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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3730/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3730/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. REATTI DOLORES Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. REATTI DOLORES CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies pagina 1 di 7 II comma c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
2. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori i quali si adopereranno affinchè Per_1 egli mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue.
3. Nell'abitazione coniugale, posta in Castelnuovo Rangone, Via Tintoretto n. 3, della quale i coniugi sono comproprietari, continuerà ad abitare la sig.ra , alla quale la stessa viene Parte_1 assegnata unitamente al garage di pertinenza in godimento gratuito ai sensi dell'art. 337 sexies I comma c.c. così come arredata e corredata, dandosi atto sin d'ora che il sig. con il CP_1 consenso della moglie, si trasferirà in altro alloggio entro e non oltre 15 ottobre 2025;
4. Il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre e manterrà la residenza anche Per_1 ai fini anagrafici presso la stessa.
5. La sig.ra , nella sua qualità di assegnataria della casa coniugale, provvederà al pagamento Pt_1 delle spese relative alle utenze, delle spese condominiali di godimento, di manutenzione ordinaria e relative alla Tari, mentre gli oneri accessori relativi alla proprietà e le spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni e dell'alloggio del quale i coniugi sono comproprietari saranno pagate dagli stessi nella misura di una metà ciascuno.
6. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su , assumendo di Per_1 comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza ed alla salute del minore, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé , eserciteranno separatamente ed in Per_1 via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
7. Al fine di assicurare al figlio il diritto di mantenere un rapporto continuativo e qualificato con entrambe le figure genitoriali, i coniugi, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, convengono che frequenterà il padre non collocatario: Per_1
- il fine settimana a settimane alternate, dal sabato mattina alle 9,00 sino alla domenica sera riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore 21,30;
- Il mercoledì e il venerdì pomeriggio nella settimana il cui il week end spetta alla madre ed il lunedì ed il mercoledì pomeriggio nella settimana in cui il fine settimana spetta al padre, seguendo il seguente schema:
Settimana A lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Domenica pagina 2 di 7 madre madre padre madre padre madre madre
Settimana B lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Domenica
padre madre padre madre madre padre
padre e così di seguito a settimane alterne.
8. Quanto al calendario relativo ai periodi di vacanza scolastica e festivi con le parti Per_1 convengono che:
• durante le vacanze natalizie si seguirà il calendario ordinario delle frequentazioni, come sopra specificato ad eccezione delle giornate di seguito elencate:
- trascorrerà sempre il giorno della Vigilia di Natale con il padre, il quale lo Per_1 riaccompagnerà entro la mezzanotte a casa della madre, con la quale invece trascorrerà tutti gli anni il giorno di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano.
- Il minore starà con il padre per un periodo di tre giorni consecutivi, indicativamente il 27-28 e
29 dicembre, salvo diversi accordi tra i genitori in merito alla individuazione di altri tre giorni consecutivi differenti;
- Il 31 dicembre sarà trascorso da ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, mentre Per_1 il giorno dell'Epifania il minore resterà con la madre.
• durante le vacanze pasquali trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con Per_1
l'altro il Lunedì dell'Angelo.
• durante le vacanze estive 2026 il minore trascorrerà sia con il padre che con la madre due settimane anche non consecutive.
I genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno il periodo in cui porteranno con sé in vacanza il figlio. Nel caso in cui i medesimi non raggiungessero un accordo sui periodi di vacanza, ciascuno di essi potrà, ad anni alterni (negli anni dispari la madre e in quelli pari il padre), imporre la propria scelta da comunicare comunque all'altro entro il 30 aprile di ogni anno.
Prima della partenza per la villeggiatura i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio, nonché il recapito telefonico.
• Il minore trascorrerà le festività infrasettimanali e gli altri ponti previsti dal calendario (ad esempio ponte di Ognissanti, 8 dicembre, 31 gennaio, 25 aprile, 1° maggio ecc.), una volta con la madre e la volta successiva con il padre.
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi assunti dalle parti.
pagina 3 di 7 9. I coniugi concorreranno al mantenimento di in misura proporzionale alla rispettiva Per_1 capacità contributiva. Conseguentemente il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo per il mantenimento del figlio, entro l'ultimo giorno di ogni mese la somma di Euro
500,00 (cinquecento/00) a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul conto corrente che la beneficiaria indicherà.
Detto importo verrà versato alla sig.ra per dodici mensilità annue e sarà oggetto di Pt_1 rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat con primo aggiornamento nel mese di ottobre
2026.
10. Entrambi i genitori contribuiranno altresì - nella misura del 40 % a carico della madre e del 60 %
a carico del padre - al pagamento delle spese di carattere straordinarie da sostenersi per il figlio, intendendosi per tali quelle di seguito specificate, come da protocollo adottato dal Tribunale di
Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(babysitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un pagina 4 di 7 motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
11. Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico in favore del figlio, le parti concordano che lo stesso sarà percepito per intero dalla madre. I genitori godranno invece delle detrazioni e deduzioni per il figlio a carico nella proporzione di legge ed a tal fine la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa
12. I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi assegni a titolo di contributo al proprio personale mantenimento, godendo entrambi di redditi da lavoro dipendente.
13. A regolamentazione e definizione dei propri rapporti economico/patrimoniali, i coniugi Pt_1
e convengono quanto segue:
[...] CP_1
a. entrambi continueranno a pagare le rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile attualmente adibito a casa coniugale, posto in Castelnuovo Rangone, Via Tintoretto n. 3, del quale sono comproprietari avendolo acquistato in regime di comunione legale dei beni;
b. le somme presenti sui conti correnti personali dei quali ciascuno dei coniugi è titolare sono assegnate integralmente e rimangono nella piena disponibilità dell'intestatario;
c. le somme presenti sul conto corrente cointestato acceso presso saranno ripartite in Pt_2 egual misura. Le parti manterranno la contitolarità di detto conto corrente sul quale continueranno ad essere addebitate mensilmente le rate del mutuo ipotecario rep. n.
4621/3245 contratto con in data 30.04.2020 e le spese relative a detto mutuo (ad es. Pt_2 assicurazione), La provvista del predetto conto sarà fornita dai coniugi attraverso la disposizione di bonifici permanenti dai rispettivi conti correnti personali, sempre in ragione di una metà ciascuno.
Detto conto corrente comune potrà essere utilizzato da ciascuno dei contitolari unicamente per effettuare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo ipotecario e delle spese ad esso connesse. Essi quindi si autorizzano reciprocamente ad effettuare movimentazioni su detto conto solo ed esclusivamente a detto scopo.
d. I coniugi, premettendo di essere comproprietari di un autoveicolo Ford Kuga, targato Part EK802PS intestato al al sig. e dallo stesso utilizzato e di una autovettura Renault CP_1
Clio, targata CG375ZK, intestata a in uso alla medesima, si assegnano Parte_1 reciprocamente la piena proprietà e disponibilità delle autovetture che attualmente hanno in uso, rinunciando espressamente ad ogni pretesa economica al riguardo a titolo di rimborso pagina 5 di 7 e/o di conguaglio a fronte del diverso valore degli autoveicoli. A fronte di tali assegnazioni le parti si assumeranno tutti gli oneri e le obbligazioni derivanti dalla proprietà e dal possesso dei veicoli rispettivamente intestati ed ogni rischio per la loro circolazione.
14. I sigg.ri e fatto salvo l'adempimento delle obbligazioni tutte assunte Parte_1 CP_1 nel presente atto, dichiarano e riconoscono espressamente di avere così regolato e definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e ogni rispettiva ragione di debito/credito anche in riferimento alle contribuzioni versate e prestate da ciascun coniuge nel corso della convivenza matrimoniale a qualsivoglia titolo, ivi incluse le somme rispettivamente percepite a titolo di TFR e a quelle ricevute dai rispettivi genitori e pertanto gli stessi dichiarano reciprocamente di null'altro più avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo.
15. Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore per espatrio a scopi turistici e/o culturali.
16. Le spese tutte relative al presente procedimento così come quelle relative ai compensi per l'assistenza legale saranno sostenute dalle parti per una metà ciascuna.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 28/10/2016; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]_1
(MO) il 09/09/1985 e nato a [...] il [...] si sono separati CP_1 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al
01/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2014
pagina 6 di 7 - Atto n. 22 - Parte II - Serie A.
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3730/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. REATTI DOLORES Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. REATTI DOLORES CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies pagina 1 di 7 II comma c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
2. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori i quali si adopereranno affinchè Per_1 egli mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue.
3. Nell'abitazione coniugale, posta in Castelnuovo Rangone, Via Tintoretto n. 3, della quale i coniugi sono comproprietari, continuerà ad abitare la sig.ra , alla quale la stessa viene Parte_1 assegnata unitamente al garage di pertinenza in godimento gratuito ai sensi dell'art. 337 sexies I comma c.c. così come arredata e corredata, dandosi atto sin d'ora che il sig. con il CP_1 consenso della moglie, si trasferirà in altro alloggio entro e non oltre 15 ottobre 2025;
4. Il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre e manterrà la residenza anche Per_1 ai fini anagrafici presso la stessa.
5. La sig.ra , nella sua qualità di assegnataria della casa coniugale, provvederà al pagamento Pt_1 delle spese relative alle utenze, delle spese condominiali di godimento, di manutenzione ordinaria e relative alla Tari, mentre gli oneri accessori relativi alla proprietà e le spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni e dell'alloggio del quale i coniugi sono comproprietari saranno pagate dagli stessi nella misura di una metà ciascuno.
6. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su , assumendo di Per_1 comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza ed alla salute del minore, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé , eserciteranno separatamente ed in Per_1 via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
7. Al fine di assicurare al figlio il diritto di mantenere un rapporto continuativo e qualificato con entrambe le figure genitoriali, i coniugi, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, convengono che frequenterà il padre non collocatario: Per_1
- il fine settimana a settimane alternate, dal sabato mattina alle 9,00 sino alla domenica sera riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore 21,30;
- Il mercoledì e il venerdì pomeriggio nella settimana il cui il week end spetta alla madre ed il lunedì ed il mercoledì pomeriggio nella settimana in cui il fine settimana spetta al padre, seguendo il seguente schema:
Settimana A lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Domenica pagina 2 di 7 madre madre padre madre padre madre madre
Settimana B lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Domenica
padre madre padre madre madre padre
padre e così di seguito a settimane alterne.
8. Quanto al calendario relativo ai periodi di vacanza scolastica e festivi con le parti Per_1 convengono che:
• durante le vacanze natalizie si seguirà il calendario ordinario delle frequentazioni, come sopra specificato ad eccezione delle giornate di seguito elencate:
- trascorrerà sempre il giorno della Vigilia di Natale con il padre, il quale lo Per_1 riaccompagnerà entro la mezzanotte a casa della madre, con la quale invece trascorrerà tutti gli anni il giorno di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano.
- Il minore starà con il padre per un periodo di tre giorni consecutivi, indicativamente il 27-28 e
29 dicembre, salvo diversi accordi tra i genitori in merito alla individuazione di altri tre giorni consecutivi differenti;
- Il 31 dicembre sarà trascorso da ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, mentre Per_1 il giorno dell'Epifania il minore resterà con la madre.
• durante le vacanze pasquali trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con Per_1
l'altro il Lunedì dell'Angelo.
• durante le vacanze estive 2026 il minore trascorrerà sia con il padre che con la madre due settimane anche non consecutive.
I genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno il periodo in cui porteranno con sé in vacanza il figlio. Nel caso in cui i medesimi non raggiungessero un accordo sui periodi di vacanza, ciascuno di essi potrà, ad anni alterni (negli anni dispari la madre e in quelli pari il padre), imporre la propria scelta da comunicare comunque all'altro entro il 30 aprile di ogni anno.
Prima della partenza per la villeggiatura i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio, nonché il recapito telefonico.
• Il minore trascorrerà le festività infrasettimanali e gli altri ponti previsti dal calendario (ad esempio ponte di Ognissanti, 8 dicembre, 31 gennaio, 25 aprile, 1° maggio ecc.), una volta con la madre e la volta successiva con il padre.
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi assunti dalle parti.
pagina 3 di 7 9. I coniugi concorreranno al mantenimento di in misura proporzionale alla rispettiva Per_1 capacità contributiva. Conseguentemente il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo per il mantenimento del figlio, entro l'ultimo giorno di ogni mese la somma di Euro
500,00 (cinquecento/00) a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul conto corrente che la beneficiaria indicherà.
Detto importo verrà versato alla sig.ra per dodici mensilità annue e sarà oggetto di Pt_1 rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat con primo aggiornamento nel mese di ottobre
2026.
10. Entrambi i genitori contribuiranno altresì - nella misura del 40 % a carico della madre e del 60 %
a carico del padre - al pagamento delle spese di carattere straordinarie da sostenersi per il figlio, intendendosi per tali quelle di seguito specificate, come da protocollo adottato dal Tribunale di
Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(babysitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un pagina 4 di 7 motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
11. Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico in favore del figlio, le parti concordano che lo stesso sarà percepito per intero dalla madre. I genitori godranno invece delle detrazioni e deduzioni per il figlio a carico nella proporzione di legge ed a tal fine la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa
12. I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi assegni a titolo di contributo al proprio personale mantenimento, godendo entrambi di redditi da lavoro dipendente.
13. A regolamentazione e definizione dei propri rapporti economico/patrimoniali, i coniugi Pt_1
e convengono quanto segue:
[...] CP_1
a. entrambi continueranno a pagare le rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile attualmente adibito a casa coniugale, posto in Castelnuovo Rangone, Via Tintoretto n. 3, del quale sono comproprietari avendolo acquistato in regime di comunione legale dei beni;
b. le somme presenti sui conti correnti personali dei quali ciascuno dei coniugi è titolare sono assegnate integralmente e rimangono nella piena disponibilità dell'intestatario;
c. le somme presenti sul conto corrente cointestato acceso presso saranno ripartite in Pt_2 egual misura. Le parti manterranno la contitolarità di detto conto corrente sul quale continueranno ad essere addebitate mensilmente le rate del mutuo ipotecario rep. n.
4621/3245 contratto con in data 30.04.2020 e le spese relative a detto mutuo (ad es. Pt_2 assicurazione), La provvista del predetto conto sarà fornita dai coniugi attraverso la disposizione di bonifici permanenti dai rispettivi conti correnti personali, sempre in ragione di una metà ciascuno.
Detto conto corrente comune potrà essere utilizzato da ciascuno dei contitolari unicamente per effettuare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo ipotecario e delle spese ad esso connesse. Essi quindi si autorizzano reciprocamente ad effettuare movimentazioni su detto conto solo ed esclusivamente a detto scopo.
d. I coniugi, premettendo di essere comproprietari di un autoveicolo Ford Kuga, targato Part EK802PS intestato al al sig. e dallo stesso utilizzato e di una autovettura Renault CP_1
Clio, targata CG375ZK, intestata a in uso alla medesima, si assegnano Parte_1 reciprocamente la piena proprietà e disponibilità delle autovetture che attualmente hanno in uso, rinunciando espressamente ad ogni pretesa economica al riguardo a titolo di rimborso pagina 5 di 7 e/o di conguaglio a fronte del diverso valore degli autoveicoli. A fronte di tali assegnazioni le parti si assumeranno tutti gli oneri e le obbligazioni derivanti dalla proprietà e dal possesso dei veicoli rispettivamente intestati ed ogni rischio per la loro circolazione.
14. I sigg.ri e fatto salvo l'adempimento delle obbligazioni tutte assunte Parte_1 CP_1 nel presente atto, dichiarano e riconoscono espressamente di avere così regolato e definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e ogni rispettiva ragione di debito/credito anche in riferimento alle contribuzioni versate e prestate da ciascun coniuge nel corso della convivenza matrimoniale a qualsivoglia titolo, ivi incluse le somme rispettivamente percepite a titolo di TFR e a quelle ricevute dai rispettivi genitori e pertanto gli stessi dichiarano reciprocamente di null'altro più avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo.
15. Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore per espatrio a scopi turistici e/o culturali.
16. Le spese tutte relative al presente procedimento così come quelle relative ai compensi per l'assistenza legale saranno sostenute dalle parti per una metà ciascuna.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 28/10/2016; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]_1
(MO) il 09/09/1985 e nato a [...] il [...] si sono separati CP_1 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al
01/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2014
pagina 6 di 7 - Atto n. 22 - Parte II - Serie A.
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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