CA
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/09/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 985/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr. Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 985/2022 promossa da:
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), QUALE EREDE DI rappresentati e difesi C.F._2 Persona_1 dall'Avv. VERGASSOLA FABIO con domicilio eletto presso il suo studio in LA SPEZIA, PIAZZETTA DEL BASTIONE 2 APPELLANTI contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. BOETI PAOLA CP_1 C.F._3 con domicilio eletto presso il suo studio in FIDENZA, VIA BERENINI 86
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 469/2022 DEL TRIBUNALE DI PARMA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 25.03.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per gli appellanti:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento dei motivi sopra esposti, in riforma della sentenza n° 469, emessa dal Tribunale di Parma, dott.ssa Stefano Curadi, il 13 aprile 2022 e notificata il 20 aprile 2022, a definizione della causa n° 5546/2011 r.g.,
-in via preliminare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza per i motivi di cui al punto VI) del presente atto
- nel merito a) accertare che nell'anno 2005 e 2006 l con sede in Busseto Controparte_2 (PR) alla località Roncole Verdi, 276, ha prodotto un maggior reddito di impresa rispetto a quello fiscalmente dichiarato per una somma di euro 473.104,00 ovvero quella meglio vista;
b) accertare che tale maggior reddito sia derivato dalla omessa dichiarazione del prezzo realmente versato dagli acquirenti per l'acquisto degli immobili indicati nei punti 5 e 6 dell'atto di citazione;
c) accertare che tale omessa dichiarazione ha provocato un danno patrimoniale al sig. Per_1
pari alla somma di 228.911,12, e al sig. della somma di euro 230.412,97,
[...] Parte_1 ovvero pari alla somma che meglio sarà determinata nel corso dell'espletanda istruttoria, dovuta a titolo di obbligazione tributaria per la rideterminazione dell'imposta sul reddito, sanzioni ed interessi accertati a seguito della rettifica del reddito dell' negli anni 2005 Parte_3 e 2006, operata dall'Agenzia delle Entrate di Parma meglio descritta in narrativa;
d) accertare che tale omessa dichiarazione ha provocato un danno patrimoniale nei confronti dei sigg.ri e derivante dalla mancata distribuzione e percezione degli Persona_1 Parte_1 utili non indicati nella dichiarazione del reddito di impresa;
e) dichiarare, in forza dell'accertamento di quanto sopra, il convenuto obbligato al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dal suo inadempimento e della sua condotta illecita;
g) condannare per l'effetto il convenuto al pagamento di una somma, che meglio potrà essere determinata a seguito dell'espletanda istruttoria, a favore dei due attori, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
h) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre alle spese generali ed accessori di legge”.
Per l'appellato:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita: In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, in quanto inammissibile, manifestamente infondata o come meglio;
In via principale rigettare il gravame proposto da e poiché inammissibile, infondato in fatto ed in Parte_2 Parte_1 diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 469 datata 11.4.2022, il Tribunale di Parma rigettava le domande avanzate da e , in qualità di ex soci della Impresa Edile Fava Persona_1 Parte_1 Cesarino e C. s.n.c., per sentire accertare la responsabilità di , ex socio della CP_1 medesima ditta, per avere con le proprie condotte provocato l'emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un avviso di accertamento per oltre € 400.000,00 riferito alla vendita del complesso immobiliare “Ortensia” edificato nel lotto di terreno sito in Soragna. Il Tribunale di Parma accoglieva la domanda riconvenzionale di regresso avanzata da nei confronti dei due ex soci attori per CP_1 sentirli condannare alla restituzione pro quota (€ 23.916,08 ciascuno) di quanto dal pagato CP_1 all'Agenzia delle Entrate, in esecuzione degli atti di adesione, per un ammontare totale di € 71.748,00.
2. Osservava il primo giudice che nel 2010 i tre ex soci venivano raggiunti da alcune cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia delle Entrate che, in seguito a accertamento svolto sui redditi d'impresa della Ditta Edile Fava Cesarino per gli anni 2005 e 2006, aveva accertato che alcuni immobili del complesso “Ortensia” di Soragna erano stati venduti a un prezzo superiore a quello dichiarato, contestando un maggior reddito di impresa di € 473.104,00; che gli attori non avevano provato l'esistenza della responsabilità extracontrattuale in capo a , non avendo dimostrato né che CP_1 avesse venduto gli immobili ad un prezzo inferiore a quello di mercato né che avesse CP_1 indebitamente trattenuto per sé le maggiori somme percepite dagli acquirenti, limitandosi a fondare le proprie allegazioni sul verbale di accertamento dell'Agenzia; che, in particolare, non essendo depositata la procura speciale asseritamente conferita al per la gestione esclusiva delle CP_1 compravendite del complesso immobiliare de qua, non era possibile accertare l'ampiezza dei poteri attribuiti allo stesso in deroga all'amministrazione congiunta (sia ordinaria che straordinaria) prevista nello statuto della Ditta Edile;
che non risultava, come invece asserito, la presenza in atti di “elementi documentali incontrovertibili, come gli assegni versati a mani del convenuto” che provassero l'indebito trattenimento di somme da parte del;
che l'accertamento era stato effettuato nei CP_1 confronti della società, ciò dimostrando che i pagamenti contestati dall'Agenzia trovavano origine in assegni intestati presumibilmente alla società e non ai singoli soci;
che, infine, gli atti di compravendita e i relativi movimenti bancari compresi nel periodo giugno-luglio 2006 erano da imputarsi al dott. liquidatore giudiziale della società, e non invece al;
che, per CP_3 CP_1 queste ragioni, doveva trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di regresso avanzata dal per ottenere la ripetizione di quanto pagato in seguito all'adesione. CP_1
3. Con atto di citazione notificato via PEC in data 20.5.2022 in qualità di erede di Parte_2
e appellavano innanzi a questa Corte formulando n. 1 Persona_1 Parte_1 motivo. Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 13.11.2022 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 25.3.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. In via preliminare l'appellato deduce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320). Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474). Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., poiché i motivi di impugnazione svolti, pur in presenza di una serie di refusi nell'intestazione dell'atto d'appello sui dati degli appellanti e del procedimento di primo grado, consentono di individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee.
5.
L'unico motivo con connotati specifici che si può evincere dall'atto è il seguente: gli appellanti deducono l'erronea valutazione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto non provata né la responsabilità del nella determinazione del prezzo degli immobili venduti né CP_1 conseguentemente l'appropriazione delle relative somme. In particolare, ritengono di aver assolto il proprio onere probatorio nel fare riferimento a quanto riportato nell'avviso di accertamento dell'Agenzia poiché, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, incombeva sul convenuto l'onere di fornire la prova liberatoria di quanto allo stesso contestato;
lamentano, altresì, CP_1 l'erronea valutazione delle risultanze probatorie laddove il giudice ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni del teste che risulterebbero inattendibili essendo il genero del Tes_1 Tes_1
ed avendo, in tesi, gli altri testi escussi dimostrato che le trattative con la CP_1 Controparte_4 (acquirente di sei immobili sui dieci compravenduti nel 2005) erano state svolte esclusivamente da
, il quale aveva in totale autonomia stipulato i rogiti ad un prezzo molto inferiore a quello di CP_1 mercato, così danneggiando la Ditta Edile. Con specifico riferimento alla domanda riconvenzionale, gli appellanti sostengono che “il pagamento personale di un debito societario, non giustificato da altra ragione, costituisce l'implicito riconoscimento della responsabilità del convenuto”.
Il motivo è infondato.
La tesi secondo cui avrebbe avuto poteri esclusivi di straordinaria amministrazione nella CP_1 gestione delle compravendite del complesso “Ortensia” non trova alcun riscontro probatorio nei documenti di causa, in cui non è dato reperire la procura speciale cui i sono Pt_2 Pt_1 sempre riferiti, perciò dovendosi presumere in capo a tutti i soci l'amministrazione congiunta della società e di ogni attività, ordinaria e straordinaria, della stessa (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione in primo grado: visura CCIAA di Parma p. 9/11 da cui si evince che dal 1997 tutti e tre i soci erano amministratori e lo sono rimasti sino alla messa in liquidazione nel 2006). Gli appellanti si sono limitati a censurare la sentenza riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado e limitandosi sostanzialmente a richiamare il contenuto del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, il quale, però, come correttamente valorizzato dal giudice di prime cure, aveva come destinatario l'ente societario e non, invece, l'ex socio personalmente, fatto questo CP_1 peraltro non contestato. Analogamente non è stata fornita prova alcuna dell'indebita appropriazione da parte del di CP_1 assegni diversi e ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla contabilità. Con particolare riferimento a questo profilo, di nessun pregio è il rilievo per cui dal tenore dell'accertamento dell'Agenzia risulterebbe incontrovertibilmente provato il fatto storico della dazione degli assegni e della conseguente indebita ed esclusiva percezione degli stessi da parte di . L'avviso di CP_1 accertamento, infatti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure non specifica a quale soggetto fossero stati intestati gli assegni, così dovendosi presumere imputati alla stessa società essendo l'accertamento rivolto nei confronti di questa e non dei soci personalmente (cfr. p. 2/20 avviso di accertamento, doc. 1 atto d'appello). D'altronde, il fatto stesso che, in seguito all'invito per adesione, peraltro sottoscritto congiuntamente da tutti e tre i soci (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione in primo grado), la stessa Agenzia abbia rideterminato la cifra dell'accertamento in misura nettamente inferiore a quella inizialmente contestata è indice presuntivo dell'accoglimento delle difese proposte in quella sede dal , oltre all'esclusione della responsabilità dello stesso nel periodo in cui la CP_1 società era già stata posta in liquidazione giudiziale, come pacificamente riconosciuto anche dagli appellanti (cfr. p 7 atto d'appello). Di nessun pregio, quindi, può essere la doglianza degli appellanti laddove sostengono che
“l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate [è] degno della massima considerazione nella presente causa e connotato da valore probatorio di altissimo rilievo, soprattutto perché lo stesso non è stato impugnato dal sig. né in proprio, né in qualità di legale rappresentante della società” CP_1 né risulta conforme al vero che “l'accertamento tributario fornisce prova rigorosa” della responsabilità del per i motivi sopra esaminati. CP_1
6. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.001 a € 260.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , in Parte_2 qualità di erede di , e nei confronti di Persona_1 Parte_1 CP_1 con atto di appello notificato in data 20.5.2022, così provvede: RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Parma resa in data 11.4.2022 nel procedimento R.G. 5543/2011; CONDANNA e al rimborso in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
delle spese del grado di appello, che liquida in € 9.991,00 per compenso di avvocato, CP_1 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge. DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 22.7.2025.
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr. Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 985/2022 promossa da:
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), QUALE EREDE DI rappresentati e difesi C.F._2 Persona_1 dall'Avv. VERGASSOLA FABIO con domicilio eletto presso il suo studio in LA SPEZIA, PIAZZETTA DEL BASTIONE 2 APPELLANTI contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. BOETI PAOLA CP_1 C.F._3 con domicilio eletto presso il suo studio in FIDENZA, VIA BERENINI 86
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 469/2022 DEL TRIBUNALE DI PARMA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 25.03.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per gli appellanti:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento dei motivi sopra esposti, in riforma della sentenza n° 469, emessa dal Tribunale di Parma, dott.ssa Stefano Curadi, il 13 aprile 2022 e notificata il 20 aprile 2022, a definizione della causa n° 5546/2011 r.g.,
-in via preliminare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza per i motivi di cui al punto VI) del presente atto
- nel merito a) accertare che nell'anno 2005 e 2006 l con sede in Busseto Controparte_2 (PR) alla località Roncole Verdi, 276, ha prodotto un maggior reddito di impresa rispetto a quello fiscalmente dichiarato per una somma di euro 473.104,00 ovvero quella meglio vista;
b) accertare che tale maggior reddito sia derivato dalla omessa dichiarazione del prezzo realmente versato dagli acquirenti per l'acquisto degli immobili indicati nei punti 5 e 6 dell'atto di citazione;
c) accertare che tale omessa dichiarazione ha provocato un danno patrimoniale al sig. Per_1
pari alla somma di 228.911,12, e al sig. della somma di euro 230.412,97,
[...] Parte_1 ovvero pari alla somma che meglio sarà determinata nel corso dell'espletanda istruttoria, dovuta a titolo di obbligazione tributaria per la rideterminazione dell'imposta sul reddito, sanzioni ed interessi accertati a seguito della rettifica del reddito dell' negli anni 2005 Parte_3 e 2006, operata dall'Agenzia delle Entrate di Parma meglio descritta in narrativa;
d) accertare che tale omessa dichiarazione ha provocato un danno patrimoniale nei confronti dei sigg.ri e derivante dalla mancata distribuzione e percezione degli Persona_1 Parte_1 utili non indicati nella dichiarazione del reddito di impresa;
e) dichiarare, in forza dell'accertamento di quanto sopra, il convenuto obbligato al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dal suo inadempimento e della sua condotta illecita;
g) condannare per l'effetto il convenuto al pagamento di una somma, che meglio potrà essere determinata a seguito dell'espletanda istruttoria, a favore dei due attori, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
h) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre alle spese generali ed accessori di legge”.
Per l'appellato:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita: In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, in quanto inammissibile, manifestamente infondata o come meglio;
In via principale rigettare il gravame proposto da e poiché inammissibile, infondato in fatto ed in Parte_2 Parte_1 diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 469 datata 11.4.2022, il Tribunale di Parma rigettava le domande avanzate da e , in qualità di ex soci della Impresa Edile Fava Persona_1 Parte_1 Cesarino e C. s.n.c., per sentire accertare la responsabilità di , ex socio della CP_1 medesima ditta, per avere con le proprie condotte provocato l'emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un avviso di accertamento per oltre € 400.000,00 riferito alla vendita del complesso immobiliare “Ortensia” edificato nel lotto di terreno sito in Soragna. Il Tribunale di Parma accoglieva la domanda riconvenzionale di regresso avanzata da nei confronti dei due ex soci attori per CP_1 sentirli condannare alla restituzione pro quota (€ 23.916,08 ciascuno) di quanto dal pagato CP_1 all'Agenzia delle Entrate, in esecuzione degli atti di adesione, per un ammontare totale di € 71.748,00.
2. Osservava il primo giudice che nel 2010 i tre ex soci venivano raggiunti da alcune cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia delle Entrate che, in seguito a accertamento svolto sui redditi d'impresa della Ditta Edile Fava Cesarino per gli anni 2005 e 2006, aveva accertato che alcuni immobili del complesso “Ortensia” di Soragna erano stati venduti a un prezzo superiore a quello dichiarato, contestando un maggior reddito di impresa di € 473.104,00; che gli attori non avevano provato l'esistenza della responsabilità extracontrattuale in capo a , non avendo dimostrato né che CP_1 avesse venduto gli immobili ad un prezzo inferiore a quello di mercato né che avesse CP_1 indebitamente trattenuto per sé le maggiori somme percepite dagli acquirenti, limitandosi a fondare le proprie allegazioni sul verbale di accertamento dell'Agenzia; che, in particolare, non essendo depositata la procura speciale asseritamente conferita al per la gestione esclusiva delle CP_1 compravendite del complesso immobiliare de qua, non era possibile accertare l'ampiezza dei poteri attribuiti allo stesso in deroga all'amministrazione congiunta (sia ordinaria che straordinaria) prevista nello statuto della Ditta Edile;
che non risultava, come invece asserito, la presenza in atti di “elementi documentali incontrovertibili, come gli assegni versati a mani del convenuto” che provassero l'indebito trattenimento di somme da parte del;
che l'accertamento era stato effettuato nei CP_1 confronti della società, ciò dimostrando che i pagamenti contestati dall'Agenzia trovavano origine in assegni intestati presumibilmente alla società e non ai singoli soci;
che, infine, gli atti di compravendita e i relativi movimenti bancari compresi nel periodo giugno-luglio 2006 erano da imputarsi al dott. liquidatore giudiziale della società, e non invece al;
che, per CP_3 CP_1 queste ragioni, doveva trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di regresso avanzata dal per ottenere la ripetizione di quanto pagato in seguito all'adesione. CP_1
3. Con atto di citazione notificato via PEC in data 20.5.2022 in qualità di erede di Parte_2
e appellavano innanzi a questa Corte formulando n. 1 Persona_1 Parte_1 motivo. Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 13.11.2022 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 25.3.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. In via preliminare l'appellato deduce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320). Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474). Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., poiché i motivi di impugnazione svolti, pur in presenza di una serie di refusi nell'intestazione dell'atto d'appello sui dati degli appellanti e del procedimento di primo grado, consentono di individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee.
5.
