Art. 5.
L' articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , quale risulta dall' articolo 7 della legge 9 novembre 1961, numero 1240 , e' sostituito dal seguente:
"Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai sensi dell' articolo 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375 , in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidita' e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto all'assegno di incollocabilita' derivi da infermita' neuro-psichica od epilettica, ascrivibile alla 2ª 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di eta' in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui gli invalidi fruiscono.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1a categoria. Resta, comunque, ferma la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidita' di guerra, ai sensi dell'articolo 53 e successive modificazioni.
Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65° anno di eta', abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita', viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all' articolo 10, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni, cumulabile con l'assegno di previdenza.
L'incollocabilita' e' riconosciuta per periodi di tempo e con le modalita' stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del Collegio medico provinciale di cui all' articolo 7 della legge 3 giugno 1950, numero 375 , la cui composizione, esclusivamente per lo esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal presidente stesso.
Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di incollocabilita'.
Il Ministro per il tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno di incollocabilita' su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di cui all'articolo 99 e successive modificazioni.
L'assegno di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non e' cumulabile con l'indennita' di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilita' compete finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.
Il trattamento di incollocabilita' puo' essere in ogni tempo revocato, nella sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se vengano meno le ragioni per le quali sia stato concesso.
Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilita', hanno l'obbligo, qualora esplichino attivita' lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.
Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e puo' essere comminata, sentita la Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilita' dell'assegno di incollocabilita'".
L' articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , quale risulta dall' articolo 7 della legge 9 novembre 1961, numero 1240 , e' sostituito dal seguente:
"Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai sensi dell' articolo 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375 , in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidita' e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto all'assegno di incollocabilita' derivi da infermita' neuro-psichica od epilettica, ascrivibile alla 2ª 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di eta' in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui gli invalidi fruiscono.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1a categoria. Resta, comunque, ferma la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidita' di guerra, ai sensi dell'articolo 53 e successive modificazioni.
Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65° anno di eta', abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita', viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all' articolo 10, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni, cumulabile con l'assegno di previdenza.
L'incollocabilita' e' riconosciuta per periodi di tempo e con le modalita' stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del Collegio medico provinciale di cui all' articolo 7 della legge 3 giugno 1950, numero 375 , la cui composizione, esclusivamente per lo esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal presidente stesso.
Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di incollocabilita'.
Il Ministro per il tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno di incollocabilita' su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di cui all'articolo 99 e successive modificazioni.
L'assegno di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non e' cumulabile con l'indennita' di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilita' compete finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.
Il trattamento di incollocabilita' puo' essere in ogni tempo revocato, nella sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se vengano meno le ragioni per le quali sia stato concesso.
Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilita', hanno l'obbligo, qualora esplichino attivita' lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.
Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e puo' essere comminata, sentita la Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilita' dell'assegno di incollocabilita'".