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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 23/07/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta al n. 492 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, promossa da
( , rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Costanzo Rainone e Luigi Vantaggiato, come da procura in atti;
appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Controparte_1 C.F._2
Vicari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Margherita Simonetta Biddau, come da procura in atti;
appellato
*****
All'udienza dell'11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'interposto appello, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
n. 420/16 reso nel procedimento r.g. n. 996/16 – Tribunale di Tempio Pausania, ritenendo e dichiarando con ogni motivazione che nulla è dovuto dal sig. in favore Parte_2 del sig. con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di Parte_3 giudizio.”.
Nell'interesse dell'appellato: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, previa ogni necessaria declaratoria in fatto e in diritto, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare Nel merito: - respingere
l'appello ex adverso proposto e per l'effetto - rigettare le domande proposte dall'opponente con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 6.09.2016 perché infondate in fatto ed in diritto;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 420/2016 del 20.05.2016 – n.
996/2016 del Tribunale di Tempio Pausania e in ogni caso condannare il sig. Parte_1
(C.F.: a pagare all'esponente l'importo di € 30.336,93 oltre
[...] C.F._1 agli interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e che emergerà in corso di causa;
- in ogni caso, condannare il sig.
[...]
(C.F.: ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei Parte_1 C.F._1 danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, considerando la gravosità della redazione del presente atto per tutti i motivi temerari addotti. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa e rimborso forfettario spese generali da distrarre a favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO otteneva dal Tribunale di Tempio Pausania un decreto ingiuntivo nei Controparte_1 confronti del TE dell'importo di € 30.336,93, che asseriva dovuto in Parte_1 forza della scrittura del 2/2/2015 con la quale , figlio di Parte_1 Parte_4 CP_2
(fratello di , si era impegnato a pagare la metà della somma di € 60.673,87, dovuta CP_1 CP_1 dal padre e dallo zio in solido a favore dei sigg. e in forza Parte_5 CP_1 CP_3 CP_4 della sentenza n. 1723/03 Corte d'Appello di Venezia.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione contestando la Parte_6 propria legittimazione passiva rispetto ai debiti del padre che con Parte_7 testamento aveva disposto di tutti i suoi beni a favore della moglie, legando all'opponente soltanto la proprietà di alcuni beni determinati.
Il tribunale, con sentenza n. 272/2022 in data 6.7.2022, respingeva l'opposizione argomentando che il titolo del credito non era da ravvisare nella successione ereditaria di nei debiti del Parte_1 padre ma nell'accordo intervenuto tra le parti. Con scrittura del 2 febbraio 2015, inviata a
[...]
per il tramite del legale, si era infatti obbligato a farsi Parte_8 Parte_1 CP_1 carico della metà dell'importo dovuto dal padre e dallo zio ai signori e in forza della CP_3 CP_4 sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Proposta accettata dallo zio con comportamento concludente, mediante rinuncia di ad insinuare nelle procedure esecutive CP_1 Parte_4 pendenti sui beni di il proprio credito da regresso, con conseguente Parte_9 estinzione delle procedure esecutive e liberazione degli immobili, come auspicatato nella lettera del
2/2/2015 dal TE . Parte_1 CP_1 Avverso la sentenza ha proposto appello , domandandone la riforma per Parte_6
i seguenti motivi: i) errata interpretazione della lettera del 2/2/2015, con la quale l'appellante non aveva assunto alcun impegno ma aveva manifestato soltanto la disponibilità di eseguire il pagamento, peraltro mediante versamento di un assegno direttamente in favore dei creditori Pt_10
e , a condizione che fossero estinte le procedure esecutive pendenti sui beni
[...] CP_5 del padre , rispetto alle quali era peraltro indifferente la rinuncia agli atti dello zio nelle Pt_5 CP_1 procedute esecutive, peraltro manifestata all'udienza del 3/2/2016, prima ancora di conoscere il contenuto della Pec del precedente 2/2/2015 (il cui ricevimento non era stato ancora riscontrato dall'Avv. Vicari), così che il comportamento di di non intervento nelle procedure esecutive, CP_1 persino negativo e pertanto difficilmente riconducibile all'attuazione del contratto, non poteva considerarsi accettazione di una proposta di cui non era ancora venuto a conoscenza;
ii) per non aver considerato che la dichiarazione del 2/2/15, qualora qualificata come proposta di espromissione, era ulteriormente condizionata al fatto che quanto da lui pagato fosse versato nell'inventario dell'eredità beneficiata di in corso di definizione; ii) per Parte_7 avere erroneamente interpretato la scrittura del 2/2/2015 alla stregua di una proposta di espromissione rivolta a laddove il dichiarante aveva al limite proposto di Parte_8 pagare direttamente i creditori e in favore dei quali aveva preparato un assegno di Per_1 CP_4
15.000 euro.
Ha resistito all'appello , sostenendo la novità delle eccezioni formulate per la Parte_8 prima volta dall'appellante, concludendo in ogni caso per l'infondatezza.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 aprile
2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con più motivi di censura l'appellante lamenta che il tribunale abbia attribuito alla dichiarazione del
2/2/2015 effetto impegnativo, peraltro nei rapporti con lo zio e non con i creditori originari, CP_1 persino prima che lo zio avesse conosciuto il contenuto della mail indirizzata al suo difensore (Avv.
Vicari), eccependo ora la natura sospensivamente condizionata della promessa, ora il mancato incontro di volontà ai fini della nascita di obbligazioni giuridicamente vincolanti per il proponente.
Osserva preliminarmente la Corte come il mutamento di strategia difensiva dell'appellante, che nell'opposizione al decreto ingiuntivo si era limitato a contestare la propria legittimazione passiva rispetto ai debiti del padre in quanto non erede ma semplice legatario, non ha in ogni caso comportato l'introduzione in giudizio di nuovi temi d'indagine, che possano ritenersi preclusi ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. Le nuove eccezioni dell'appellante si fondano, infatti, su nuove soluzioni interpretative della medesima scrittura, azionata dall'odierno appellato sin dal procedimento monitorio come titolo del credito fatto valere, pertanto acquisita al giudizio e sottoposta al vaglio ermeneutico del giudice, del tribunale prima e della Corte d'appello oggi.
D'altronde è noto che l'esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio, sostanziali attinenti al rapporto o processuali attinenti all'azione e all'eccezione, può essere operata, anche d'ufficio, dal giudice ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente prospettate dalla parte interessata.
Ebbene, ciò posto sull'ammissibilità, nel merito nessuna di tali censure, che per ragioni di stretta connessione sono trattate congiuntamente, merita condivisione.
La scrittura del 2 febbraio 2015, pacificamente proveniente da e Parte_1 indirizzata allo zio per il tramite del difensore Avv. Vicari, integra infatti CP_1 CP_1 un'espromissione a tutti gli effetti, perfetta in tutti i suoi elementi costitutivi ed immediatamente impegnativa per l'espromittente, e non una promessa di pagamento, sospensivamente condizionata al verificarsi di determinati fatti ovvero liberamente revocabile dal promittente, come sostenuto oggi dal dichiarante.
Secondo la giurisprudenza di legittimità "l'espromissione è propriamente un contratto che intercorre fra creditore e il terzo, che assume spontaneamente l'obbligazione altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente e nel quale non sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita dalla assunzione dell'obbligazione altrui mediante un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra il terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato" (Cass.
n. 22166 del 2012). Per giunta, l'impegno assunto dall'espromittente si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui lo stesso venga a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un suo atto di accettazione (Cfr. Cass. n. 2489 del 2009; Cass. 27542 del 2019).
Si è detto anche che il patto con cui un soggetto s'impegna ad estinguere un debito altrui è qualificabile non già come fideiussione, ma come espromissione, avendo ad oggetto un'obbligazione preesistente, e perfezionandosi nei confronti del creditore al momento in cui quest'ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione. (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 24891 del 2009).
