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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1088/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 764/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4689/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 15 e pubblicata il 15/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005000353 REGISTRO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Resistente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento 29320169011004730 concernente le cartelle di pagamento 29320060107244251, 29320070003768588 e
29320130036006629, nonché avverso la cartella 29320170005000353 relativa a tasse automobilistiche per il 2012, deducendone l'illegittimità formale e sostanziale.
Eccepiva la nullità degli atti impugnati per l'omessa allegazione nonché l'omessa notifica degli atti prodromici.
Faceva rilevare altresì la decadenza dell'A.F. dal potere di azionare il credito e la maturata prescrizione delle impugnate cartelle di pagamento.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di intimazione e di tutte le cartelle sopraindicate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale faceva rilevare che: “relativamente alla cartella di pagamento n° 29320170005000353 si precisa che scaturisce dall'omesso pagamento tassa automobilistica anno 2012 per:
- autoveicolo targato Targa_1 e si è notificato nei termini prescrizionali processo verbale di accertamento n°120046842 in data 15/05/2015 con raccomandata n° 614264878779
- autoveicolo targato Targa_2 e si è notificato nei termini prescrizionali processo verbale di accertamento n° 12002249 in data 20/03/2015 con raccomandata n° 614248873666
La CTP di Catania, sezione 15, pronunciava la sentenza 4689/2022 con la quale accoglieva il ricorso e compensava le spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate propone appello avanti codesta Corte di Giustizia di secondo grado in relazione esclusivamente alla cartella 29320170005000353, perché la Corte di Giustizia Tributaria adìta non ha assolutamente preso in considerazione la produzione documentale dell'Ufficio relativa ai due prodromici
PVC per l'omesso/ tardivo pagamento della tassa automobilistica.
L'Appellante in applicazione dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, che “consente la produzione di nuovi documenti in appello… (Corte di Cassazione – sentenza 07/12/2016 n. 25120, medesimo orientamento,
Corte di Cassazione – sentenza n.22776/2015 –sentenza n.23616/2011, da ultimo Corte di Cassazione – sentenza 09/08/2017 n. 19795), produce i PVC 12046842 e 12002249, unitamente alle relative distinte di spedizione e alle relate di notifica degli stessi, eseguite a mani proprie dell'appellata.
L'appellata non è costituita. All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte di cassazione ha stabilito che, in assenza di indicazioni chiare sulla prescrizione delle cartelle di pagamento, vanno applicate le norme previste per le imposte richieste (Cass., Ord. n. 20415 del 2017. Nel caso del bollo auto, quindi, il termine di prescrizione è di tre anni dalla data di ricevimento della cartella esattoriale, come stabilisce l'art. 5 del Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito in L. 28 febbraio
1983 n. 53 il quale prevede infatti che “l'azione dell'Amministrazione finanziari per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Nel caso in esame trattasi di tasse relative all'anno 2012, la cartella di pagamento era stata notificata il 9.06.2017, mentre gli atti prodromici sono stati notificati il 15.05.2015 e 20.03.2015, quindi entro il termine di prescrizione breve applicabile nella specie.
Possono, tuttavia, essere compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la produzione documentale in secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza appellata dichiara legittima l'intimazione di pagamento 29320169011004730.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IM RD ST OR VA
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 764/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4689/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 15 e pubblicata il 15/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005000353 REGISTRO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Resistente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento 29320169011004730 concernente le cartelle di pagamento 29320060107244251, 29320070003768588 e
29320130036006629, nonché avverso la cartella 29320170005000353 relativa a tasse automobilistiche per il 2012, deducendone l'illegittimità formale e sostanziale.
Eccepiva la nullità degli atti impugnati per l'omessa allegazione nonché l'omessa notifica degli atti prodromici.
Faceva rilevare altresì la decadenza dell'A.F. dal potere di azionare il credito e la maturata prescrizione delle impugnate cartelle di pagamento.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di intimazione e di tutte le cartelle sopraindicate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale faceva rilevare che: “relativamente alla cartella di pagamento n° 29320170005000353 si precisa che scaturisce dall'omesso pagamento tassa automobilistica anno 2012 per:
- autoveicolo targato Targa_1 e si è notificato nei termini prescrizionali processo verbale di accertamento n°120046842 in data 15/05/2015 con raccomandata n° 614264878779
- autoveicolo targato Targa_2 e si è notificato nei termini prescrizionali processo verbale di accertamento n° 12002249 in data 20/03/2015 con raccomandata n° 614248873666
La CTP di Catania, sezione 15, pronunciava la sentenza 4689/2022 con la quale accoglieva il ricorso e compensava le spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate propone appello avanti codesta Corte di Giustizia di secondo grado in relazione esclusivamente alla cartella 29320170005000353, perché la Corte di Giustizia Tributaria adìta non ha assolutamente preso in considerazione la produzione documentale dell'Ufficio relativa ai due prodromici
PVC per l'omesso/ tardivo pagamento della tassa automobilistica.
L'Appellante in applicazione dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, che “consente la produzione di nuovi documenti in appello… (Corte di Cassazione – sentenza 07/12/2016 n. 25120, medesimo orientamento,
Corte di Cassazione – sentenza n.22776/2015 –sentenza n.23616/2011, da ultimo Corte di Cassazione – sentenza 09/08/2017 n. 19795), produce i PVC 12046842 e 12002249, unitamente alle relative distinte di spedizione e alle relate di notifica degli stessi, eseguite a mani proprie dell'appellata.
L'appellata non è costituita. All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte di cassazione ha stabilito che, in assenza di indicazioni chiare sulla prescrizione delle cartelle di pagamento, vanno applicate le norme previste per le imposte richieste (Cass., Ord. n. 20415 del 2017. Nel caso del bollo auto, quindi, il termine di prescrizione è di tre anni dalla data di ricevimento della cartella esattoriale, come stabilisce l'art. 5 del Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito in L. 28 febbraio
1983 n. 53 il quale prevede infatti che “l'azione dell'Amministrazione finanziari per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Nel caso in esame trattasi di tasse relative all'anno 2012, la cartella di pagamento era stata notificata il 9.06.2017, mentre gli atti prodromici sono stati notificati il 15.05.2015 e 20.03.2015, quindi entro il termine di prescrizione breve applicabile nella specie.
Possono, tuttavia, essere compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la produzione documentale in secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza appellata dichiara legittima l'intimazione di pagamento 29320169011004730.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IM RD ST OR VA