Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 06.02.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 2174/2024, avente ad oggetto: riconoscimento anzianità di servizio e differenze retributive;
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. Sergio Email_1
Turturiello, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona dei legali
[...] P.IVA_1 rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, co. 1, c.p.c., dal
Dirigente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : accertare il diritto alla corretta ricostruzione di Parte_1 carriera con riconoscimento dell'a.s. 2007/2008 ed alla diversa decorrenza economica e giuridica dello scatto di anzianità nella fascia 9-14 anni a far data dal dicembre 2020; per l'effetto, condannare il al pagamento della complessiva somma di € CP_1
2.647,02 quali differenze maturate nel periodo dal 1.3.2020 al 30.11.2023, o in quella diversa ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1
valutare la cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.1.2024, Parte_1 esponeva di aver svolto servizio di insegnamento pre-ruolo dall'a.s 2003/2004 all'a.s.
2014/2015, presso l'Istituto Necker di Napoli, in virtù di una serie di contratti annuali a tempo determinato, con mansioni di docente sulla propria classe di concorso.
Aggiungeva di essere stata immessa in ruolo con decorrenza dall'1.9.2015 e che, a seguito di presentazione dell'istanza di ricostruzione carriera, il convenuto, CP_1 per il tramite dell'istituto competente, nel disporre l'inquadramento retributivo (con decreto prot. n. 4 del 2022) non aveva riconosciuto il servizio preruolo svolto nell'a.s.
2007/08, riconoscendo un'anzianità pre-ruolo di anni 5 mesi 0 e giorni 0.
Specificava che l'ente aveva riconosciuto l'anzianità di servizio per i servizi espletati in istituti parificati, ad eccezione esclusivamente dell'a.s. 2007/08 per il quale aveva annotato: “anno scolastico non riconosciuto perché tutti i servizi associati risultano non valutabili”.
Lamentava che, per effetto di tale inquadramento, era stata collocata nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 0-8 anni (a far data dall'1.9.2016), con conseguente pregiudizio economico, in quanto avrebbe avuto diritto al passaggio alla fascia stipendiale da 9-14 anni già a far data dal marzo 2020.
Deduceva la contrarietà del decreto di ricostruzione al principio di non discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato, così come sancito dalla normativa sovranazionale (clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE, attuato mediante d.lgs. 368/01), con conseguente inapplicabilità dei criteri di cui agli artt. 569-570 d.lgs. 297/94 (cd.
Testo Unico Scuola).
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, il per sentirlo Controparte_1 condannare, previo accertamento del diritto alla corretta ricostruzione di carriera con riconoscimento dell'a.s. 2007/2008 ed alla diversa decorrenza economica e giuridica dello scatto di anzianità nella fascia 9-14 anni a far data dal dicembre 2020, al pagamento della complessiva somma di € 2.647,02 quali differenze maturate nel periodo dal 1.3.2020 al 30.11.2023, o in quella diversa ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il Controparte_2
– si costituiva in giudizio eccependo, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva.
Chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere in ordine alla richiesta di
2 riconoscimento del servizio pre-ruolo avendo riconosciuto con prot. 5553 del 20/6/2024
l'a.s. 2007-2008 richiesto in ricorso.
In ordine alla richiesta di differenze retributive, ne eccepiva la prescrizione.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 7.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa, quindi, veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Come detto, la ricorrente ha chiesto la corretta ricostruzione dell'anzianità maturata prima dell'inserimento in servizio con contratto a tempo determinato, chiedendo che il del merito venisse condannato al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive.
La legittimazione passiva, dunque, non può che essere dell'amministrazione resistente, in quanto il giudizio attiene alla corretta individuazione della fascia stipendiale attribuita ed alla corretta liquidazione delle relative differenze retributive;
materie che, senza dubbio, sono di competenza del convenuto. CP_1
3. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente e, in particolare, in relazione all'a.s. 2007/2008.
Ciò in quanto, nelle more del giudizio, il ha provveduto a riconoscere, ai CP_1 fini del corretto inquadramento della posizione stipendiale della ricorrente, il servizio svolto per l'a.s. 2007-2008, come da nuovo decreto di ricostruzione carriera prot. n.
5553 del 20.6.2024 (all.D, memoria di costituzione).
Di conseguenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente al capo di domanda relativo all'accertamento del “diritto alla corretta ricostruzione di carriera con riconoscimento dell'anno scolastico 2007/2008 ed alla diversa decorrenza economica e giuridica dello scatto di anzianità nella fascia 9-14 anni a far data dal dicembre 2020”.
4. Per la rimanente parte, il ricorso è fondato e va accolto.
Residua, infatti, la questione relativa alla richiesta di condanna al pagamento della somma di € 2.647,02 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal 1.3.2020 al 30.11.2023 per effetto dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata.
Come detto, sul punto il convenuto ha eccepito la prescrizione CP_1 quinquennale del credito vantato.
Tale eccezione non merita accoglimento.
Com'è noto, secondo costante giurisprudenza, quando il lavoratore deduce una 3 maggiore anzianità di servizio quale presupposto di fatto per conseguire differenze retributive, il datore di lavoro può opporre la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti, con applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c. (in tal senso, cfr. Cass. n. 2232/2020: “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.”).
Nel caso di specie, tuttavia, essendo sorto il diritto al passaggio alla fascia retributiva superiore (9-14 anni) nel dicembre 2020, è a partire da quell'anno che la prof.ssa avrebbe potuto richiedere le relative differente sulla retribuzione. Parte_1
Essendo stato il ricorso introduttivo notificato nell'anno 2024, parte ricorrente ha tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, accertato il diritto di alla percezione delle Parte_1 differenze retributive dovute in ragione della corretta anzianità di servizio maturata, devono esserle riconosciute le differenze retributive maturate nel periodo dal 1.3.2020 al 30.11.2023.
In ordine alla quantificazione delle stesse, si deve tenere conto dell'importo risultante negli atti di causa in quanto conforme alle disposizioni normative e di settore, che risulta congruamente calcolato in complessivi € 2.647,02.
Importo che è stato correttamente calcolato negli analitici conteggi contenuti nel ricorso, privi di qualsivoglia contestazione, che sono esenti da errori materiali ed immuni da vizi logici;
pertanto possono essere fatti propri dal giudicante.
Il va, dunque, condannato al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di € 2.647,02, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Liquidazione effettuata in misura minima in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Sergio Turturiello dichiaratosi anticiparatio.
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P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno scolastico 2007/2008 ed alla decorrenza economica e giuridica dello scatto di anzianità nella fascia 9-14 anni a far data dal dicembre 2020;
• accoglie per il resto il ricorso e condanna il , Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 2.647,02, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
• condanna il , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.030,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 07.02.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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