Ciò significa che si potrebbe anche prescindere dal contesto familiare nel quale è maturata l'obbligazione assunta dall'appellante, visto che tali rapporti non sono entrati nella causa del negozio, neppure come possibile evento condizionante. Anzi, ciò che caratterizza l'espromissione è proprio l'assenza di delega del debitore (in tal caso l'eredità di , né Persona_2 rilevano gli eventuali motivi e interessi personali che possono aver spinto a pagare il Parte_1 debito gravante sull'eredità paterna.
L'unico dato essenziale è l'esistenza (pacifica e documentata) del credito in capo a CP_1 per essere stato chiamato dai creditori , in qualità di coobbligato in solido,
[...] CP_6 in forza di sentenza definitiva 1723/03, decreto ingiuntivo n. 3824/2014 e atto di precetto notificato in data 18 dicembre 2014, a pagare anche la quota di spettanza del fratello Persona_2
(oggi della sua eredità).
Ebbene, con la scrittura del 2/2/215 ha assunto nei confronti dello zio Parte_1 Parte_4
chiamato giudizialmente a rispondere dell'intero importo (…a seguito di sentenza 1723/03 CP_1 che ebbe a vedere soccombenti lo stesso e il mio defunto genitore …), Parte_8 Pt_5 la metà del credito d spettanza di che si apprestava Persona_2 Controparte_1
a pagare ai creditori (dalla corrispondenza tra l'avv. Vicari e gli Avv.ti Paniz e Della Corte si apprende che era già pronto l'assegno circolare di 30.000 euro da versare ai creditori, ritirato proprio in seguito all'intervento solutorio di . Parte_1
Il fatto, poi, che tale pagamento dovesse avvenire con assegni direttamente intestati ai creditori originari (… ho già a mie mani un assegno circolare tratto in favore dei sigg.ri e Parte_10
per euro 15.000,00 a titolo di acconto che nei prossimi giorni farò avere all'avv. CP_5
Paniz…) non muta certo il destinatario dell'obbligazione, assunta da per liberare lo zio Parte_1
chiamato dai creditori a pagare anche la quota di debito di spettanza di e pertanto a CP_1 Pt_5 sua volta creditore dell'eredità per tale importo.
Che il destinatario fosse lo zio lo afferma con enfasi e senza possibilità di Controparte_1 smentita lo stesso dichiarante là dove scrive … Solo per chiarezza nei confronti di chiunque possa essere interessato, chiarisco che l'impegno da me qui assunto è nei confronti esclusivamente di
… CP_1 Parte_4
Infine, lo stesso riferimento all'eredità paterna contenuto nella scrittura non è dedotto dal dichiarante come evento cui condizionare gli effetti dell'impegno assunto, ma al contrario riguarda proprio le vicende successive al pagamento, ossia i propositi dell'assuntore del debito di agire in rivalsa contro gli eredi per aver estinto l'obbligazione altrui (dell'eredità). Scrive l'appellante che una volta ottenuta la definitiva quietanza (da intendersi una volta pagato l'intero debito di ) Pt_5
… mi legittima a chiedere che quanto da me versato sia inserito nell'inventario dell'eredità beneficiata di in corso di definizione, e, successivamente, a ripetere nei Persona_2 confronti di coloro che risulteranno eredi di quanto da me pagato… Persona_2
Per quanto ininfluente ai fini che qui interessano, lo stesso espromittente aveva pertanto considerato la possibilità di non essere erede del padre e di doversi pertanto rivalere del proprio credito restitutorio (per aver pagato allo zio la metà del credito azionato dai ) nei CP_1 CP_6 confronti di coloro che risulteranno eredi di dalle Persona_2 Pt_1
Anzi, la sua condizione di legatario e non di erede è funzionale al presupposto, tipico dell'espromissione, di estraneità del terzo assuntore del debito altrui (art. 1272 c.c.).
Dunque, con la scrittura del 2/2/2015 si è impegnato a pagare il debito Parte_1 dell'eredità paterna in favore dello zio coobbligato in solido e chiamato per l'intero, con CP_1 effetti immediatamente impegnativi per il dichiarante, senza che per questo fosse necessaria un'accettazione del destinatario, tacita o espressa, essendo sufficiente in capo all'espromissario la conoscenza dell'impegno assunto dall'espromittente in suo favore unitamente alla mancanza di un suo espresso rifiuto.
