Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 308/2025
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 24285 del registro di segreteria, proposto da:
P. R. nato a [...] il omissis ed ivi residente in Viale omissis n. omissis (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Davide Esposito ([...]) presso il quale elettivamente domicilia in Lamezia Terme, V.le dei Mille, n. 35, giusta procura in atti, fax n.0968200369 o PEC: davide.esposito@avvlamezia.legalmail.it;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per i servizi di ragioneria - Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza, Via del Castro Pretorio, 5, Roma, in persona del Dirigente reggente in prima posizione di staff, dott.ssa Adele Volpacchio;
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Caterina Battaglia ([...]) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Silvia Parisi (c.f.: [...]) - indirizzo P.E.C.: avv. silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, giusta procura generale ad lites ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, lì 22/03/2024, rep. 37875, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS.
F A T T O
1. In data 16.5.2025 il ricorrente ha adito l’intestata Corte dei conti per chiedere, previo accertamento del diritto relativo alla riconosciuta infermità classificata alla categoria 7^ e diritto alla riliquidazione della pensione con riconoscimento dei benefici economici, di cui alla legge 539/50, a corrispondere l’incremento del trattamento pensionistico del 1,25% sui ratei di pensione, a far data del 1/2/2020, data della sua messa in quiescenza, nonché a conseguire gli arretrati costituiti dalle differenze dei ratei pregressi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con tutti i conseguenziali effetti; con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore costituito.
A sostegno della propria domanda il ricorrente, già arruolato nella Polizia di Stato nel 1988 e posto in quiescenza, per sopraggiunti limiti di età, in data 1° febbraio 2020 rappresentava che con D.M. n. omissis del 22/3/2010, su conforme parere del Comitato di Verifica n. omissis del 27/3/2007, gli veniva concesso, per infermità “Gastrite”, l’equo indennizzo Tab. B., misura massima e in data 14/4/2008 presentava domanda, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per l’infermità “esiti cicatriziali di ulcera gastrica”; la CMO di Messina in data 27/7/2012 ha giudicato l’infermità ascrivibile alla categoria 7^ categoria massima Tabella A del DPR del 23/12/1978 n. 915 e DPR 30/12/1981 n. 834 e s.m.i.
Con D.M. n. omissis del 27/7/2017, su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, n. omissis del 20/7/2015, inizialmente veniva respinta la richiesta di riconoscimento di causa di servizio della sopracitata infermità, che veniva impugnata davanti al TAR Calabria e il Ministero dell’Interno procedeva ad effettuare un supplemento di istruttoria al termine del quale il CMO di Messina, con il processo Verbale BL/G n. omissis del 29/4/2019, ha giudicato l’infermità “SI INTERDIPENDENTE” con infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio e il Comitato di verifica per le cause di servizio ha riesaminato la delibera n. omissis e con parere n. omissis del 4/2/2021 si è espresso in senso favorevole al riconoscimento da fatti in servizio per via derivata per interdipendenza dell’infermità “esiti cicatriziali di ulcera gastrica”.
Pertanto, il Ministero dell’Interno con il decreto n. omissis del 12/2/2021 ha annullato il provvedimento Ministeriale n. omissis del 22/3/2010 riconoscendo al ricorrente l’infermità di “esiti cicatriziali di ulcera gastrica” e la dipendenza di causa di servizio in via derivata per interdipendenza.
Specificava il ricorrente che il Comitato di Verifica nel provvedimento n. omissis del 4/2/2021 “Delibera di esprimere il richiesto parere così come specificata nel considerato, in sostituzione del precedente parere di questo comitato n. omissis del 20/7/2015”.
Pertanto, considerato che il Ministero, con D.M. n. omissis del 12/2/2021 ha annullato il precedente D.M. n. omissis del 22/3/2010, parte ricorrente indicava come legittimo far decorrere il beneficio dalla maturazione del diritto decorrente da tale data.
Quindi, seppur il riconoscimento delle infermità è successivo alla sua messa in quiescenza, il ricorrente rappresentava di aver comunque diritto ad una riliquidazione della pensione con la maggiorazione dell’1,25%, ai sensi della legge n. 539/1950, calcolata dalla data di avvenuto riconoscimento dell’infermità da causa di servizio, ossia dall’anno 2012 e per gli anni in cui non sia intervenuta eventuale prescrizione.
Pertanto, il ricorrente dapprima in data 28/3/2023 alla Questura di omissis e poi in data 23/4/2024, al Ministero dell’Interno e alla Questura di omissis, richiedeva il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 539/50, e, in assenza di riscontro, con pec del 18/3/2025, il ricorrente richiedeva al Ministero dell’Interno e all’INPS di voler procedere alla riliquidazione della pensione, e anche tale richiesta rimaneva priva di riscontro.