L'unico motivo con connotati specifici che si può evincere dall'atto è il seguente: gli appellanti deducono l'erronea valutazione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto non provata né la responsabilità del nella determinazione del prezzo degli immobili venduti né CP_1 conseguentemente l'appropriazione delle relative somme. In particolare, ritengono di aver assolto il proprio onere probatorio nel fare riferimento a quanto riportato nell'avviso di accertamento dell'Agenzia poiché, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, incombeva sul convenuto l'onere di fornire la prova liberatoria di quanto allo stesso contestato;
lamentano, altresì, CP_1 l'erronea valutazione delle risultanze probatorie laddove il giudice ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni del teste che risulterebbero inattendibili essendo il genero del Tes_1 Tes_1
ed avendo, in tesi, gli altri testi escussi dimostrato che le trattative con la CP_1 Controparte_4 (acquirente di sei immobili sui dieci compravenduti nel 2005) erano state svolte esclusivamente da
, il quale aveva in totale autonomia stipulato i rogiti ad un prezzo molto inferiore a quello di CP_1 mercato, così danneggiando la Ditta Edile. Con specifico riferimento alla domanda riconvenzionale, gli appellanti sostengono che “il pagamento personale di un debito societario, non giustificato da altra ragione, costituisce l'implicito riconoscimento della responsabilità del convenuto”.
Il motivo è infondato.
La tesi secondo cui avrebbe avuto poteri esclusivi di straordinaria amministrazione nella CP_1 gestione delle compravendite del complesso “Ortensia” non trova alcun riscontro probatorio nei documenti di causa, in cui non è dato reperire la procura speciale cui i sono Pt_2 Pt_1 sempre riferiti, perciò dovendosi presumere in capo a tutti i soci l'amministrazione congiunta della società e di ogni attività, ordinaria e straordinaria, della stessa (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione in primo grado: visura CCIAA di Parma p. 9/11 da cui si evince che dal 1997 tutti e tre i soci erano amministratori e lo sono rimasti sino alla messa in liquidazione nel 2006). Gli appellanti si sono limitati a censurare la sentenza riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado e limitandosi sostanzialmente a richiamare il contenuto del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, il quale, però, come correttamente valorizzato dal giudice di prime cure, aveva come destinatario l'ente societario e non, invece, l'ex socio personalmente, fatto questo CP_1 peraltro non contestato. Analogamente non è stata fornita prova alcuna dell'indebita appropriazione da parte del di CP_1 assegni diversi e ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla contabilità. Con particolare riferimento a questo profilo, di nessun pregio è il rilievo per cui dal tenore dell'accertamento dell'Agenzia risulterebbe incontrovertibilmente provato il fatto storico della dazione degli assegni e della conseguente indebita ed esclusiva percezione degli stessi da parte di . L'avviso di CP_1 accertamento, infatti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure non specifica a quale soggetto fossero stati intestati gli assegni, così dovendosi presumere imputati alla stessa società essendo l'accertamento rivolto nei confronti di questa e non dei soci personalmente (cfr. p. 2/20 avviso di accertamento, doc. 1 atto d'appello). D'altronde, il fatto stesso che, in seguito all'invito per adesione, peraltro sottoscritto congiuntamente da tutti e tre i soci (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione in primo grado), la stessa Agenzia abbia rideterminato la cifra dell'accertamento in misura nettamente inferiore a quella inizialmente contestata è indice presuntivo dell'accoglimento delle difese proposte in quella sede dal , oltre all'esclusione della responsabilità dello stesso nel periodo in cui la CP_1 società era già stata posta in liquidazione giudiziale, come pacificamente riconosciuto anche dagli appellanti (cfr. p 7 atto d'appello). Di nessun pregio, quindi, può essere la doglianza degli appellanti laddove sostengono che
“l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate [è] degno della massima considerazione nella presente causa e connotato da valore probatorio di altissimo rilievo, soprattutto perché lo stesso non è stato impugnato dal sig. né in proprio, né in qualità di legale rappresentante della società” CP_1 né risulta conforme al vero che “l'accertamento tributario fornisce prova rigorosa” della responsabilità del per i motivi sopra esaminati. CP_1
6. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.001 a € 260.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , in Parte_2 qualità di erede di , e nei confronti di Persona_1 Parte_1 CP_1 con atto di appello notificato in data 20.5.2022, così provvede: RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Parma resa in data 11.4.2022 nel procedimento R.G. 5543/2011; CONDANNA e al rimborso in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
delle spese del grado di appello, che liquida in € 9.991,00 per compenso di avvocato, CP_1 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge. DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 22.7.2025.
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina