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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 747/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI ERMINIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4800/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CI - Piazza Municipio, 1 84021 CI SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
AM IB Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1065017250003798 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 487/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento in epigrafe,emesso da gamma IB SR ai sensi dei commi 792 lett. b) e 795 dell'art. 1 legge n. 160/2019 nella qualità di ente della riscossione del Comune di CI, e notificatogli a mezzo posta il 18-07-2025 per aver omesso il pagamento della Tari anno 2022 di euro 109,61 chiestogli con il prodromico avviso di accertamento, presumibilmente notificatogli il 05-11-2025, eccependone la nullità per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva AMa tributi SR, eccependo l'infondatezza del ricorso in quanto l'avviso di accertamento sottostante era stato regolarmente notificato al ricorrente;
non si costituiva il Comune di CI nonostante che gli fosse stato notificato il ricorso a mezzo PEC
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, questa Corte osserva preliminarmente che, come emerge dagli atti depositati, il comune di
CI ha eseguito nel caso di specie direttamente la notifica del sottostante avviso di accertamento utilizzando il servizio postale, così come previsto dal comma 3 dell'art. 16 del D.lgs n. 546/1992. Dalla cartolina di ritorno della relativa raccomandata utilizzata per la notifica di predetto avviso, emerge che l'ufficiale postale ha apposto sulla stessa l'annotazione a mano compiuta giacenza 05-11-2024.
Da ciò risulta chiaramente che l'ufficiale postale , non avendo avuto la possibilità di eseguire la notifica a mani del destinatario o ad altra persona autorizzata a riceverla per la l'irreperibilità temporanea dello stesso, ha depositato la lettera raccomandata presso il locale Ufficio Postale ai sensi dell'art. 8 legge n. 890/1982
e poi l'ha restituita al mittente per avvenuta gicenza, ma, come risulta dagli atti del processo, omise però di inviare e consegnare al destinatario la lettera raccomandata con cui avrebbe dovuto comunicargli l'avvenuto deposito presso l'Ufficio postale competente (c.d. CAD).
Ed infatti, il comma 2 dell'art. 8, L. 890/1982 dispone che in tal caso l'ufficiale postale deve inviare al destinatario irreperibile la predetta comunicazione a mezzo lettera raccomandata, ma nel caso di specie invewce non vi è prova agli atti del relativo invio. Inoltre, in ragione di un principio di diritto oramai consolidato nella giurisprudnza di merito e di legittimità ( v. SS.UU. Corte di Cassazione sentenza n. 10012/2021), qualora l'atto notificato a mezzo servizio postale secondo la legge n.890/1982 non venga consegnato al destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario della raccomandata informativa (c.d. C.A.D.), non essendo sufficiente a tal fine solo la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata (che nel caso di specie manca). Detto principio di diritto è stato ampiamente condiviso dalla giurisprudenza più recente sia di merito che di legittimità così come dimostra l'ordinanza n. 26957/2024 del 17-10-2024 della Corte di Cassazione in cui ha affermato, condividendo il predetto principio di diritto , che in caso di assenza temporanea del destinatario il perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza è valido solo se viene prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito ( CAD), non essendo sufficiente a tal fine la sola prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa, trattandosi di un requisito indispensabile per la regolarità della notifica in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 890/1992 diretta a garantire il diritto di difesa ed un giusto processo.
Alla luce delle predette argomentazioni questa Corte ritiene nulla la notifica del sottostante avviso di accertamento della TARI anno 2022 e , pertanto, poiché l'omessa notifica di un atto prodromico costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale impugnato ( Cassazione SS.UU.n.
5791/2008), accogle il ricorso e condanna in solido ai sensi dell'art. 97 cpc il Comune di CI e AM
IB SR al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna le controparti AM IB SR e
Comune di CI al pagamento in solido delle spese di giustizia che liquida complessivamente in euro
150,00 più il rimborso del contributo unificato.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI ERMINIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4800/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CI - Piazza Municipio, 1 84021 CI SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
AM IB Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1065017250003798 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 487/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento in epigrafe,emesso da gamma IB SR ai sensi dei commi 792 lett. b) e 795 dell'art. 1 legge n. 160/2019 nella qualità di ente della riscossione del Comune di CI, e notificatogli a mezzo posta il 18-07-2025 per aver omesso il pagamento della Tari anno 2022 di euro 109,61 chiestogli con il prodromico avviso di accertamento, presumibilmente notificatogli il 05-11-2025, eccependone la nullità per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva AMa tributi SR, eccependo l'infondatezza del ricorso in quanto l'avviso di accertamento sottostante era stato regolarmente notificato al ricorrente;
non si costituiva il Comune di CI nonostante che gli fosse stato notificato il ricorso a mezzo PEC
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, questa Corte osserva preliminarmente che, come emerge dagli atti depositati, il comune di
CI ha eseguito nel caso di specie direttamente la notifica del sottostante avviso di accertamento utilizzando il servizio postale, così come previsto dal comma 3 dell'art. 16 del D.lgs n. 546/1992. Dalla cartolina di ritorno della relativa raccomandata utilizzata per la notifica di predetto avviso, emerge che l'ufficiale postale ha apposto sulla stessa l'annotazione a mano compiuta giacenza 05-11-2024.
Da ciò risulta chiaramente che l'ufficiale postale , non avendo avuto la possibilità di eseguire la notifica a mani del destinatario o ad altra persona autorizzata a riceverla per la l'irreperibilità temporanea dello stesso, ha depositato la lettera raccomandata presso il locale Ufficio Postale ai sensi dell'art. 8 legge n. 890/1982
e poi l'ha restituita al mittente per avvenuta gicenza, ma, come risulta dagli atti del processo, omise però di inviare e consegnare al destinatario la lettera raccomandata con cui avrebbe dovuto comunicargli l'avvenuto deposito presso l'Ufficio postale competente (c.d. CAD).
Ed infatti, il comma 2 dell'art. 8, L. 890/1982 dispone che in tal caso l'ufficiale postale deve inviare al destinatario irreperibile la predetta comunicazione a mezzo lettera raccomandata, ma nel caso di specie invewce non vi è prova agli atti del relativo invio. Inoltre, in ragione di un principio di diritto oramai consolidato nella giurisprudnza di merito e di legittimità ( v. SS.UU. Corte di Cassazione sentenza n. 10012/2021), qualora l'atto notificato a mezzo servizio postale secondo la legge n.890/1982 non venga consegnato al destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario della raccomandata informativa (c.d. C.A.D.), non essendo sufficiente a tal fine solo la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata (che nel caso di specie manca). Detto principio di diritto è stato ampiamente condiviso dalla giurisprudenza più recente sia di merito che di legittimità così come dimostra l'ordinanza n. 26957/2024 del 17-10-2024 della Corte di Cassazione in cui ha affermato, condividendo il predetto principio di diritto , che in caso di assenza temporanea del destinatario il perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza è valido solo se viene prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito ( CAD), non essendo sufficiente a tal fine la sola prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa, trattandosi di un requisito indispensabile per la regolarità della notifica in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 890/1992 diretta a garantire il diritto di difesa ed un giusto processo.
Alla luce delle predette argomentazioni questa Corte ritiene nulla la notifica del sottostante avviso di accertamento della TARI anno 2022 e , pertanto, poiché l'omessa notifica di un atto prodromico costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale impugnato ( Cassazione SS.UU.n.
5791/2008), accogle il ricorso e condanna in solido ai sensi dell'art. 97 cpc il Comune di CI e AM
IB SR al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna le controparti AM IB SR e
Comune di CI al pagamento in solido delle spese di giustizia che liquida complessivamente in euro
150,00 più il rimborso del contributo unificato.