Diventano pertanto irrilevanti le argomentazioni spese dal tribunale sull'accettazione per fatti concludenti dell'espromissario, poiché la figura dell'espromissione non richiede un'accettazione negoziale, espressa o tacita, ma solo la conoscenza dell'impegno assunto dall'espromittente.
Ciò significa che il comportamento tenuto da e dal suo difensore all'udienza Parte_8 celebrata dinanzi al tribunale di Venezia soltanto il giorno dopo (3/2/2015) è importante non in quanto manifestazione tacita di una volontà negoziale di accettazione, non richiesta dalla particolare figura estintiva, bensì in quanto sintomatico della conoscenza dell'obbligazione assunta da
, della quale si discute esplicitamente nello scambio di corrispondenza intercorso tra i Parte_1 rispettivi difensori nello stesso giorno del ricevimento della pec proveniente da Parte_1
Non pare infatti che possa essere equivocato quanto scritto dall'Avv. Vicari il 2/2/2016 CP_1 rai difensori dei creditori originari, sul raggiungimento di un accordo con gli eredi CP_7 del e sul conseguente blocco della consegna dell'assegno circolare Parte_11 dell'importo di € 30.000, che sarebbe stato riemesso per l'importo di € 15.000, mentre un assegno dell'importo di € 15.000 lo avrebbero ricevuto direttamente dal Parte_12
Guarda caso con modalità esattamente conformi a quelle indicate dall'odierno appellante nella pec del 2/2/2015 (cfr. doc. 3).
Sostenere, poi, che l'attività processuale compiuta dall'avv. Vicari non fosse riferibile al suo assistito è argomento contraddetto dal fatto di aver scelto il medesimo canale per manifestare la volontà di assunzione del debito dell'eredità di (vedi pec del 2/2/2015), e in ogni caso Pt_5 sterile, visto che la dichiarazione di era immediatamente impegnativa per il dichiarante Parte_1 salvo l'espresso rifiuto del creditore espromissario.
Ipotesi evidentemente non verificatasi nel caso di specie, visto che ha Controparte_1 pagato l'intero debito e ha agito in via monitoria nei confronti del TE facendo valere l'impegno assunto con detta scrittura. Non è stato evidentemente un caso che, appena ricevuta la mail impegnativa da Parte_1
il difensore ne ha dato comunicazione ai creditori originari, informandoli delle diverse
[...] modalità con le quali sarebbe avvenuto il pagamento, e il giorno successivo le procedure esecutive sono state abbandonate per rinuncia agli atti, tra gli altri, anche da ancora Controparte_1 una volta in conformità all'impegno assunto da (… pertanto in occasione dell'Udienza Parte_1 innanzi il Tribunale di Venezia, Giudice dott. Simone, nel corso della quale dovrà essere finalmente disposta l'estinzione delle Procedure esecutive riunite c/Nicolò nn. 472 e 523 ed Parte_1 ordinata la cancellazione dei relativi procedimenti…).
Ciò basta per ritenere sorta in capo a un'obbligazione di pagamento Parte_1 immediatamente impegnativa, come correttamente deciso dal tribunale con sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo che si conferma integralmente anche in questa sede.
Le spese di lite, liquidate nei valori medi del relativo scaglione (minimi per la fase trattazione/istruttoria), seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'appellante.