Quindi, richiamando la normativa di riferimento (artt. 117 e 120 del Regio Decreto n. 3458/1928, artt. 1 e 3 della legge n. 539/1950, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, e art. 1801 del decreto Legislativo del 15 marzo 2010 n. 66, Codice dell’ordinamento militare) il ricorrente rappresentava il diritto a vedersi ricalcolato il trattamento pensionistico con un incremento del 1,25% per come previsto dalla legge n. 539/50, a decorrere dalla data del 9/7/2012, in cui la CMO con P.V. mod. 1845 di Messina ha riconosciuto l’infermità ascrivibile alla 7^ categoria misura massima e/o comunque per gli anni in cui non sia intervenuta eventuale prescrizione evidenziando che i procedimenti per il riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio sono disciplinati dall’art. 14 del d.P.R. 29/10/2001 n. 461, con l’effetto che il Comitato di Verifica, a seguito della richiesta di parere di riesame da parte del Ministero dell’Interno del precedente parere emesso nel 2015, solo nel 2021 ha emesso la delibera con la quale si procedeva alla sostituzione del parere del Comitato di Verifica emesso il 20/7/2015, con un ritardo nell’emanazione del provvedimento non imputabile al ricorrente, richiamando giurisprudenza in merito.
Pertanto, indicava che al ricorrente era stata riconosciuta l’infermità come causa di servizio quando ancora era in servizio anche se il provvedimento definitivo sia stato quando ormai lo stesso era stato posto in quiescenza e concludeva per l’accoglimento della domanda nei termini sopra indicati.
1. Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano notificati alle resistenti in data 9.6.2025.
1. L’Inps si costituiva in giudizio con memoria del 5.12.2025, richiamava la normativa di riferimento e rappresentava che il beneficio in esame si concretizza nell’incremento stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, spettante una sola volta e di natura strettamente retributiva per cui, in disparte la carenza di legittimazione passiva dell’Inps, non sarebbe suscettibile di una valutazione autonoma e separata sulla pensione al di fuori delle vicende che hanno riguardato la posizione retributiva; pertanto, si tratta di un beneficio retributivo la cui incidenza sulla pensione non è diretta, bensì meramente indiretta, nel senso che mutamenti del trattamento retributivo incidono sulla base di calcolo ma non rappresentano un beneficio pensionistico.
Dunque, l’Istituto rappresentava di essersi limitato a rendere esecutivi, senza compiere alcuna valutazione discrezionale sugli stessi, i provvedimenti endoprocedimentali adottati in piena autonomia dagli organi istituzionalmente preposti alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l’insorgenza del diritto invocato e, pertanto, dal 01.02.2020 la pensione diretta di privilegio e in forza dei dati retributivi ed economici trasmessi dalla Prefettura di omissis telematicamente (“Nuovo prospetto del calcolo relativo all’ultimo miglio a seguito miglioramenti economici cui al D.P.R. 20 aprile 2022, n.57 con decorrenza 01/02/2020; Prospetto dei miglioramenti economici cui al D.P.R. 20 aprile 2022, n.57 con decorrenza 01/01/2020; Decreto Prefettizio del trattamento economico n. omissis del 29.11.2022 - triennio normativo 2019/2021”) la provvidenza in godimento era stata riliquidata, giusta Determinazione n. omissis del 13/12/2024, con applicazione dei miglioramenti contrattuali e sostanziale miglioramento della pensione mensile lorda che da € 3.749,96 era passata ad € 4.025,49.
Null’altro, pertanto, in assenza di ulteriori decreti, compete all’Inps in favore del ricorrente.
In subordine eccepiva la prescrizione quinquennale e l’inammissibilità del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art.16, c. 6, L. 30 dicembre 1991, n° 412.
4. Con memoria dell’11.12.2025 il Ministero si costituiva ed eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, trattandosi di un beneficio stipendiale, afferente quindi al rapporto di lavoro.
Nel merito indicava che alla luce delle novità introdotte dal D.P.R. 461/01 e dal recepimento del parere n. 452 del 13/12/1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter estendere la concessione del beneficio in questione anche al personale in quiescenza, purché il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio fosse avvenuto nel periodo di permanenza in servizio, il beneficio della Legge n. 539/50 deve decorrere dal provvedimento formale, di cui all’art. 14, c. 1 del citato decreto presidenziale, con cui l’amministrazione recepisce il parere espresso dal C.V.C.S., con l’avviso che il beneficio è concedibile d’ufficio e la domanda ha l’esclusiva funzione di segnalare la propria posizione all’Amministrazione.
Evidenziava, dunque, che il ricorrente “all’atto della proposizione dell’istanza di riconoscimento era ancora nei ruoli della Polizia di Stato in quanto successivamente cessato dal servizio per limiti d’età dal 01/02/2020 ma la definizione della pratica è avvenuta dopo il congedo” e che il riconoscimento giudiziale della dipendenza da causa di servizio dell’infermità gastrica ha prolungato i tempi tecnici previsti e si è definito successivamente al congedo con l’emissione del parere favorevole del C.V.C.S., n. omissis, reso nell’adunanza del 04/02/2021 e, pertanto rappresentava che l’Amministrazione “in osservanza a quanto previsto dalle citate disposizioni potrebbe conferire il beneficio sul trattamento pensionistico a decorrere dalla data provvedimento n. omissis del 12/02/2021 atteso che non si può far gravare sul Ministero dell’Interno, le conseguenze negative in termini di maggior oneri derivanti dall’iter giudiziale”.
Concludeva, dunque, per l’inammissibilità del ricorso e in via subordinata per la decorrenza economica dal 12/02/2021.
5. All’udienza del 18 dicembre 2025 l’Avv. Antonio Fioresta in sostituzione dell’avv. Esposito che si riporta e insiste.
Per l’Inps l’Avv. Caterina Battaglia si riportava alla propria memoria ed insisteva.
La causa veniva trattenuta in decisione.
D I R I T T O
6. In via preliminare si ravvisa la giurisdizione contabile con riferimento alla richiesta di riconoscimento del beneficio ai fini pensionistici, considerato che sebbene il beneficio trova origine già nel rapporto di lavoro, la domanda si riferisce sostanzialmente al rapporto pensionistico, considerato che dalla prospettazione della domanda la stessa richiesta degli arretrati costituiti dalle differenze dei ratei pregressi si ritiene sia da riferirsi a quelli maturati dal 1/2/2020.
7. Nel merito il ricorso è fondato.
Infatti, in ordine alla vicenda descritta, da un punto di vista fattuale non vi sono particolari contestazioni considerato che la questione verte sulla interpretazione strettamente formalistica dell’amministrazione secondo cui la definizione della pratica è avvenuta dopo il congedo e quindi precluderebbe il vantaggio economico.
Ora appare necessario evidenziare che il diritto del ricorrente discende dal provvedimento n. omissis del 4/2/2021 del Comitato di Verifica che “Delibera di esprimere il richiesto parere così come specificata nel considerato, in sostituzione del precedente parere di questo comitato n. omissis del 20/7/2015” e del successivo D.M. n. omissis del 12/2/2021 ha annullato il precedente D.M. n. omissis del 22/3/2010.
Provvedimenti che hanno seguito il ricorso giudiziale dinanzi al TAR avanzato dal ricorrente per far valere le proprie ragioni (che risultano dunque essere state riconosciute dalla stessa amministrazione in via autonoma).
Rispetto a tali fatti non si comprende il senso dell’affermazione del Ministero secondo cui “non si può far gravare sul Ministero dell’Interno, le conseguenze negative in termini di maggior oneri derivanti dall’iter giudiziale”, considerato che l’azione giudiziale ha dato evidentemente l’abbrivio al Ministero per rivalutare le proprie determinazioni, ma è questo che si è autodeterminato in tal senso.
Quanto poi ai tempi appare pleonastico evidenziare che il ricorrente che aspira al riconoscimento di un proprio diritto è onerato di agire tempestivamente per il riconoscimento di quanto richiesto (e in questo senso ha rilievo la domanda presentata tempestivamente in costanza di rapporto lavorativo), ma il dipendente non ha la disponibilità materiale e giuridica per determinare poi i tempi per la definizione della procedura, che appartengono ovviamente all’amministrazione tenuta ad attivarsi (e concludere il procedimento) nei termini di legge che, ancorché considerati ordinatori (come evidenziato dal Ministero nella memoria), tuttavia non possono andare a scapito del beneficiario del provvedimento richiesto (e poi ottenuto).
Dunque, facendo corretta applicazione di tali principi ne deriva che il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto il beneficio richiesto – ai fini pensionistici – dell’incremento del trattamento pensionistico del 1,25% sui ratei di pensione, a far data del 1/2/2020, data della sua messa in quiescenza, e relativa corresponsione degli arretrati delle differenze dei ratei percepiti da tale data, oltre interessi e rivalutazione, nei limiti di legge.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da R. P. contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore:
· accoglie il ricorso come in motivazione;
· condanna le parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 700,00, oltre oneri di legge in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
UI LL
DECRETO
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in data 18 dicembre 2025.
Il GIUDICE f.to UI LL Depositata in segreteria il 23/12/2025 Il responsabile delle segreterie pensioni f.to Dott.ssa Francesca Deni In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Catanzaro, 23/12/2025 Il responsabile della Segreteria giudizi pensionistici f.to Dott.ssa Francesca Deni