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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 6236 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2022, promossa da on l'Avv. Tiberio Baroni Parte_1
- attore- contro
con l'Avv. Antonio Parigi e l'Avv. Fabio Controparte_1
Passiatore
-convenuto
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per come rassegnate nelle note a trattazione scritta rese ai sensi dell'art. 127 ter cpc attore: “Voglia il Giudice designato accertata e dichiarata la responsabilità del
ex art. 2051 del c.c. per i danni tutti subiti dall'attore a Controparte_1 causa del trabocchetto e/o insidia del manto stradale de quo, condannare il convenuto alla refusione dei danni patiti e patendi che vengono indicati in complessivi € 25897,64 di cui € 21.800,69 per danno biologico e € 4096,95 per spese mediche e danni alle cose come meglio specificato nella parte in premessa o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o liquidata secondo equità oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 2 novembre 2021 sino all'effettivo saldo”; in via istruttoria si insite per
l'ammissione delle prove non ammesse con verbale di udienza del 13 aprile 2023 ritenute decisive al fine della decisione nonché si insite sull'ammissione della CTU medico legale sulle lesioni riportate da a seguito della caduta per cui Parte_1
è lite.” convenuto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, in composizione monocratica:
IN TESI: rigettare la domanda dell'attore sig. così come formulata e proposta Pt_1 nei confronti del convenuto sia perché infondata in fatto ed Controparte_1 in diritto e non provata per i motivi tutti dedotti, in particolare perché non provato il fatto storico;
per difetto di legittimazione passiva (recte: difetto di titolarità del rapporto dedotto) del ed anche perché insussistente ogni e qualsiasi profilo di CP_1 responsabilità del in relazione all'evento di danno dedotto Controparte_1 in giudizio. Con vittoria di spese ed onorari ex DM 55/2014 e succ. mod. e int.
IN DENEGATA E SUBORDINATA IPOTESI: qualora dovesse essere accertata la effettiva verificazione del fatto, una responsabilità del , Controparte_1 anche in via solidale,
- respingere la domanda attrice così come formulata e proposta,
- accertare la responsabilità concorsuale prevalente ascrivibile all'attore sig. Pt_1 anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1223 e 1227 c.c., nonché quella rispettivamente riferibile al;
Controparte_1
- liquidare il danno nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato e documentato;
Con vittoria di spese ed onorari ex DM 55/2014 e succ. mod. e int.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
Il sig. ha convenuto in giudizio il per Parte_1 Controparte_1 ottenere dal medesimo il risarcimento dei danni riportati a seguito della caduta verificatasi in data 2 novembre 2021, verso le ore 1800, mentre stava percorrendo con il
Pag. 2 di 9 suo monopattino la Via del Cantone all'altezza del civico 47 nel Comune di
[...]
. CP_1
Il sig. ha imputato la causa della caduta all'irregolarità del manto stradale di cui Pt_1 il convenuto è custode invocandone la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c..
Il si è costituito in giudizio ha dedotto l'infondatezza della Controparte_1 domanda sia in fatto che in diritto, istando per il rigetto della stessa.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti e con ammissione della prova testimoniale (v. ord. del 13 aprile 2023).
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
La disamina della fattispecie rientra nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L'articolo in esame riguarda l'alveo della responsabilità c.d. oggettiva che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode.
Al fine di appurare la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., è necessaria la prova da parte del danneggiato di una relazione tra la cosa in questione e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad una anomalia nella struttura o al funzionamento della cosa stessa, l'imprevedibilità di tale situazione, nonché l'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, su cui incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo, onde evitare che produca danni a terzi. La giurisprudenza ormai da tempo ha ricondotto nella definizione di “cose in custodia” strade, autostrade e piste ciclabili, all'uopo qualificando come custode l'ente pubblico proprietario delle medesime. “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa
Pag. 3 di 9 vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato
l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Cass.
Civ. Sez III, Sent. 19 novembre 2009, n, 24419).
L'onere probatorio investe ognuna delle parti contrapposte.
La Cassazione con l'ordinanza n. 6035 del 2018 ha posto in evidenza i reciproci oneri probatori in sede processuale finalizzati alla dimostrazione della responsabilità dell'evento ed ha affermato che il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità intrinseca della cosa stessa mentre l'Ente proprietario della strada, a sua discolpa, deve dimostrare che il fatto dannoso è avvenuto per caso fortuito, ossia in seguito ad un evento imprevedibile/inevitabile (la c.d. fatalità).
