TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/04/2026, n. 6989
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Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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Decreto cautelare 18 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
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Ordinanza cautelare 7 novembre 2023
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Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, giustificata da finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e da un contributo solidaristico delle imprese. La Corte ha anche escluso la violazione della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Vizi autonomi relativi alle modalità di fissazione del tetto di spesa, di accertamento e ripartizione dello sforamento

    Il Collegio ritiene infondate tali censure. La disciplina del payback era nota fin dal 2015. La fissazione del tetto di spesa al 4,4% a livello nazionale e poi regionale è considerata ragionevole e funzionale al controllo della spesa pubblica. Le modalità di calcolo sono ritenute coerenti e non vi è prova che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

  • Rigettato
    Legittimità dell'iter di adozione delle Linee Guida

    Il Collegio ritiene che il Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2022 abbia natura di atto amministrativo generale e non di regolamento, pertanto non era necessario il parere del Consiglio di Stato. La legge prevedeva l'adozione delle linee guida con decreto del Ministro d'intesa con la Conferenza delle Regioni.

  • Rigettato
    Violazione del criterio di composizione pubblico-privata dell'offerta

    Il Collegio ritiene che la fissazione di un tetto di spesa predefinito a livello nazionale sia funzionale al controllo della spesa pubblica e all'equilibrio dei conti del SSN. La diversificazione del budget sanitario regionale è già prevista.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità, e danno luogo a un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, configurando un diritto soggettivo patrimoniale di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali e le connesse determinazioni dirigenziali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità, e danno luogo a un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, configurando un diritto soggettivo patrimoniale di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità, e danno luogo a un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, configurando un diritto soggettivo patrimoniale di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/04/2026, n. 6989
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6989
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo