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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/12/2025, n. 3788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3788 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
AR SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 442/2023 del ruolo generale, promossa da:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Capuano;
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. WA EL
CONVENUTO
Nonché Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
CH MA;
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia il Tribunale adito: a) dichiarare la nullità per simulazione dell'accordo conciliativo 26.10.2022 relativo al proc. 269/2022 del
7.10.2022 avanti all'Organismo Accorda e Concilia, con ogni conseguenza sul precetto;
b) dichiarare in ogni caso che non ha diritto a procedere ad Controparte_2 esecuzione forzata per inesistenza del titolo esecutivo e illegittimità della dichiarazione/certificazione della conformità dell'accordo conciliativo 26.10.2022 sopra descritto alle norme imperative e all'ordine pubblico, comunque per mancanza dei presupposti di legge;”. Per il convenuto ( Controparte_2
“Affinchè l'On.le Giudicante Voglia, rigettata ogni contraria eccezione, deduzione e produzione;
previo rigetto della richiesta di sospensione: - Accertare e Dichiarare
l'incompetenza del Tribunale di Nocera in favore del collegio arbitrale in applicazione dell'art.
9 del contratto del 15.5.2000; - Accertare e Dichiarare la nullità dell'atto per assoluta indeterminatezza e genericità dello stesso;
-accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione spiegata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; - Rigettare la proposta opposizione, perché manifestamente infondata sia in fatto che in diritto, - Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale per indennità da occupazione sine titulo per il tempo decorrente dal
1.10.2022 al 22.3.2023, nella somma di €. 28.400,00 o a titolo di penale da ritardo o risarcimento, nella minor o maggior somma ritenuta congrua dall'On.le Giudicante;
-
Condannare il alla refusione delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1 ove ne ricorrano i presupposti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario; nonché per il convenuto ( : “Affinché l'On.le Tribunale adito rigettata ogni CP_3 contraria difesa, eccezione e produzione, Voglia: 1) Rigettare la spiegata opposizione;
ad ogni effetto e conseguenza di legge;
2) con vittoria di spese e compenso professionale come per legge da attribuirsi con distrazione, al procuratore dichiaratosi antistatario;
anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_1 roponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli a mezzo pec in data
[...]
13.1.2023, con il quale la agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito Controparte_2 dal verbale di conciliazione del 26.10.2022 sottoscritto nella sede di Accorda e Concilia di Cava de' Tirreni nel procedimento 269/2022 avente ad oggetto “Risoluzione del contratto di fitto/locazione, assegnazione del bene immobile al promissario acquirente ad effetto anticipato”, promosso da nei confronti di chiedeva la liberazione e CP_3 Controparte_2 consegna immediata del bene immobile sito in Cava de' Tirreni alla via C. Biagi 18, in catasto al foglio 25 n. 486, p. T, 1, 2, 3 e 4 e giardino pertinenziale in CT al foglio 25 particella 639.
Parte opponente a sostegno dell'opposizione eccepiva: a) Nullità per simulazione assoluta/relativa dell'accordo conciliativo;
b) Inesistenza del titolo esecutivo contro CP_1
e illegittimità della dichiarazione/certificazione degli avv.ti CH MA e WA EL della conformità dell'accordo conciliativo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Più in particolare parte istante deduceva che già CP_1 [...]
autorizzato all'apertura e all'esercizio di una Controparte_4 struttura ambulatoriale di radiologia e terapia fisica in Cava de' Tirreni alla via Corradino
Biagi 18 in virtù di ordinanze sindacali n. 122/1988 sotto la direzione tecnico/sanitaria del dott. , conduceva in locazione n. 6 vani ed accessori al I° piano fuori terra Persona_1 nel lato destro del corridoio del fabbricato con unico ingresso da via Corradino Biagi 18 in
Cava de' Tirreni, in virtù di contratto di sublocazione 2.1.1986 registrato il 16.1.1986 al n.402, originariamente intercorso con Successivamente veniva Controparte_5 stipulato contratto di locazione tra la proprietà del fabbricato ed in data 20 Controparte_2 settembre 1994 con il quale gli originari proprietari del fabbricato, dott. e Persona_2
denominati “locatori”, concedevano in locazione l'immobile alla via Controparte_6
Corradino Biagi 18 denominato Casa di Cura Ruggiero ad in persona del Controparte_2 dott. , denominati “conduttore”, specificando nel contratto di locazione: Persona_3
“con esclusione, allo stato, di parte dei locali posti al piano terra dell'edificio e occupati attualmente dal dr e più specificamente n.ro 6 vani ed accessori ( e non Controparte_4 tre) siti al piano fuori terra nel lato destro dopo l'androne delle scale. Tuttavia la locazione verrà estesa anche ai predetti locali occupati, senza ulteriore aumento del canone, al momento dell'ottenimento della loro disponibilità. A tal riguardo i locatori si obbligano ad esperire tutte le eventuali azioni bonarie e/o giudiziarie per ottenerne il rilascio, Resta esclusa ogni responsabilità da parte dei locatori, ove non si ottenesse l'auspicato rilascio”.
