Articolo 2 della Legge 15 maggio 1986, n. 194
Articolo 1Articolo 3
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5 giugno 1986
Art. 2. 1. La decorazione consiste in una croce d'oro piena, smaltata verde, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenta l'emblema della Repubblica e dall'altro la dicitura: "Al merito del lavoro 1901".
2. La croce e' sorretta da un collare di nastro listato da una banda di colore rosso fra due bande verdi.
3. Il nastro puo' essere portato senza la decorazione.
Entrata in vigore il 5 giugno 1986