La responsabilità
In applicazione di principi sopra esposti la domanda attorea è risultata infondata per insufficiente prova del fatto storico e del nesso di causa tra la res custodita e l'evento di danno.
Le allegazioni del sig. in ordine al fatto storico, alla sua dinamica e all'evento Pt_1 di danno sono estremamente generiche: egli si limita ad allegare di essere caduto, dopo aver perso il controllo del proprio monopattino, a causa di un'irregolarità del manto stradale ma non dimostra adeguatamente che la stessa sia imputabile al dissesto lamentato.
Il sig. allega delle fotografie sub doc. 1 (ridepositate con la seconda memoria Pt_1 istruttoria) che ritrae una porzione di asfalto ammalorata senza alcuna contestualizzazione dei luoghi ma soprattutto non offre di provare che caduto, e in che modo, in un preciso punto.
Pag. 4 di 9 E' evidente, difatti, che le disconnessioni dell'asfalto (contestualizzato a ridosso del passo carrabile) sono diverse e non viene indicata con precisione quella che avrebbe causato la caduta dell'attore.
Ciò è ancora più evidente se si raffrontano tali foto con quelle prodotte da parte convenuta laddove le disconnessioni rappresentate dalla documentazione fotografica della difesa attorea sindicano punti ben distanti l'uno dall'altro.
Pag. 5 di 9 Tantomeno la prova orale richiesta a dimostrazione del sinistro, in particolare sulle modalità e sulla causa dell'allegata caduta, è risultata idonea al fine di dimostrare che la caduta è dipesa da un'anomalia del manto stradale.
L'interrogatorio formale del ricorrente richiesto da parte convenuta, seppur inidoneo a dimostrare l'evento di danno, ha consentito di focalizzare il punto in cui si sarebbe verificata la caduta secondo il il quale ha dichiarato: Pt_1 rispondendo al cap. 2 (cfr “cap.
2. DCV che il giorno 2 novembre 2021 alle ore 18:00 in Via Cantone in prossimità del civico 47 a Sesto Fiorentino (FI), a bordo del Vostro monopattino, avete visto le condizioni di generalizzato degrado dell'ingresso al parcheggio (si mostri il Doc. 4 fascicolo convenuta)”) “Non confermo in quanto era sera e la strada non era illuminata per bene e suppongo che la buca fosse coperta di acqua in quanto io non l'ho vista e mi sono accorto della stessa solo quando sono caduto in avanti essendosi incastrato il monopattino nella buca.” rispondendo al cap. 3 (cfr. cap. 3 DCV che sul lato destro del cancello di Via Cantone
n. 47 a non ci sono buche (si mostri il Doc. 4 fascicolo convenuta)) Controparte_1
“Preciso che io sono caduto a sinistra”.
In altri termini il ha affermato che la caduta sarebbe avvenuta a ridosso del lato Pt_1 sx del cancello del civico 47 a Sesto Fiorentino (FI).
Tale circostanza non ha trovato conferma nella prova testimoniale esperita laddove il teste ha dichiarato “Adr Confermo che la buca era in via del Cantone, Testimone_1 piuttosto distante dal cancello, per come da me segnata nella foto firmata in data odierna. Ricordo perfettamente che era fuori dal piazzale.”:
Pag. 6 di 9 Peraltro, anche la sig.ra ha dichiarato “adr. La buca era sulla strada in Testimone_2 via Cantone. Era buio. Ricordo che non fosse proprio vicino al cancello.”.
Inoltre sempre il teste ha precisato “Adr Io ho visto la caduta. Stavo partendo Tes_1 in macchina lui è passato davanti a me e l'ho visto volare. Adr Per terra era bagnato.
Adr La buca era profonda ma non era piena d'acqua.”.
Tale deposizione contraddice quanto riferito dal in sede di interrogatorio Pt_1 formale che, di contro, ha dichiarato: “…suppongo che la buca fosse coperta di acqua in quanto io non l'ho vista e mi sono accorto della stessa solo quando sono caduto in avanti essendosi incastrato il monopattino nella buca.”.
Appare evidente dalla foto segnata dal teste , che più di una buca, si tratta di un Tes_1 piccolo dislivello nell'asfalto inidoneo a colmarsi d'acqua e a consentire l'incastro della ruota del monopattino per come dichiarato dall'attore.