Con atto notarile del 20 giugno 2002, i sigg.ri e Controparte_6 Persona_2 trasferivano la proprietà dell'intero fabbricato, sito in Cava de' Tirreni alla via C. Biagi n. 18, alla AL SR (ora che quindi subentrava di diritto in tutti i rapporti giuridici, ivi CP_3 compreso nel contratto di sublocazione precedentemente contratto con la società CP_1 In data 26.7.2022 la e la stipulavano contratto preliminare di Controparte_2 CP_3 compravendita del fabbricato sito in Via C. Biagi n. 18, riportato al NC di Cava dè Tirreni al foglio 25 n. 486, pt 1-2-3-4- e giardino pertinenziale riportato nel catasto terreni al fg 25 p.lla
639, e per effetto dello stesso nel verbale di conciliazione del 26.10.2022 scioglievano per mutuo consenso il contratto di locazione in essere con effetti dal 1.10.2022, ne derivava che la si impegnava a ritirare ogni proprio bene dall'immobile e, inoltre, pattuivano anche CP_3 un piano di rientro alla luce di un rapporto di dare/avere, che vedeva la odierna comparente creditrice per l'importo di € 210.159,39.
Seguiva, pertanto, la notifica da parte di dell'atto di precetto al sublocatore, Controparte_2 er la liberazione e consegna immediata del bene immobile sito in Cava de' Tirreni CP_7 alla via C. Biagi 18, in catasto al foglio 25 n. 486, p. T, 1, 2, 3 e 4 e giardino pertinenziale in
CT al foglio 25 particella 639.
Parte opponente, a sostegno dell'opposizione, eccepiva la simulazione dell'accordo di conciliazione ritenendo che la locatrice sia di che di non CP_3 CP_1 CP_2 aveva mai avuto la sede legale all'interno del fabbricato essendo stata la sede legale di questa società trasferita una sola volta nel 2005 da via Garzia a quella attuale di corso
RT I 232 e non risultando in alcun contratto, peraltro, che la proprietaria avesse conservato la disponibilità per sé di alcuni locali nello stesso;
inoltre, l'intento fraudolento dell'accordo conciliativo in danno della opponente società riceveva conferma anche da altri elementi salienti, emergenti dal precetto e dal verbale conciliativo dal momento che le legali rappresentanti di e di rispettivamente e Controparte_2 CP_3 Controparte_8
, sono germane e figlie dell'ing. , titolare del Controparte_9 Persona_4
10% di e socio al 89,29% di AGA Biomedica SR, a sua volta titolare del residuo 90% CP_3 di (il residuo 10,71 è in testa alla sig.ra – consorte CP_3 Persona_5 di ) e titolare della quasi totalità delle quote di (piccole Persona_4 Controparte_2 quote sono in testa ai figli , altri figli di Controparte_10 Controparte_11
, nipote, e ). Ne conseguiva che Persona_4 Controparte_12 CP_13 CP_3
[... e fanno parte della medesima compagine familiare, che fa capo al Controparte_2 genitore, , e certamente perseguono i medesimi interessi ed obiettivi. Persona_4
Inoltre, parte opponente eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo contro e Pt_1
l'illegittimità della dichiarazione/certificazione degli avv.ti CH MA e WA EL della conformità dell'accordo conciliativo alle norme imperative e all'ordine pubblico, ritenendo che il contratto di sublocazione originariamente stipulato con Controparte_5
[... fosse ancora valido ed efficace. Con comparsa depositata in data 19.4.2023 si costituiva Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., che in via preliminare,
[...] eccepiva l'incompetenza dell'Adito Tribunale in favore del Collegio Arbitrale, per espressa pattuizione delle parti di cui all'art. 9 del contratto del 15.5.2000, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, eccependo in particolar modo la carenza di interesse della Società opponente essendo sprovvista di CP_1 autorizzazione sanitaria da più di 20 anni e non occupando tali spazi dal medesimo periodo.
Con comparsa depositata in data 10.5.2023 si costituiva che, nel merito, CP_3 chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La domanda va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
In via preliminare va ritenuta sussistente la competenza del Tribunale Adito, in quanto l'art. 9 del contratto intercorso tra le parti del 15.5.2000 prevedeva genericamente che “ogni controversia sarà risolta da un lodo arbitrale…” ed e' quindi evidente che in questo scarno dettato la clausola non esprime esclusività del foro convenzionale indicato, limitandosi ad estenderlo “per ogni controversia”; pertanto, non vi è ragione per discostarsi dalla granitica giurisprudenza della Suprema Corte, per cui “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (cfr Cass. sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376); e, specificamente, e' stato chiarito proprio che l'espressione “per qualsiasi controversia” è inidonea a identificare un foro esclusivo, perché è diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale (Cass. sez. 3, ord. 5 giugno 2009 n. 13033
e Cass. sez. 3, ord. 9 agosto 2007 n. 17449).
Nel merito, la domanda non merita accoglimento;
devono, infatti, essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nel provvedimento (nel caso di specie legittimazione attiva delle ricorrenti) azionata con il precetto impugnato. E' infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale,
“il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo
c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di
Cassazione ordinanza n. 22090/2021). Dunque, il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., ha un oggetto processuale limitato: esso consente all'opponente di contestare solo l'inesistenza del titolo eseutivo, la sua carenza dei requisiti formali, o la sopravvenuta inefficacia dell'obbligazione in esso contenuta.
L'eccezione di simulazione sia essa assoluta o relativa, implica necessariamente un giudizio di merito pieno, con accertamenti istruttori complessi, diretti a verificare l'esistenza di un accordo dissimulato e l'intendo simulatorio delle parti. Tale accertamento eccede manifestamente l'ambito del giudizio di opposizione a precetto che deve limitarsi alla verifica della idoneità del titolo a fondare l'azione esecutiva, non della validità intrinseca degli accordi negoziali che quel titolo presuppongono. Nel caso di specie, l'opponente non si Pt_1 limita a contestare l'efficacia esecutiva del verbale di conciliazione del 26.10.2022 stipulato tra e ma chiedeva di accertare la Controparte_2 CP_3 simulazione dell'accordo raggiunto, circostanza per la cui prova, come già detto, sarebbe necessaria un'istruttoria articolata, comprendente l'accertamento dell'intento simulatorio e dell'esistenza di un diverso assetto negoziale dissimulato.
Tale accertamento è dunque, estraneo al perimetro del giudizio ex art. 615 c.p.c. e deve essere proposto con autonomo giudizio di cognizione ordinaria;
ne deriva che l'eccezione di simulazione è inammissibile e non può incidere sulla legittimità del precetto opposto che trova fondamento nel titolo costituito dal verbale di conciliazione, con il quale le parti e in virtù del contratto preliminare Controparte_2 CP_3 di compravendita stipulato con atto pubblico notarile, dott. in data 26.7.2022, con il Per_6 quale si obbligava ad acquistare l'immobile di proprietà della Controparte_2 CP_3 ricevendo in cambio l'anticipazione degli effetti relativi alla gestione dell'immobile
(preliminare con effetti anticipati), decidevano di sciogliere il contratto di affitto ad uso diverso per mutuo consenso con efficacia dal 30.9.2022 ed inoltre, insistendo all'interno una concessione in sublocazione (a favore di di alcuni vani siti al primo piano fuori Pt_1 terra, intendevano sciolto e non più efficace il contratto di sublocazione, nonché il diritto della alla fissazione della propria sede legale presso l'immobile de quo. CP_3
La presente opposizione, pertanto, avendo ad oggetto motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo, si inserisce nel percorso giurisprudenziale richiamato, di guisa, l'accertamento circa la simulazione dell'accordo di conciliazione, rientra nell'ambito dei poteri decisori del giudice della cognizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa AR SI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di Controparte_2 delle spese processuali che liquida in € 2.800,00 per compenso
[...] professionale, oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore del difensore, Avv.
WA EL, dichiaratosi antistatario;
3) Condanna parte opponente al pagamento in favore di delle spese processuali CP_3 che liquida in € 2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore del difensore, Avv. CH MA, dichiaratosi antistataria;
Si comunichi.
02.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa AR SI