Viceversa, non sussistono i presupposti dell'abuso del diritto d'impugnazione ai sensi dell'art. 96 3° co. c.p.c., considerati gli articolati motivi con i quali l'appellante, nel legittimo esercizio del diritto di difesa, ha confutato la soluzione interpretativa percorsa dal Tribunale.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. Spese di giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 272/2022 Parte_1 del Tribunale di Tempio Pausania in data 6.07.2022;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di parte appellata le spese di lite, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, da distrarsi a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. Spese di giustizia.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta al n. 492 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, promossa da
( , rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Costanzo Rainone e Luigi Vantaggiato, come da procura in atti;
appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Controparte_1 C.F._2
Vicari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Margherita Simonetta Biddau, come da procura in atti;
appellato
*****
All'udienza dell'11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'interposto appello, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
n. 420/16 reso nel procedimento r.g. n. 996/16 – Tribunale di Tempio Pausania, ritenendo e dichiarando con ogni motivazione che nulla è dovuto dal sig. in favore Parte_2 del sig. con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di Parte_3 giudizio.”.
Nell'interesse dell'appellato: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, previa ogni necessaria declaratoria in fatto e in diritto, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare Nel merito: - respingere
l'appello ex adverso proposto e per l'effetto - rigettare le domande proposte dall'opponente con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 6.09.2016 perché infondate in fatto ed in diritto;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 420/2016 del 20.05.2016 – n.
996/2016 del Tribunale di Tempio Pausania e in ogni caso condannare il sig. Parte_1
(C.F.: a pagare all'esponente l'importo di € 30.336,93 oltre
[...] C.F._1 agli interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e che emergerà in corso di causa;
- in ogni caso, condannare il sig.
[...]
(C.F.: ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei Parte_1 C.F._1 danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, considerando la gravosità della redazione del presente atto per tutti i motivi temerari addotti. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa e rimborso forfettario spese generali da distrarre a favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO otteneva dal Tribunale di Tempio Pausania un decreto ingiuntivo nei Controparte_1 confronti del TE dell'importo di € 30.336,93, che asseriva dovuto in Parte_1 forza della scrittura del 2/2/2015 con la quale , figlio di Parte_1 Parte_4 CP_2
(fratello di , si era impegnato a pagare la metà della somma di € 60.673,87, dovuta CP_1 CP_1 dal padre e dallo zio in solido a favore dei sigg. e in forza Parte_5 CP_1 CP_3 CP_4 della sentenza n. 1723/03 Corte d'Appello di Venezia.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione contestando la Parte_6 propria legittimazione passiva rispetto ai debiti del padre che con Parte_7 testamento aveva disposto di tutti i suoi beni a favore della moglie, legando all'opponente soltanto la proprietà di alcuni beni determinati.
Il tribunale, con sentenza n. 272/2022 in data 6.7.2022, respingeva l'opposizione argomentando che il titolo del credito non era da ravvisare nella successione ereditaria di nei debiti del Parte_1 padre ma nell'accordo intervenuto tra le parti. Con scrittura del 2 febbraio 2015, inviata a
[...]
per il tramite del legale, si era infatti obbligato a farsi Parte_8 Parte_1 CP_1 carico della metà dell'importo dovuto dal padre e dallo zio ai signori e in forza della CP_3 CP_4 sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Proposta accettata dallo zio con comportamento concludente, mediante rinuncia di ad insinuare nelle procedure esecutive CP_1 Parte_4 pendenti sui beni di il proprio credito da regresso, con conseguente Parte_9 estinzione delle procedure esecutive e liberazione degli immobili, come auspicatato nella lettera del
2/2/2015 dal TE . Parte_1 CP_1 Avverso la sentenza ha proposto appello , domandandone la riforma per Parte_6
i seguenti motivi: i) errata interpretazione della lettera del 2/2/2015, con la quale l'appellante non aveva assunto alcun impegno ma aveva manifestato soltanto la disponibilità di eseguire il pagamento, peraltro mediante versamento di un assegno direttamente in favore dei creditori Pt_10
e , a condizione che fossero estinte le procedure esecutive pendenti sui beni
[...] CP_5 del padre , rispetto alle quali era peraltro indifferente la rinuncia agli atti dello zio nelle Pt_5 CP_1 procedute esecutive, peraltro manifestata all'udienza del 3/2/2016, prima ancora di conoscere il contenuto della Pec del precedente 2/2/2015 (il cui ricevimento non era stato ancora riscontrato dall'Avv. Vicari), così che il comportamento di di non intervento nelle procedure esecutive, CP_1 persino negativo e pertanto difficilmente riconducibile all'attuazione del contratto, non poteva considerarsi accettazione di una proposta di cui non era ancora venuto a conoscenza;
ii) per non aver considerato che la dichiarazione del 2/2/15, qualora qualificata come proposta di espromissione, era ulteriormente condizionata al fatto che quanto da lui pagato fosse versato nell'inventario dell'eredità beneficiata di in corso di definizione; ii) per Parte_7 avere erroneamente interpretato la scrittura del 2/2/2015 alla stregua di una proposta di espromissione rivolta a laddove il dichiarante aveva al limite proposto di Parte_8 pagare direttamente i creditori e in favore dei quali aveva preparato un assegno di Per_1 CP_4
15.000 euro.
Ha resistito all'appello , sostenendo la novità delle eccezioni formulate per la Parte_8 prima volta dall'appellante, concludendo in ogni caso per l'infondatezza.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 aprile
2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con più motivi di censura l'appellante lamenta che il tribunale abbia attribuito alla dichiarazione del
2/2/2015 effetto impegnativo, peraltro nei rapporti con lo zio e non con i creditori originari, CP_1 persino prima che lo zio avesse conosciuto il contenuto della mail indirizzata al suo difensore (Avv.
Vicari), eccependo ora la natura sospensivamente condizionata della promessa, ora il mancato incontro di volontà ai fini della nascita di obbligazioni giuridicamente vincolanti per il proponente.
Osserva preliminarmente la Corte come il mutamento di strategia difensiva dell'appellante, che nell'opposizione al decreto ingiuntivo si era limitato a contestare la propria legittimazione passiva rispetto ai debiti del padre in quanto non erede ma semplice legatario, non ha in ogni caso comportato l'introduzione in giudizio di nuovi temi d'indagine, che possano ritenersi preclusi ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. Le nuove eccezioni dell'appellante si fondano, infatti, su nuove soluzioni interpretative della medesima scrittura, azionata dall'odierno appellato sin dal procedimento monitorio come titolo del credito fatto valere, pertanto acquisita al giudizio e sottoposta al vaglio ermeneutico del giudice, del tribunale prima e della Corte d'appello oggi.
D'altronde è noto che l'esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio, sostanziali attinenti al rapporto o processuali attinenti all'azione e all'eccezione, può essere operata, anche d'ufficio, dal giudice ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente prospettate dalla parte interessata.
Ebbene, ciò posto sull'ammissibilità, nel merito nessuna di tali censure, che per ragioni di stretta connessione sono trattate congiuntamente, merita condivisione.
La scrittura del 2 febbraio 2015, pacificamente proveniente da e Parte_1 indirizzata allo zio per il tramite del difensore Avv. Vicari, integra infatti CP_1 CP_1 un'espromissione a tutti gli effetti, perfetta in tutti i suoi elementi costitutivi ed immediatamente impegnativa per l'espromittente, e non una promessa di pagamento, sospensivamente condizionata al verificarsi di determinati fatti ovvero liberamente revocabile dal promittente, come sostenuto oggi dal dichiarante.
Secondo la giurisprudenza di legittimità "l'espromissione è propriamente un contratto che intercorre fra creditore e il terzo, che assume spontaneamente l'obbligazione altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente e nel quale non sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita dalla assunzione dell'obbligazione altrui mediante un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra il terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato" (Cass.
n. 22166 del 2012). Per giunta, l'impegno assunto dall'espromittente si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui lo stesso venga a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un suo atto di accettazione (Cfr. Cass. n. 2489 del 2009; Cass. 27542 del 2019).
Si è detto anche che il patto con cui un soggetto s'impegna ad estinguere un debito altrui è qualificabile non già come fideiussione, ma come espromissione, avendo ad oggetto un'obbligazione preesistente, e perfezionandosi nei confronti del creditore al momento in cui quest'ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione. (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 24891 del 2009).
Ciò significa che si potrebbe anche prescindere dal contesto familiare nel quale è maturata l'obbligazione assunta dall'appellante, visto che tali rapporti non sono entrati nella causa del negozio, neppure come possibile evento condizionante. Anzi, ciò che caratterizza l'espromissione è proprio l'assenza di delega del debitore (in tal caso l'eredità di , né Persona_2 rilevano gli eventuali motivi e interessi personali che possono aver spinto a pagare il Parte_1 debito gravante sull'eredità paterna.
L'unico dato essenziale è l'esistenza (pacifica e documentata) del credito in capo a CP_1 per essere stato chiamato dai creditori , in qualità di coobbligato in solido,
[...] CP_6 in forza di sentenza definitiva 1723/03, decreto ingiuntivo n. 3824/2014 e atto di precetto notificato in data 18 dicembre 2014, a pagare anche la quota di spettanza del fratello Persona_2
(oggi della sua eredità).
Ebbene, con la scrittura del 2/2/215 ha assunto nei confronti dello zio Parte_1 Parte_4
chiamato giudizialmente a rispondere dell'intero importo (…a seguito di sentenza 1723/03 CP_1 che ebbe a vedere soccombenti lo stesso e il mio defunto genitore …), Parte_8 Pt_5 la metà del credito d spettanza di che si apprestava Persona_2 Controparte_1
a pagare ai creditori (dalla corrispondenza tra l'avv. Vicari e gli Avv.ti Paniz e Della Corte si apprende che era già pronto l'assegno circolare di 30.000 euro da versare ai creditori, ritirato proprio in seguito all'intervento solutorio di . Parte_1
Il fatto, poi, che tale pagamento dovesse avvenire con assegni direttamente intestati ai creditori originari (… ho già a mie mani un assegno circolare tratto in favore dei sigg.ri e Parte_10
per euro 15.000,00 a titolo di acconto che nei prossimi giorni farò avere all'avv. CP_5
Paniz…) non muta certo il destinatario dell'obbligazione, assunta da per liberare lo zio Parte_1
chiamato dai creditori a pagare anche la quota di debito di spettanza di e pertanto a CP_1 Pt_5 sua volta creditore dell'eredità per tale importo.
Che il destinatario fosse lo zio lo afferma con enfasi e senza possibilità di Controparte_1 smentita lo stesso dichiarante là dove scrive … Solo per chiarezza nei confronti di chiunque possa essere interessato, chiarisco che l'impegno da me qui assunto è nei confronti esclusivamente di
… CP_1 Parte_4
Infine, lo stesso riferimento all'eredità paterna contenuto nella scrittura non è dedotto dal dichiarante come evento cui condizionare gli effetti dell'impegno assunto, ma al contrario riguarda proprio le vicende successive al pagamento, ossia i propositi dell'assuntore del debito di agire in rivalsa contro gli eredi per aver estinto l'obbligazione altrui (dell'eredità). Scrive l'appellante che una volta ottenuta la definitiva quietanza (da intendersi una volta pagato l'intero debito di ) Pt_5
… mi legittima a chiedere che quanto da me versato sia inserito nell'inventario dell'eredità beneficiata di in corso di definizione, e, successivamente, a ripetere nei Persona_2 confronti di coloro che risulteranno eredi di quanto da me pagato… Persona_2
Per quanto ininfluente ai fini che qui interessano, lo stesso espromittente aveva pertanto considerato la possibilità di non essere erede del padre e di doversi pertanto rivalere del proprio credito restitutorio (per aver pagato allo zio la metà del credito azionato dai ) nei CP_1 CP_6 confronti di coloro che risulteranno eredi di dalle Persona_2 Pt_1
Anzi, la sua condizione di legatario e non di erede è funzionale al presupposto, tipico dell'espromissione, di estraneità del terzo assuntore del debito altrui (art. 1272 c.c.).
Dunque, con la scrittura del 2/2/2015 si è impegnato a pagare il debito Parte_1 dell'eredità paterna in favore dello zio coobbligato in solido e chiamato per l'intero, con CP_1 effetti immediatamente impegnativi per il dichiarante, senza che per questo fosse necessaria un'accettazione del destinatario, tacita o espressa, essendo sufficiente in capo all'espromissario la conoscenza dell'impegno assunto dall'espromittente in suo favore unitamente alla mancanza di un suo espresso rifiuto.
