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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 844 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa IN TT Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Brunella Crucitti C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. TABERO DOROTA C.F._2
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/10/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti
[...] civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/06/2002 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28 parte II serie
A anno 2002) e che dall'unione sono nati tre figli, (31/01/2006), Per_1 Per_2
(02/02/2010) e (20/01/2016), hanno riferito che con provvedimento n. Per_3
35/2024 il Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
3. I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori che si Per_2 Per_3 impegnano a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità;
1 4. I figli minori e saranno collocati con la mamma presso la casa Per_2 Per_3 familiare;
5. 1 coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui detti figli minori;
6. Il padre avrà facoltà di avere con sé i di lui figli e di concordare di volta in volta con la sig.ra , previa telefonata al suo cellulare, ad esclusione delle Controparte_1 videochiamate se non autorizzate dalla madre, che si dichiara sin d'ora disponibile, i giorni delle visite compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita sociale degli stessi.
7. I minorenni trascorreranno con il padre una settimana consecutiva nel mese di luglio e una settimana consecutiva nel mese di agosto, periodo che verrà definito in accordo tra i genitori compatibilmente con le ferie estive di entrambi e gli impegni dei figli, con facoltà di concordare ulteriori giorni di visita anche nel periodo estivo.
8. Il Natale e il Capodanno ad anni alterni: dalla chiusura della scuola al pomeriggio del trenta dicembre con un genitore;
dal trenta dicembre pomeriggio al rientro a scuola con l'altro genitore.
Le vacanze pasquali: i giorni verranno divisi equamente ed alternati di anno in anno, padre, due giugno con la madre).
9. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i suddetti figli ed i nonni patemi e materni e i rispettivi zii.
10. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando non hanno con sé i minori.
11. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.), tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni verranno prese concordemente dai genitori. Mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
12. Il Sig. rinuncia all'assegno unico ed autorizza la sig.ra Parte_1
a percepirlo integralmente ed utilizzarlo per i bisogni dei Controparte_1 figli;
13. 11 Sig. si impegna a versare mensilmente, la somma di euro Parte_1 400,00 quattrocento euro, quale cifra per il mantenimento dei figli;
detta somma verrà versata mensilmente su Postepay Evolution n. 5333171166038543, iban It02j3608105138238227438229 intestata alla sig.ra ; Controparte_1
14. Le spese straordinarie sostenute per i figli (attività sportive, ricreative, scolastiche, mediche), previo accordo di entrambi i genitori, sono a carico degli stessi al 50%, dietro l'esibizione della relativa documentazione di spesa.
15. La casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi resterà in uso alla sig.ra
CP_1
16. Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto. Le parti acconsentono che i figli vengano iscritte sul passaporto di entrambi.
17. 1 coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei loro beni mobili, beni mobili registrati ed effetti personali e dichiarano, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio.”
2 Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 22/06/2002 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.28, parte II serie A anno 2002) e che dall'unione sono nati tre figli, (31/01/2006), Per_1
(02/02/2010) e (20/01/2016), hanno riferito che con provvedimento n. Per_2 Per_3
35/2024 il Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1 data 22/06/2002 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 28 parte II serie A anno 2002) alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
3. I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori che si Per_2 Per_3 impegnano a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità;
4. I figli minori e saranno collocati con la mamma presso 1a casa Per_2 Per_3 familiare;
3 5. 1 coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui detti figli minori;
6. Il padre avrà facoltà di avere con sé i di lui figli e di concordare di volta in volta con la sig.ra , previa telefonata al suo cellulare, ad esclusione delle Controparte_1 videochiamate se non autorizzate dalla madre, che si dichiara sin d'ora disponibile, i giorni delle visite compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita sociale degli stessi.
7. I minorenni trascorreranno con il padre una settimana consecutiva nel mese di luglio
, e una settimana consecutiva nel mese di agosto, periodo che verrà definito in accordo tra i genitori compatibilmente con le ferie estive di entrambi e gli impegni dei figli, con facoltà di concordare ulteriori giorni di visita anche nel periodo estivo.
8. Il Natale e il Capodanno ad anni alterni: dalla chiusura della scuola al pomeriggio del trenta dicembre con un genitore;
dal trenta dicembre pomeriggio al rientro a scuola con l'altro genitore.Le vacanze pasquali: i giorni verranno divisi equamente ed alternati di anno in anno, padre, due giugno con la madre).
9. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i suddetti figli ed i nonni patemi e materni e i rispettivi zii.
10. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando non hanno con sé i minori.
11. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.), tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni verranno prese concordemente dai genitori. Mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
12. Il Sig. rinuncia all'assegno unico ed autorizza la sig.ra Parte_1
a percepirlo integralmente ed utilizzarlo per i bisogni dei figli;
Controparte_1 13. 11 Sig. si impegna a versare mensilmente, la somma di euro Parte_1 400,00 quattrocento euro, quale cifra per il mantenimento dei figli;
detta somma verrà versata mensilmente su Postepay Evolution n. 5333171166038543, iban It02j3608105138238227438229 intestata alla sig.ra ; Controparte_1
14. Le spese straordinarie sostenute per i figli (attività sportive, ricreative, scolastiche, mediche), previo accordo di entrambi i genitori, sono a carico degli stessi al 50%, dietro l'esibizione della relativa documentazione di spesa.
15. La casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi resterà in uso alla sig.ra
CP_1
16. Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto. Le parti acconsentono che i figli vengano iscritte sul passaporto di entrambi.
17. 1 coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei loro beni mobili, beni mobili registrati ed effetti personali e dichiarano, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio.”
