_1
di sua esclusiva proprietà.
La signora quale assegnataria dell'immobile, si impegna a mantenerlo in buone Parte_2
condizioni, facendosi carico delle spese di ordinaria manutenzione nonché delle spese condominiali di sua competenza, a decorrere dal mese di gennaio 2025, comunicando tempestivamente al signor qualsiasi problema che possa compromettere il valore Pt_1 dell'immobile, al fine di concordare prontamente eventuali interventi necessari e straordinari.
3) CONCORSO AL MANTENIMENTO: il signor concorrerà nel mantenimento dei Pt_1
figli mediante il versamento della somma di €. 650,00= mensili, (€. 325,00 per figlio), - somma che sarà sottoposta a rivalutazione monetaria annuale ISTAT, a decorrere dall'anno successivo al deposito della sentenza di divorzio - oltre al 75% delle spese straordinarie inerenti i minori e previste dal Protocollo del Tribunale di Varese attualmente vigente (che, noto alle parti, qui si deve intendere integralmente richiamato
DOC. 8). Le statuizioni del capoverso che precede avranno efficacia a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza di divorzio.
4) TEMPI DI VISITA E PERMANENZA PADRE / FIGLI: il signor terrà con sé i figli: Pt_1
- a week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina alle ore 8.00, quando i bambini verranno accompagnati a scuola dal padre;
- nella settimana che non si conclude con il week end di competenza del padre, due giorni infrasettimanali con due pernotti, individuati indicativamente nelle giornate di mercoledì e giovedì, con la precisazione che il primo giorno (il mercoledì) la signora si Parte_2
occuperà di andare a prendere i bambini a scuola e li terrà con sé per lo svolgimento dei compiti, per poi riaccompagnare i minori, nel pomeriggio, dal padre;
pagina 2 di 6 - nella settimana che si conclude con il week end di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, individuato indicativamente nella giornata di martedì. In tale giorno, il signor si occuperà di andare a prendere i bambini a scuola per poi Pt_1
riaccompagnarli nuovamente a scuola l'indomani mattina;
- durante le vacanze estive, in assenza delle lezioni scolastiche e salvo frequentazione di campus estivi, i minori trascorreranno l'intera giornata con il genitore di competenza;
- Qualora uno dei genitori intendesse trasferire la propria residenza in un luogo distante più di
10 km dall'attuale residenza, dovrà darne tempestiva comunicazione all'altro con un preavviso minimo di almeno 60 giorni, affinché le parti possano concordare anticipatamente eventuali modifiche logistiche e organizzative riguardanti l'affidamento condiviso e i tempi di permanenza dei figli. In caso di mancato accordo, sarà necessario ricorrere al Tribunale competente.
- In ogni caso deve essere garantita la possibilità del genitore presso cui non sono i figli di raggiungerli telefonicamente alla sera entro le ore 21:00, salvo necessità ed urgenze.
5) VACANZE:
anche non consecutivi, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente il preciso indirizzo di recapito, garantendo la reperibilità telefonica dei figli, comunque, entro le ore 21:00 salvo urgenze. Gli eventuali soggiorni all'estero verranno comunicati con anticipo e verrà prestata ancora più attenzione nell'indicazione all'altro genitore del preciso indirizzo di recapito e nel garantire la regolare reperibilità telefonica dei figli. I coniugi, sin d'ora, prestano reciproco assenso a che i figli trascorrano una settimana di vacanza con i nonni paterni o con la nonna materna, qualora questi ultimi lo richiedano / desiderino;
vacanze scolastiche sino al 30.12 con un genitore e dal 30.12 al 06.01 con l'altro genitore, e così di seguito alternandosi negli anni. La signora e il signor si Parte_2 Pt_1
accorderanno telefonicamente in merito alle modalità e alle tempistiche precise di scambio, possibilmente con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
I coniugi concordano che, per un periodo di almeno 5 anni, i figli potranno stare con il genitore con il quale trascorreranno il “secondo periodo” o il 25 dicembre sera o il 26 dicembre a pranzo.
e le vacanze pasquali, così come risulteranno dal calendario scolastico, i minori trascorreranno con ciascun genitore metà del periodo in modo alternato (divisione dei giorni pagina 3 di 6 secondo un calcolo matematico), di anno in anno, fermo restando che il giorno di Pasqua sarà trascorso con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro genitore, alternando ogni anno tale organizzazione.
trascorse dai minori con il genitore festeggiato, il quale si occuperà di riaccompagnare i figli dall'altro genitore il giorno seguente, in caso di giornata non di sua competenza. I compleanni dei figli verranno festeggiati, per un periodo di almeno 5 anni, con un genitore a pranzo e con l'altro a cena;
per esse, ad esempio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre ecc., se non già in vacanza o di competenza dell'altro genitore (ad esempio, nel caso in cui la festività cada nel giorno di sabato o domenica o, ancora, nel giorno di ferragosto i minori siano già in vacanza con uno dei genitori);
6) ASSEGNO UNICO: l'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambi i genitori;
7) Le parti, inoltre:
oggettivo, sia sotto il profilo psicologico ed emotivo, alle soluzioni tutte prospettate, nonché a ricercare ed attuare le modalità più opportune per consentire ai figli stessi il migliore e più sereno adattamento possibile;
(solo a titolo esemplificativo: comunione, cresima, conseguimento di diplomi di fine anno scolastico, recite scolastiche, gare sportive, concerti musicali, ecc.), il genitore presso il quale il figlio è collocato in quel frangente, favorirà fattivamente l'altro genitore non solo nella pacifica partecipazione attiva all'evento e nella fruizione dello stesso, ma consentirà che il figlio possa restare, per un tempo ragionevole e soddisfacente, con entrambe le figure genitoriali. I genitori si impegnano ad evitare qualsivoglia atteggiamento ostruzionistico, anteponendo le necessità dei figli ai propri bisogni;
dialogo disteso e pacato;
eventuali nuovi compagni nella vita dei figli così da garantire il benessere dei figli stessi. Madre e padre, quindi, avranno cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiranno a quelle genitoriali. Ad ogni buon conto, nel caso di relazione stabile e consolidata, l'inserimento dei pagina 4 di 6 nuovi compagni nella vita dei figli dovrà avvenire gradualmente e nel rispetto della sensibilità dei minori;
i personali nei periodi di spettanza con i figli, che questi ultimi restino alternativamente o con l'altro genitore o con soggetti, preferibilmente scelti nella stretta cerchia famigliare, di massima fiducia;
attiva e diligente per la corretta attuazione dei presenti accordi;
collaborare per il rilascio dei medesimi documenti dei figli. Le parti chiedono l'emissione di sentenza che dia atto delle sovrastanti condizioni e che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
01.09.2012 in Tradate (VA), atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Tradate (anno 2012 al n. 23, Parte II, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina 5 di 6 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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