Diventano pertanto irrilevanti le argomentazioni spese dal tribunale sull'accettazione per fatti concludenti dell'espromissario, poiché la figura dell'espromissione non richiede un'accettazione negoziale, espressa o tacita, ma solo la conoscenza dell'impegno assunto dall'espromittente.
Ciò significa che il comportamento tenuto da e dal suo difensore all'udienza Parte_8 celebrata dinanzi al tribunale di Venezia soltanto il giorno dopo (3/2/2015) è importante non in quanto manifestazione tacita di una volontà negoziale di accettazione, non richiesta dalla particolare figura estintiva, bensì in quanto sintomatico della conoscenza dell'obbligazione assunta da
, della quale si discute esplicitamente nello scambio di corrispondenza intercorso tra i Parte_1 rispettivi difensori nello stesso giorno del ricevimento della pec proveniente da Parte_1
Non pare infatti che possa essere equivocato quanto scritto dall'Avv. Vicari il 2/2/2016 CP_1 rai difensori dei creditori originari, sul raggiungimento di un accordo con gli eredi CP_7 del e sul conseguente blocco della consegna dell'assegno circolare Parte_11 dell'importo di € 30.000, che sarebbe stato riemesso per l'importo di € 15.000, mentre un assegno dell'importo di € 15.000 lo avrebbero ricevuto direttamente dal Parte_12
Guarda caso con modalità esattamente conformi a quelle indicate dall'odierno appellante nella pec del 2/2/2015 (cfr. doc. 3).
Sostenere, poi, che l'attività processuale compiuta dall'avv. Vicari non fosse riferibile al suo assistito è argomento contraddetto dal fatto di aver scelto il medesimo canale per manifestare la volontà di assunzione del debito dell'eredità di (vedi pec del 2/2/2015), e in ogni caso Pt_5 sterile, visto che la dichiarazione di era immediatamente impegnativa per il dichiarante Parte_1 salvo l'espresso rifiuto del creditore espromissario.
Ipotesi evidentemente non verificatasi nel caso di specie, visto che ha Controparte_1 pagato l'intero debito e ha agito in via monitoria nei confronti del TE facendo valere l'impegno assunto con detta scrittura. Non è stato evidentemente un caso che, appena ricevuta la mail impegnativa da Parte_1
il difensore ne ha dato comunicazione ai creditori originari, informandoli delle diverse
[...] modalità con le quali sarebbe avvenuto il pagamento, e il giorno successivo le procedure esecutive sono state abbandonate per rinuncia agli atti, tra gli altri, anche da ancora Controparte_1 una volta in conformità all'impegno assunto da (… pertanto in occasione dell'Udienza Parte_1 innanzi il Tribunale di Venezia, Giudice dott. Simone, nel corso della quale dovrà essere finalmente disposta l'estinzione delle Procedure esecutive riunite c/Nicolò nn. 472 e 523 ed Parte_1 ordinata la cancellazione dei relativi procedimenti…).
Ciò basta per ritenere sorta in capo a un'obbligazione di pagamento Parte_1 immediatamente impegnativa, come correttamente deciso dal tribunale con sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo che si conferma integralmente anche in questa sede.
Le spese di lite, liquidate nei valori medi del relativo scaglione (minimi per la fase trattazione/istruttoria), seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'appellante.
Viceversa, non sussistono i presupposti dell'abuso del diritto d'impugnazione ai sensi dell'art. 96 3° co. c.p.c., considerati gli articolati motivi con i quali l'appellante, nel legittimo esercizio del diritto di difesa, ha confutato la soluzione interpretativa percorsa dal Tribunale.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. Spese di giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 272/2022 Parte_1 del Tribunale di Tempio Pausania in data 6.07.2022;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di parte appellata le spese di lite, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, da distrarsi a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. Spese di giustizia.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni