Cass. civ., sez. II, sentenza 18/09/1969, n. 3117
CASS
Sentenza 18 settembre 1969

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In materia di servitu, il valore della controversia, ai fini della Competenza, deve essere determinato con riferimento all'intero fondo servente, perche, incidendo la servitu sull'intero fondo, il valore di questo, nella sua interezza, risulta menomato e percio viene dedotto in causa. Solo nel caso in cui non vi sia discussione sulla parte del fondo gravata dalla servitu e tale abbia una propria configurazione autonoma, che la distingua e la caratterizzi rispetto alle rimanenti parti del fondo, puo farsi riferimento a questa solo parte, ove abbia una propria autonomia censuaria o catastale. ( Conf 129,68, massima n 330976 2908,66, massima n 325498 V 2953,68, massima n 335736).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/09/1969, n. 3117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3117
    Data del deposito : 18 settembre 1969

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