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
LM, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
IN TT
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa IN TT Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Brunella Crucitti C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. TABERO DOROTA C.F._2
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/10/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti
[...] civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/06/2002 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28 parte II serie
A anno 2002) e che dall'unione sono nati tre figli, (31/01/2006), Per_1 Per_2
(02/02/2010) e (20/01/2016), hanno riferito che con provvedimento n. Per_3
35/2024 il Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
3. I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori che si Per_2 Per_3 impegnano a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità;
1 4. I figli minori e saranno collocati con la mamma presso la casa Per_2 Per_3 familiare;
5. 1 coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui detti figli minori;
6. Il padre avrà facoltà di avere con sé i di lui figli e di concordare di volta in volta con la sig.ra , previa telefonata al suo cellulare, ad esclusione delle Controparte_1 videochiamate se non autorizzate dalla madre, che si dichiara sin d'ora disponibile, i giorni delle visite compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita sociale degli stessi.
7. I minorenni trascorreranno con il padre una settimana consecutiva nel mese di luglio e una settimana consecutiva nel mese di agosto, periodo che verrà definito in accordo tra i genitori compatibilmente con le ferie estive di entrambi e gli impegni dei figli, con facoltà di concordare ulteriori giorni di visita anche nel periodo estivo.
8. Il Natale e il Capodanno ad anni alterni: dalla chiusura della scuola al pomeriggio del trenta dicembre con un genitore;
dal trenta dicembre pomeriggio al rientro a scuola con l'altro genitore.
Le vacanze pasquali: i giorni verranno divisi equamente ed alternati di anno in anno, padre, due giugno con la madre).
9. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i suddetti figli ed i nonni patemi e materni e i rispettivi zii.
10. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando non hanno con sé i minori.
11. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.), tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni verranno prese concordemente dai genitori. Mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
12. Il Sig. rinuncia all'assegno unico ed autorizza la sig.ra Parte_1
a percepirlo integralmente ed utilizzarlo per i bisogni dei Controparte_1 figli;
13. 11 Sig. si impegna a versare mensilmente, la somma di euro Parte_1 400,00 quattrocento euro, quale cifra per il mantenimento dei figli;
detta somma verrà versata mensilmente su Postepay Evolution n. 5333171166038543, iban It02j3608105138238227438229 intestata alla sig.ra ; Controparte_1
14. Le spese straordinarie sostenute per i figli (attività sportive, ricreative, scolastiche, mediche), previo accordo di entrambi i genitori, sono a carico degli stessi al 50%, dietro l'esibizione della relativa documentazione di spesa.
15. La casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi resterà in uso alla sig.ra
CP_1
16. Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto. Le parti acconsentono che i figli vengano iscritte sul passaporto di entrambi.
17. 1 coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei loro beni mobili, beni mobili registrati ed effetti personali e dichiarano, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio.”
2 Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 22/06/2002 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.28, parte II serie A anno 2002) e che dall'unione sono nati tre figli, (31/01/2006), Per_1
(02/02/2010) e (20/01/2016), hanno riferito che con provvedimento n. Per_2 Per_3
35/2024 il Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1 data 22/06/2002 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 28 parte II serie A anno 2002) alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
3. I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori che si Per_2 Per_3 impegnano a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità;
4. I figli minori e saranno collocati con la mamma presso 1a casa Per_2 Per_3 familiare;
3 5. 1 coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui detti figli minori;
6. Il padre avrà facoltà di avere con sé i di lui figli e di concordare di volta in volta con la sig.ra , previa telefonata al suo cellulare, ad esclusione delle Controparte_1 videochiamate se non autorizzate dalla madre, che si dichiara sin d'ora disponibile, i giorni delle visite compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita sociale degli stessi.
7. I minorenni trascorreranno con il padre una settimana consecutiva nel mese di luglio
, e una settimana consecutiva nel mese di agosto, periodo che verrà definito in accordo tra i genitori compatibilmente con le ferie estive di entrambi e gli impegni dei figli, con facoltà di concordare ulteriori giorni di visita anche nel periodo estivo.
8. Il Natale e il Capodanno ad anni alterni: dalla chiusura della scuola al pomeriggio del trenta dicembre con un genitore;
dal trenta dicembre pomeriggio al rientro a scuola con l'altro genitore.Le vacanze pasquali: i giorni verranno divisi equamente ed alternati di anno in anno, padre, due giugno con la madre).
9. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i suddetti figli ed i nonni patemi e materni e i rispettivi zii.
10. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando non hanno con sé i minori.
11. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.), tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni verranno prese concordemente dai genitori. Mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
12. Il Sig. rinuncia all'assegno unico ed autorizza la sig.ra Parte_1
a percepirlo integralmente ed utilizzarlo per i bisogni dei figli;
Controparte_1 13. 11 Sig. si impegna a versare mensilmente, la somma di euro Parte_1 400,00 quattrocento euro, quale cifra per il mantenimento dei figli;
detta somma verrà versata mensilmente su Postepay Evolution n. 5333171166038543, iban It02j3608105138238227438229 intestata alla sig.ra ; Controparte_1
14. Le spese straordinarie sostenute per i figli (attività sportive, ricreative, scolastiche, mediche), previo accordo di entrambi i genitori, sono a carico degli stessi al 50%, dietro l'esibizione della relativa documentazione di spesa.
15. La casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi resterà in uso alla sig.ra
CP_1
16. Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto. Le parti acconsentono che i figli vengano iscritte sul passaporto di entrambi.
17. 1 coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei loro beni mobili, beni mobili registrati ed effetti personali e dichiarano, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio.”
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
LM, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
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