Decreto cautelare 15 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 19 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 28 marzo 2024
Ordinanza cautelare 12 giugno 2024
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/03/2026, n. 4482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4482 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04482/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16559/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16559 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaia Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera della Commissione Centrale per la definizione e l''applicazione delle speciali misure di protezione del Ministero dell''Interno, emessa in data 27.09.2023 e notificata all''interessato in data 25.10.2023, con cui è stata disposta la revoca del programma speciale di protezione nei confronti del ricorrente,
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente ancorché non conosciuto dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. AN GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente è familiare del collaboratore di giustizia -OMISSIS-. Allo stesso veniva esteso lo speciale programma di protezione di -OMISSIS-.
Col ricorso in esame chiede l’annullamento, previa sospensione, della delibera della Commissione Centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione del Ministero dell’Interno, emessa in data 27.09.2023 e notificata all’interessato in data 25.10.2023, con cui è stata disposta la revoca del programma speciale di protezione nei suoi confronti.
2.- Il ricorso si basa su due complessi motivi di censura:
-violazione degli artt. 12, co. 2 e13 quater, co. 2, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82; violazione degli artt. 10 e 11 D.M. 23 aprile 2004, n. 161;
-eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare difetto di motivazione, difetto di istruttoria, errore o travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.
3.- Si è costituita l’Amministrazione che deposita memoria e documenti, insistendo per il rigetto del ricorso.
A seguito di ordinanza collegiale istruttoria n. -OMISSIS-sono stati depositati dall’Amministrazione resistente gli atti del procedimento.
La causa è stata discussa all’udienza del 17 febbraio 2026.
4.- Il ricorso deve essere respinto.
5.- Le censure dedotte dal ricorrente, che possono essere esaminate unitariamente, sono infondate.
Il provvedimento impugnato contesta all’interessato una serie di violazioni comportamentali, tali da configurare l’ipotesi della revoca facoltativa del programma e si fonda testualmente sull’art. 13 quater legge 15.03.1992 n. 81, modificato dalla legge 45/2001, che disciplina le ipotesi di revoca facoltativa del programma e sul parere favorevole della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo, che viene ora ribadito.
6.- Afferma la difesa che l’odierno ricorrente ha beneficiato – sino alla data di notifica del provvedimento oggi impugnato – dello speciale programma di protezione per oltre sei anni.
In tale veste, a far data dal 2017 e sino a tutt’oggi, -OMISSIS- avrebbe a suo avviso prestato una proficua ed efficace cooperazione con le autorità inquirenti, testimoniando in processi penali a carico di esponenti camorristici di primo piano.Afferma di essere del tutto slegato da qualsivoglia contesto criminale e di essere ancora oggi chiamato a testimoniare nell’ambito di procedimenti penali per delitti di camorra.
Afferma ancora il ricorrente che nel disporre la revoca c.d. facoltativa ex art. 13 quater, co. 2 D.L. 8/1991 la Commissione non ha tenuto conto del parere della Procura di Napoli che, con nota del 2 agosto 2023, rappresentava che le violazioni commesse dallo -OMISSIS-, sebbene gravi, attenessero a condotte non penalmente rilevanti e non apparissero tali, allo stato, da giustificare un’estromissione dallo speciale programma di protezione.
Ugualmente, con successiva nota del 8 agosto ( recte : settembre) 2023, la Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Napoli rappresentava che le violazioni commesse dallo -OMISSIS-, sebbene gravi, non apparissero tali da giustificare una estromissione dallo speciale programma di protezione.
7.- Ritiene il Collegio che le censure dedotte sono prive di pregio, atteso che il provvedimento è stato adeguatamente istruito e motivato, in conformità al quadro fattuale e normativo di riferimento; al contrario, la DNAA, con nota del 20 settembre 2023, si era espressa in senso favorevole alla revoca del programma in ragione dei reiterati comportamenti violenti ed offensivi assunti nel tempo dal ricorrente nei confronti degli operatori di polizia impegnati nel garantire la sua sicurezza.
Ciò posto, la Commissione centrale del Ministero dell’Interno ha ritenuto che “ le violazioni commesse dall’interessato risultano di obiettiva gravità e non possono che essere ritenute prevalenti, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, rispetto ai profili attinenti allo stato di pericolo che, sulla base di costante orientamento giurisprudenziale, non giustifica di per sé solo la fruibilità delle misure di protezione, allorché il comportamento serbato risulti in oggettivo contrasto con le finalità perseguite dal sistema”.
Occorre ribadire che il ricorrente non è collaboratore di giustizia, bensì è parente di un collaboratore, -OMISSIS-. Egli assume quindi una posizione derivata rispetto al programma speciale di protezione, disposto a favore del collaboratore -OMISSIS-.
Il provvedimento di revoca si fonda sull’art. 13 quater legge 15.03.1992 n. 81, modificato dalla legge 45/2001, che disciplina le ipotesi di revoca facoltativa del programma e sul parere favorevole della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo, che ha evidenziato le gravi condotte assunte dal ricorrente, anche nei confronti degli stessi operatori del NOP addetti alla protezione, come incompatibili con i requisiti basilari di un efficiente e sicuro svolgimento del programma di protezione.
8.- In ordine all’istruttoria svolta occorre prendere atto dei documenti depositati dall’Amministrazione resistente a seguito di ordinanza collegiale n. -OMISSIS-.
Dal provvedimento e dalle risultanze istruttorie emergono plurime violazioni comportamentali, nonché l’attuale condizione di restrizione in carcere del ricorrente, che sotto questo profilo rimane comunque soggetto alle misure di competenza dell’amministrazione penitenziaria.
Quali circostanze valutabili ai fini della revoca delle speciali misure di protezione, la Commissione adduce:
-la nota del 29 agosto 2022 “con la quale il Servizio centrale di protezione ha comunicato che -OMISSIS- -OMISSIS- si è rivolto all'organo di polizia competente per territorio per riferirgli di essere un collaboratore di giustizia, di non ricevere gli emolumenti necessari a far fronte alle esigenze di vita, minacciando, infine, di volere compiere gesti estremi ("dare fuoco a tutto") in caso di mancata soddisfazione delle sue pretese economiche”;
- la nota del 18 luglio 2023 “con la quale il Servizio centrale di protezione, nel comunicare che -OMISSIS- -OMISSIS- ha rivolto parole offensive e minacciose nei confronti degli operatori del N.O.P. competente, ha evidenziato che il predetto è stato trasferito numerose volte per ripristinare i requisiti di sicurezza e riservatezza, spesso per cause addebitabili allo stesso, con notevole dispendio di risorse economiche e personali e che il suo comportamento nei confronti degli operatori addetti alla sua tutela ha continuato ad essere aggressivo e lesivo del prestigio e dell’onore degli stessi”;
- la nota del 10 agosto 2023 con la quale “il Servizio centrale di protezione ha comunicato ulteriori episodi di mancato rispetto delle norme comportamentali posti in essere dallo -OMISSIS-, sottoposto agli arresti domiciliari”;
- “il predetto, in particolare, ha preteso di essere accompagnato ad effettuare alcune visite in ospedale, senza rispettare gli orari di uscita di cui è beneficiario inveendo e gridando parole violente e minacciose contro gli operatori, i quali gli hanno rammentato che, per uscire in orari diversi da quelli consentiti, necessitava dell'autorizzazione da parte dell'A.G. competente, altrimenti sarebbe stato denunciato per il reato di evasione”.
Non rilevano in senso diverso i pareri espressi a suo tempo dalla sola DDA di Napoli, tra cui la nota dell’8 settembre 2023, con cui rappresentava che le violazioni commesse dallo -OMISSIS-, sebbene gravi, non apparissero tali da giustificare una estromissione dallo speciale programma di protezione.
8.1.- Infatti sono stati acquisiti più recenti pareri, conformi e favorevoli alla revoca, espressi dalle Autorità giudiziarie citate.
Con la richiamata nota del 20.09.2023, poi ribadita da quella del 4.6.2024, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo - DNAA - ha espresso e poi confermato il parere favorevole alla revoca del programma, attese le “...gravi e reiterate violazioni …degli obblighi assunti dall’interessato”. Già nel 2023 quindi era stata formalizzata la negativa valutazione della DNAA, cui è seguita la revoca del programma in data 27.09.2023.
La D.D.A. di Napoli, a sua volta, con successiva nota del 17.05.2024 ha confermato il parere favorevole alla revoca, attese le plurime e reiterate condotte assunte, anche minacciose ed offensive verso il personale di polizia, di disvelamento del suo status e della identità, escludendo espressamente rischi, atteso che è detenuto e quindi in circuito protetto cd zeta, destinato ai familiari dei collaboratori.
La Procura di Napoli - D.D.A. - inoltre chiarisce che il pericolo personale per l’incolumità non può essere motivo di prosecuzione delle misure tutorie a fronte di un comportamento oggettivo in contrasto con le finalità della legge 82/1991, richiamando a tal fine la conforme giurisprudenza amministrativa anche di appello.
9.- Sul piano normativo peraltro va evidenziato che la richiesta di revoca da parte della Procura competente fa venir meno il presupposto stesso del mantenimento delle speciali misure di protezione.
Infatti ritiene il Collegio che è consolidato il principio secondo cui la richiesta di revoca del programma di protezione da parte della Direzione Distrettuale Antimafia competente ed il conforme avviso della Direzione Nazionale Antimafia fanno venire meno il presupposto indispensabile per il mantenimento dello stesso; ove vi è richiesta di revoca, come nel caso in esame, la Commissione non potrebbe disporre la prosecuzione del programma speciale, senza con ciò violare il disposto di cui all'art. 11 della legge n. 82/1991 (T.A.R. Lazio, sentenza n. 2529/2018).
La giurisprudenza ha chiarito altresì che l’adempimento degli obblighi relativi al cd. codice comportamentale è il presupposto per il mantenimento della protezione accordata. Pertanto rileva la responsabilità personale connessa alla oggettiva condotta della persona protetta, ove la stessa risulti incompatibile con la preminente esigenza d'interesse pubblico generale di non vanificare i risultati di contrasto al crimine perseguiti dalle misure, finanziariamente ed organizzativamente costose, adottate ai sensi della disciplina di riferimento e, soprattutto, con la necessità di non mettere in pericolo la vita degli agenti e della popolazione a seguito di possibili attentati (ex multis, Cons. Stato, sez. III, n.10439/2024).
D’altra parte, anche sul piano dell’affidamento, con la sottoscrizione dell’atto che regolamenta il piano di protezione, anche il familiare del collaboratore di giustizia deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 12, richiamate dall’art. 13 quater, comma 2, d.l. n. 8 del 1991, convertito nella legge n. 82 del 1991: “ Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12 ” ( si tratta delle obbligazioni contratte in occasione della sottoscrizione delle speciali misure di protezione) (Cons. Stato, sez. III, n.10439/2024).
10.- In definitiva il gravato provvedimento enuncia in modo circostanziato le valutazioni compiute dalla Commissione, in ossequio al disposto normativo, con motivazione esente da censure che ha correttamente ritenuto le condotte descritte incompatibili con la fruizione della protezione.
Sia sotto il profilo istruttorio che motivazionale, la Commissione centrale, nell'adottare il provvedimento impugnato, ha tenuto conto dei pareri delle citate Procure, nonché delle segnalazioni del Servizio Centrale di Protezione, che hanno considerato la posizione derivata del ricorrente, anche con riferimento agli aspetti attinenti all’eventuale stato di pericolo.
La delibera in causa per le ragioni esposte risulta conforme ai parametri normativi di settore e reca un adeguato e ragionevole bilanciamento degli interessi in questione, che risulta essere esente dai macroscopici vizi che in questa sede sono sindacabili.
Le considerazioni espresse, alla luce delle risultanze istruttorie, depongono per il rigetto del ricorso, atteso che il provvedimento impugnato si palesa esente dai profili censurati e si pone in coerenza con il quadro fattuale e normativo, sia con riguardo al procedimento seguito, che al merito delle scelte assunte dalle Procure competenti secondo legge.
11.- Lo sviluppo della vicenda nel tempo e la sua peculiarità sono ragioni sufficienti per confermare la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ON, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
AN GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GI | AN ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.