Infine nel Verbale di Accesso al Presidio Ospedaliero di Santa Maria alla Gruccia
(Ospedale del Valdarno) prima si legge:
e poi:
senza che sia stato mai fatto dal alcun riferimento alla presenza di una buca Pt_1 sulla carreggiata quale causa della caduta e, pertanto non potendo supplire in alcun modo all'onere probatorio, incombente sull'attore, in relazione al fatto storico e al nesso di causa tra la res e l'evento dannoso
Pag. 7 di 9 Dall'esame complessivo del materiale probatorio, neanche in via presuntiva, può ritenersi verificata la caduta del sig. con le modalità e per le cause indicate in Pt_1 citazione.
Considerato, pertanto, che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2480/2018, ex multis cfr. Cass. S.U. 20943/2022; Cass.
11152/2023) sul danneggiato incombe l'onere di provare “il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”,
l'omessa prova del punto preciso della caduta e delle caratteristiche dell'anomalia del manto impedisce al Tribunale di adeguatamente apprezzare una connessione eziologica tra il manto stradale e il danno e si traduce in una insufficiente prova dell'evento di danno e del nesso causale con la res.
Per tutto quanto osservato la domanda non trova accoglimento.
Assorbita ogni altra questione sottoposta all'attenzione del Giudicante.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per regola generale, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il caso di specie, considerato l'esito di rigetto integrale della domanda attorea, ricade sotto la suddetta regola.
Ciò comporta la condanna dell'attore alla rifusione, per intero, delle stesse a favore del così come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra minimi ed i medi CP_1 di cui al D.M. 55/2015 e s.m. tenendo conto del valore della domanda indicato in citazione nonché del rigetto in punto di nesso causale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Firenze - seconda sezione civile - in funzione di giudice unico, dott.ssa Micaela Picone, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
Pag. 8 di 9 1) rigetta la domanda proposta dal sig. Parte_1
2) condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
che si liquidano in € 5.077,00 oltre spese generali, IVA Controparte_1
e CPA.
Così deciso in Firenze, lì 15 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
Pag. 9 di 9
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 6236 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2022, promossa da on l'Avv. Tiberio Baroni Parte_1
- attore- contro
con l'Avv. Antonio Parigi e l'Avv. Fabio Controparte_1
Passiatore
-convenuto
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per come rassegnate nelle note a trattazione scritta rese ai sensi dell'art. 127 ter cpc attore: “Voglia il Giudice designato accertata e dichiarata la responsabilità del
ex art. 2051 del c.c. per i danni tutti subiti dall'attore a Controparte_1 causa del trabocchetto e/o insidia del manto stradale de quo, condannare il convenuto alla refusione dei danni patiti e patendi che vengono indicati in complessivi € 25897,64 di cui € 21.800,69 per danno biologico e € 4096,95 per spese mediche e danni alle cose come meglio specificato nella parte in premessa o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o liquidata secondo equità oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 2 novembre 2021 sino all'effettivo saldo”; in via istruttoria si insite per
l'ammissione delle prove non ammesse con verbale di udienza del 13 aprile 2023 ritenute decisive al fine della decisione nonché si insite sull'ammissione della CTU medico legale sulle lesioni riportate da a seguito della caduta per cui Parte_1
è lite.” convenuto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, in composizione monocratica:
IN TESI: rigettare la domanda dell'attore sig. così come formulata e proposta Pt_1 nei confronti del convenuto sia perché infondata in fatto ed Controparte_1 in diritto e non provata per i motivi tutti dedotti, in particolare perché non provato il fatto storico;
per difetto di legittimazione passiva (recte: difetto di titolarità del rapporto dedotto) del ed anche perché insussistente ogni e qualsiasi profilo di CP_1 responsabilità del in relazione all'evento di danno dedotto Controparte_1 in giudizio. Con vittoria di spese ed onorari ex DM 55/2014 e succ. mod. e int.
IN DENEGATA E SUBORDINATA IPOTESI: qualora dovesse essere accertata la effettiva verificazione del fatto, una responsabilità del , Controparte_1 anche in via solidale,
- respingere la domanda attrice così come formulata e proposta,
- accertare la responsabilità concorsuale prevalente ascrivibile all'attore sig. Pt_1 anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1223 e 1227 c.c., nonché quella rispettivamente riferibile al;
Controparte_1
- liquidare il danno nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato e documentato;
Con vittoria di spese ed onorari ex DM 55/2014 e succ. mod. e int.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
Il sig. ha convenuto in giudizio il per Parte_1 Controparte_1 ottenere dal medesimo il risarcimento dei danni riportati a seguito della caduta verificatasi in data 2 novembre 2021, verso le ore 1800, mentre stava percorrendo con il
Pag. 2 di 9 suo monopattino la Via del Cantone all'altezza del civico 47 nel Comune di
[...]
. CP_1
Il sig. ha imputato la causa della caduta all'irregolarità del manto stradale di cui Pt_1 il convenuto è custode invocandone la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c..
Il si è costituito in giudizio ha dedotto l'infondatezza della Controparte_1 domanda sia in fatto che in diritto, istando per il rigetto della stessa.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti e con ammissione della prova testimoniale (v. ord. del 13 aprile 2023).
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
La disamina della fattispecie rientra nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L'articolo in esame riguarda l'alveo della responsabilità c.d. oggettiva che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode.
Al fine di appurare la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., è necessaria la prova da parte del danneggiato di una relazione tra la cosa in questione e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad una anomalia nella struttura o al funzionamento della cosa stessa, l'imprevedibilità di tale situazione, nonché l'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, su cui incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo, onde evitare che produca danni a terzi. La giurisprudenza ormai da tempo ha ricondotto nella definizione di “cose in custodia” strade, autostrade e piste ciclabili, all'uopo qualificando come custode l'ente pubblico proprietario delle medesime. “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa
Pag. 3 di 9 vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato
l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Cass.
Civ. Sez III, Sent. 19 novembre 2009, n, 24419).
L'onere probatorio investe ognuna delle parti contrapposte.
La Cassazione con l'ordinanza n. 6035 del 2018 ha posto in evidenza i reciproci oneri probatori in sede processuale finalizzati alla dimostrazione della responsabilità dell'evento ed ha affermato che il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità intrinseca della cosa stessa mentre l'Ente proprietario della strada, a sua discolpa, deve dimostrare che il fatto dannoso è avvenuto per caso fortuito, ossia in seguito ad un evento imprevedibile/inevitabile (la c.d. fatalità).
La responsabilità
In applicazione di principi sopra esposti la domanda attorea è risultata infondata per insufficiente prova del fatto storico e del nesso di causa tra la res custodita e l'evento di danno.
Le allegazioni del sig. in ordine al fatto storico, alla sua dinamica e all'evento Pt_1 di danno sono estremamente generiche: egli si limita ad allegare di essere caduto, dopo aver perso il controllo del proprio monopattino, a causa di un'irregolarità del manto stradale ma non dimostra adeguatamente che la stessa sia imputabile al dissesto lamentato.
Il sig. allega delle fotografie sub doc. 1 (ridepositate con la seconda memoria Pt_1 istruttoria) che ritrae una porzione di asfalto ammalorata senza alcuna contestualizzazione dei luoghi ma soprattutto non offre di provare che caduto, e in che modo, in un preciso punto.
Pag. 4 di 9 E' evidente, difatti, che le disconnessioni dell'asfalto (contestualizzato a ridosso del passo carrabile) sono diverse e non viene indicata con precisione quella che avrebbe causato la caduta dell'attore.
Ciò è ancora più evidente se si raffrontano tali foto con quelle prodotte da parte convenuta laddove le disconnessioni rappresentate dalla documentazione fotografica della difesa attorea sindicano punti ben distanti l'uno dall'altro.
Pag. 5 di 9 Tantomeno la prova orale richiesta a dimostrazione del sinistro, in particolare sulle modalità e sulla causa dell'allegata caduta, è risultata idonea al fine di dimostrare che la caduta è dipesa da un'anomalia del manto stradale.
L'interrogatorio formale del ricorrente richiesto da parte convenuta, seppur inidoneo a dimostrare l'evento di danno, ha consentito di focalizzare il punto in cui si sarebbe verificata la caduta secondo il il quale ha dichiarato: Pt_1 rispondendo al cap. 2 (cfr “cap.
2. DCV che il giorno 2 novembre 2021 alle ore 18:00 in Via Cantone in prossimità del civico 47 a Sesto Fiorentino (FI), a bordo del Vostro monopattino, avete visto le condizioni di generalizzato degrado dell'ingresso al parcheggio (si mostri il Doc. 4 fascicolo convenuta)”) “Non confermo in quanto era sera e la strada non era illuminata per bene e suppongo che la buca fosse coperta di acqua in quanto io non l'ho vista e mi sono accorto della stessa solo quando sono caduto in avanti essendosi incastrato il monopattino nella buca.” rispondendo al cap. 3 (cfr. cap. 3 DCV che sul lato destro del cancello di Via Cantone
n. 47 a non ci sono buche (si mostri il Doc. 4 fascicolo convenuta)) Controparte_1
“Preciso che io sono caduto a sinistra”.
In altri termini il ha affermato che la caduta sarebbe avvenuta a ridosso del lato Pt_1 sx del cancello del civico 47 a Sesto Fiorentino (FI).
Tale circostanza non ha trovato conferma nella prova testimoniale esperita laddove il teste ha dichiarato “Adr Confermo che la buca era in via del Cantone, Testimone_1 piuttosto distante dal cancello, per come da me segnata nella foto firmata in data odierna. Ricordo perfettamente che era fuori dal piazzale.”:
Pag. 6 di 9 Peraltro, anche la sig.ra ha dichiarato “adr. La buca era sulla strada in Testimone_2 via Cantone. Era buio. Ricordo che non fosse proprio vicino al cancello.”.
Inoltre sempre il teste ha precisato “Adr Io ho visto la caduta. Stavo partendo Tes_1 in macchina lui è passato davanti a me e l'ho visto volare. Adr Per terra era bagnato.
Adr La buca era profonda ma non era piena d'acqua.”.
Tale deposizione contraddice quanto riferito dal in sede di interrogatorio Pt_1 formale che, di contro, ha dichiarato: “…suppongo che la buca fosse coperta di acqua in quanto io non l'ho vista e mi sono accorto della stessa solo quando sono caduto in avanti essendosi incastrato il monopattino nella buca.”.
Appare evidente dalla foto segnata dal teste , che più di una buca, si tratta di un Tes_1 piccolo dislivello nell'asfalto inidoneo a colmarsi d'acqua e a consentire l'incastro della ruota del monopattino per come dichiarato dall'attore.
Infine nel Verbale di Accesso al Presidio Ospedaliero di Santa Maria alla Gruccia
(Ospedale del Valdarno) prima si legge:
e poi:
senza che sia stato mai fatto dal alcun riferimento alla presenza di una buca Pt_1 sulla carreggiata quale causa della caduta e, pertanto non potendo supplire in alcun modo all'onere probatorio, incombente sull'attore, in relazione al fatto storico e al nesso di causa tra la res e l'evento dannoso
Pag. 7 di 9 Dall'esame complessivo del materiale probatorio, neanche in via presuntiva, può ritenersi verificata la caduta del sig. con le modalità e per le cause indicate in Pt_1 citazione.
Considerato, pertanto, che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2480/2018, ex multis cfr. Cass. S.U. 20943/2022; Cass.
11152/2023) sul danneggiato incombe l'onere di provare “il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”,
l'omessa prova del punto preciso della caduta e delle caratteristiche dell'anomalia del manto impedisce al Tribunale di adeguatamente apprezzare una connessione eziologica tra il manto stradale e il danno e si traduce in una insufficiente prova dell'evento di danno e del nesso causale con la res.
Per tutto quanto osservato la domanda non trova accoglimento.
Assorbita ogni altra questione sottoposta all'attenzione del Giudicante.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per regola generale, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il caso di specie, considerato l'esito di rigetto integrale della domanda attorea, ricade sotto la suddetta regola.
Ciò comporta la condanna dell'attore alla rifusione, per intero, delle stesse a favore del così come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra minimi ed i medi CP_1 di cui al D.M. 55/2015 e s.m. tenendo conto del valore della domanda indicato in citazione nonché del rigetto in punto di nesso causale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Firenze - seconda sezione civile - in funzione di giudice unico, dott.ssa Micaela Picone, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
Pag. 8 di 9 1) rigetta la domanda proposta dal sig. Parte_1
2) condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
che si liquidano in € 5.077,00 oltre spese generali, IVA Controparte_1
e CPA.
Così deciso in Firenze, lì 15 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
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