Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/03/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3748/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
3748/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. BOVE Parte_1
ANTONIO, ricorrente
E
, avv. BELSITO ANTONIO, avv. BELSITO VALERIO ANTONIO CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 24.05.2018, l' proponeva opposizione avverso Pt_2 il decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani n. 141 del 12.04.2018, notificato il
17.04.2018, con il quale gli era ingiunto il pagamento di € 6.709.74 in qualità di gestore del Fondo di Garanzia in conseguenza del mancato pagamento del
TFR dovuto dall'ex datore di lavoro Controparte_2 per il periodo 03.10.2005-30.12.2010. In particolare eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito e l'insussistenza dei presupposti per poter agire nei confronti dell' , evidenziando che non è stata data prova dell'insolvenza del Pt_2 datore di lavoro.
Si costituiva l'opposto eccependo l'infondatezza dell'opposizione alla luce dell'intervenuta interruzione della prescrizione quinquennale ed a seguito di infruttuosa esecuzione mobiliare.
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2) L'opposizione è fondata.
3) In via preliminare occorre rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . Pt_2
Ed invero si consideri che “il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso Pt_2 di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva)” (cfr. Cass. 8521/23).
Sulla durata della prescrizione la Corte ha, quindi, chiarito che il diritto all'intervento del Fondo di Garanzia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, avendo natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale e non rientrando, dunque, nella previsione di cui all'art. 2948
c.c., si prescrive nel termine ordinario decennale (cfr. Cass. 10824/2015).
La prescrizione non risulta, pertanto, maturata alla data di notifica del decreto ingiuntivo in quanto non risulta decorso un decennio neanche dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Si consideri, comunque, che il dies a quo della suddetta prescrizione decorre dalla sussistenza di tutti i presupposti per l'intervento del Fondo, circostanza negata dallo stesso secondo il quale non risulta ancora integrato il Pt_2 presupposto dell'insolvenza del datore di lavoro, questione, peraltro, fondata come di seguito accertato.
4) In merito, infatti, alla fondatezza della pretesa del lavoratore si consideri che la l. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha istituito presso l'
[...]
un apposito "Fondo di garanzia", con lo scopo di Parte_1
2 sostituirlo al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest'ultimo, nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti.
Il pagamento del TFR a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al Fondo di Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito).
In particolare l'art. 2 cit al comma 5 dispone che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' ex art. 2 della l. n. 297 del Pt_2
1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili de jure alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa” (cfr. Cass. 17593/2016).
Nel caso di specie non risulta provato un serio ed adeguato esperimento dell'esecuzione forzata. Ed invero trattandosi di una ditta individuale la sola esecuzione mobiliare presso la sede della ditta non assolve all'onere richiesto al lavoratore.
3 Si consideri, inoltre, che “Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso
l' è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del Pt_2 patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità” (cfr. Cass. 11379/08).
E' pur vero che “trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua antieconomicità” (cfr. Cass. 9180/2007) con la conseguenza che deve escludersi “la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito, oppure quando
l'esecuzione si appalesi aleatoria, oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o insufficienza delle garanzie patrimoniali”
(cfr. Cass. 14020/2020).
Nel caso di specie, però, non risulta nè allegata nè provata tale antieconomicità nè una ricerca del patrimonio personale, anche immobiliare o presso terzi, del datore di lavoro.
Non risulta, dunque, ancora integrata la fattispecie per l'intervento del Fondo di Garanzia e l'opposizione deve essere accolta sul punto ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
5) Sussistono gravi ragioni per una compensazione integrale delle spese alla luce dell'esecuzione forzata comunque intentata nei confronti della ditta del datore di lavoro, la cui attività risulta cessata da tempo, e per la possibilità di chiedere nuovamente un intervento del Fondo una volta provata l'infruttuosità
o l'antieconomicità dell'esecuzione nei confronti del datore di lavoro, personalmente.
P.Q.M.
4 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro n. 141 del 12.04.2018;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trani, 26/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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