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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7887/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V sezione civile - Upp
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 7887/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RACITI SALVATORE ANTONINO
Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. GRECO IGNAZIO;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Parte_2 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MUSUMECI GAETANA MARIA Appellati
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso sanzione amministrativa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 Pt_2 2254/2021, depositata in data 30.11.2021, con cui era stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c.; ripercorrendo le vicende del giudizio di primo grado, lamentava l'erroneità della sentenza laddove il Giudice non aveva considerato che la mancata impugnazione dei verbali di violazione del C.d.S. aveva reso definitivi tali atti e, pertanto, inammissibile l'opposizione proposta, eccependo inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito dei verbali di contravvenzione;
con un secondo motivo di appello, eccepiva l'erroneità della sentenza laddove non era stato dichiarato che la notifica dell'ingiunzione di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si era correttamente perfezionata e che l'indicazione dell'invio della raccomandata informativa da parte del funzionario fosse sufficiente a tal fine (in particolare faceva riferimento all'avviso di ricevimento di avvenuta spedizione dell'avviso di deposito del plico presso la casa comunale). Con memoria del 9.12.2024 sottolineava che in sede di giudizio di primo grado, l'opponente aveva eccepito l'inesistenza della notifica e solo successivamente, modificando la domanda, aveva eccepito l'irregolarità della notifica per il mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c.; chiedeva dunque l'accoglimento del gravame, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. si costituiva, eccependo l'infondatezza dell'appello, precisando di non aver Controparte_1 proposto opposizione per vizi propri dei verbali di violazione del C.d.S., bensì opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per intervenuta prescrizione del credito;
ribadiva che la notifica della ingiunzione di pagamento n. 20180382837310000038636 non era stata provata, per pagina 1 di 3 omessa produzione della raccomandata con avviso di ricevimento e della effettiva spedizione dell'avviso, poiché dalla documentazione prodotta in atti non era possibile ricavare gli elementi necessari (data di spedizione del plico, Ufficio postale incaricato della spedizione, nonché la circostanza che che l'ufficiale postale si fosse recato effettivamente presso la propria abitazione). Evidenziando che la giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. civ. sent. n. 11619/17) non era applicabile al caso di specie in quanto l'ingiunzione opposta era stata notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e non tramite il servizio postale, deduceva che l'appellante avrebbe dovuto rispettare le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. Per tali motivi, chiedeva confermarsi la sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario.
Il si costituiva, ribadendo la propria assenza di responsabilità nella procedura di Parte_2 riscossione del credito eseguita dall'appellante, con esonero dalle spese del processo, avendo esso Ente dimostrato la corretta notifica del verbale di violazione del C.d.S; chiedeva accogliersi il gravame con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 26.09.2024 la causa istruita documentalmente veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
La controversia oggetto del presente giudizio riguarda l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da in data 6.05.2021 avverso il preavviso di fermo amministrativo n. Controparte_1 202003821214731793968767 del 18.11.20 al fine di sentire dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, per omessa notifica di validi e precedenti atti interruttivi.
Si tratta di verificare la regolarità della notifica della ingiunzione di pagamento n. 20180382837310000038636 quale atto interruttivo prodotto dall'appellante, perché la sig.ra CP_1 deduceva di non avere ricevuto alcunché, eccependo altresì l'invalidità della notifica del detto documento, per mancata produzione della raccomandata di avviso di ricevimento (c.d. CAD).
Sulla rilevanza della cd. Cad (comunicazione di avvenuto deposito) si è di recente espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite con decisione 10012 del 23/02/2021 elaborando il seguente principio di diritto
“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Ebbene, l'arresto giurisprudenziale citato afferma la necessarietà della produzione in giudizio del documento attestante il ricevimento dell'avviso di comunicazione di deposito presso la casa comunale ai fini della prova della valida notifica dell'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., specificamente per garantire al destinatario l'effettiva conoscenza dell'esistenza di tale atto, considerata la irreperibilità
/incapacità/rifiuto e persone indicate dall'art. 139 c.p.c.
Coniugati i superiori principi di diritto, va ritenuto che l'appellante non abbia assolto al proprio onere probatorio, perché dalla documentazione allegata non è possibile verificare se l'avviso di notifica dell'atto mediante deposito nella Casa Comunale sia stato ricevuto da non Controparte_1 essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento del plico;
risulta insufficiente in tal senso la pagina 2 di 3 dichiarazione contenuta nell'avviso di deposito che attesta in data 5.06.2019 lo stesso era stato spedito mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento, così che non può ritenersi perfezionata la notifica della ingiunzione di pagamento di cui sopra.
Ne deriva che l'appello va respinto e va confermata la sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta;
possono essere compensate le spese del processo nei confronti del
Parte_2
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 Controparte_1 quantificate in complessivi € 1.701,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
- compensa le spese del processo nei confronti del Parte_2
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di Giustizia.
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Così deciso in Catania, il 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V sezione civile - Upp
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 7887/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RACITI SALVATORE ANTONINO
Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. GRECO IGNAZIO;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Parte_2 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MUSUMECI GAETANA MARIA Appellati
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso sanzione amministrativa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 Pt_2 2254/2021, depositata in data 30.11.2021, con cui era stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c.; ripercorrendo le vicende del giudizio di primo grado, lamentava l'erroneità della sentenza laddove il Giudice non aveva considerato che la mancata impugnazione dei verbali di violazione del C.d.S. aveva reso definitivi tali atti e, pertanto, inammissibile l'opposizione proposta, eccependo inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito dei verbali di contravvenzione;
con un secondo motivo di appello, eccepiva l'erroneità della sentenza laddove non era stato dichiarato che la notifica dell'ingiunzione di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si era correttamente perfezionata e che l'indicazione dell'invio della raccomandata informativa da parte del funzionario fosse sufficiente a tal fine (in particolare faceva riferimento all'avviso di ricevimento di avvenuta spedizione dell'avviso di deposito del plico presso la casa comunale). Con memoria del 9.12.2024 sottolineava che in sede di giudizio di primo grado, l'opponente aveva eccepito l'inesistenza della notifica e solo successivamente, modificando la domanda, aveva eccepito l'irregolarità della notifica per il mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c.; chiedeva dunque l'accoglimento del gravame, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. si costituiva, eccependo l'infondatezza dell'appello, precisando di non aver Controparte_1 proposto opposizione per vizi propri dei verbali di violazione del C.d.S., bensì opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per intervenuta prescrizione del credito;
ribadiva che la notifica della ingiunzione di pagamento n. 20180382837310000038636 non era stata provata, per pagina 1 di 3 omessa produzione della raccomandata con avviso di ricevimento e della effettiva spedizione dell'avviso, poiché dalla documentazione prodotta in atti non era possibile ricavare gli elementi necessari (data di spedizione del plico, Ufficio postale incaricato della spedizione, nonché la circostanza che che l'ufficiale postale si fosse recato effettivamente presso la propria abitazione). Evidenziando che la giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. civ. sent. n. 11619/17) non era applicabile al caso di specie in quanto l'ingiunzione opposta era stata notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e non tramite il servizio postale, deduceva che l'appellante avrebbe dovuto rispettare le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. Per tali motivi, chiedeva confermarsi la sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario.
Il si costituiva, ribadendo la propria assenza di responsabilità nella procedura di Parte_2 riscossione del credito eseguita dall'appellante, con esonero dalle spese del processo, avendo esso Ente dimostrato la corretta notifica del verbale di violazione del C.d.S; chiedeva accogliersi il gravame con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 26.09.2024 la causa istruita documentalmente veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
La controversia oggetto del presente giudizio riguarda l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da in data 6.05.2021 avverso il preavviso di fermo amministrativo n. Controparte_1 202003821214731793968767 del 18.11.20 al fine di sentire dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, per omessa notifica di validi e precedenti atti interruttivi.
Si tratta di verificare la regolarità della notifica della ingiunzione di pagamento n. 20180382837310000038636 quale atto interruttivo prodotto dall'appellante, perché la sig.ra CP_1 deduceva di non avere ricevuto alcunché, eccependo altresì l'invalidità della notifica del detto documento, per mancata produzione della raccomandata di avviso di ricevimento (c.d. CAD).
Sulla rilevanza della cd. Cad (comunicazione di avvenuto deposito) si è di recente espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite con decisione 10012 del 23/02/2021 elaborando il seguente principio di diritto
“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Ebbene, l'arresto giurisprudenziale citato afferma la necessarietà della produzione in giudizio del documento attestante il ricevimento dell'avviso di comunicazione di deposito presso la casa comunale ai fini della prova della valida notifica dell'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., specificamente per garantire al destinatario l'effettiva conoscenza dell'esistenza di tale atto, considerata la irreperibilità
/incapacità/rifiuto e persone indicate dall'art. 139 c.p.c.
Coniugati i superiori principi di diritto, va ritenuto che l'appellante non abbia assolto al proprio onere probatorio, perché dalla documentazione allegata non è possibile verificare se l'avviso di notifica dell'atto mediante deposito nella Casa Comunale sia stato ricevuto da non Controparte_1 essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento del plico;
risulta insufficiente in tal senso la pagina 2 di 3 dichiarazione contenuta nell'avviso di deposito che attesta in data 5.06.2019 lo stesso era stato spedito mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento, così che non può ritenersi perfezionata la notifica della ingiunzione di pagamento di cui sopra.
Ne deriva che l'appello va respinto e va confermata la sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta;
possono essere compensate le spese del processo nei confronti del
Parte_2
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 Controparte_1 quantificate in complessivi € 1.701,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
- compensa le spese del processo nei confronti del Parte_2
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di Giustizia.
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Così deciso in Catania, il 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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