Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 9074/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Nicola Caroppo;
e
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Nicola Roberto Toscano;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate. Va premesso che la parte ricorrente in epigrafe indicata – dipendente del adibita alle Controparte_1 mansioni di istruttore di polizia municipale addetta al servizio di viabilità e pronto intervento, ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro il Controparte_1
chiedendo di accertare che nel periodo
[...] dall'1.01.2017 al 30.06.2021 non sono mai state compensate le prestazioni effettuate durante la domenica o nei giorni festivi con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo di cui all'art. 24 del C.C.N.L. di categoria, relativamente alle giornate analiticamente indicate in ricorso e di condannare il resistente alla CP_1 corresponsione dei vari importi indicati in considerazione della effettuazione dei turni di servizio nelle giornate festive, ovvero domenicali c.d. “extra turno”, con vittoria di spese da distrarsi. Il nel costituirsi ha contestato Controparte_1 integralmente la meritevolezza della domanda chiedendone il rigetto. Orbene, le disposizioni contrattuali collettive rilevanti ai fini della presente controversia sono rappresentate dall'art. 22 e dall'art. 24 del C.C.N.L Regioni ed Autonomie locali.
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“Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo”, dispone così: “Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo
2 o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%”. La questione relativa al rapporto tra le due disposizioni contrattuali citate è stata più volte esaminata dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che “ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l'art. 22, comma 5 del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro”(v. Cass. 8458/10 e 7726/14). Nel vagliare i rapporti tra le due disposizioni contrattuali la Cassazione ha rilevato che al personale turnista che presti attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale o domenicale, ma secondo le previsioni del turno di lavoro, spetta solo il compenso previsto dell'art. 22, comma 5, cioè l'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, e non già il compenso per lavoro straordinario. I primi tre commi dell'art. 24, invece, prendono in considerazione l'attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in giorni non lavorativi, ossia quell'attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale. Proprio perché individua situazioni non ordinarie, dunque, l'art. 24 non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro. La maggiorazione di cui all'art. 24, comma 1, presuppone che, “per particolari esigenze del servizio”, ossia per esigenze che esulano dall'articolazione ordinaria del
3 lavoro (e in tal senso da intendere come situazioni straordinarie o occasionali), il lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel giorno destinato al riposo settimanale. Invece, per l'attività prestata la domenica in regime di turnazione, il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui all'art. 24, ma solo quella di cui all'art. 22 (v. Cass. 7790/14). Di qui la Corte ha tratto il convincimento secondo cui, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui all'art. 24, comma 1, del c.c.n.l. del 14.9.2000, quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato al riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all'art. 24, comma 2 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro;
ha diritto al solo compenso di cui all'art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro (nuovamente Cass. 7790/14, nonché Cass. 23917/14; in senso conforme v. anche, più di recente, Cass. 18942/16). In sostanza si può ben affermare che i primi tre commi dell'art. 24 citato prendono in considerazione l'attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in giorni non lavorativi, attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale, sicchè, proprio perchè individua situazioni non ordinarie, non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro. L'art. 24 contempla, ai primi tre commi, l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all'orario normale di lavoro, mentre l'art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere le giornate dedicate al riposo e le giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda il normale orario di lavoro (cfr. Cass. n. 8458 del 2010 e 2088 del 2012 cit;
Cassazione civile, sez. VI, 26/01/2017 n. 2019). Solo quando la prestazione dei turnisti ecceda il normale orario di lavoro, l'indennità richiesta si cumula con il compenso di cui all'art. 22 c.c.n.l. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, non vi è alcun dubbio, dunque, che il cumulo delle due indennità spetti per quelle domeniche e giornate festive infrasettimanali lavorate che abbiano comportato in concreto il superamento delle trentasei ore settimanali. Il presupposto
4 giustificativo del cumulo è rappresentato dal superamento dell'orario di lavoro settimanale. Orbene nel ricorso esaminato, la difesa dell'istante allega in modo chiaro che i compensi reclamati si riferiscono a domeniche lavorate e giorni festivi infrasettimanali non calendarizzati che hanno comportato in concreto il superamento dell'orario ordinario di lavoro settimanale. Il teste sig. (da reputare attendibile in Testimone_1 quanto a conoscenza diretta dei fatti di causa per aver lavorato con la ricorrente) ha confermato che i vigili lavoravano nel periodo di causa secondo turni prestabiliti di circa 6 ore giornaliere dal lunedì al sabato, con riposo coincidente nella giornata della domenica ed ha confermato che la ricorrente in questo periodo è stata chiamata ad effettuare prestazioni lavorative nelle giornate della domenica non rientranti nel turno di servizio programmato come peraltro raffigurate all'interno del doc. 4 del fascicolo della ricorrente (recante sottoscrizione del Comandante). Analoghe conferme sono state date dall'altro teste sig. (parimenti attendibile in quanto collega Testimone_2 della ricorrente). In ragione di tanto deve reputarsi accertato che la ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa nella giornata di domenica deputata al riposo settimanale con conseguente spettanza della posta di cui al suddetto art. 24 comma 1. Ciò posto, si ritiene corretto il conteggio elaborato dalla parte ricorrente, peraltro non oggetto di specifica contestazione dal resistente all'atto della sua CP_1 costituzione. Pertanto, in accoglimento della domanda, il Controparte_1
deve essere condannato alla corresponsione
[...] dell'importo di Euro 6339,20 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Le spese di lite – liquidata al minimo dei valori ex D.M. 55/2014 atteso il carattere seriale della controversia – sono poste a carico del secondo soccombenza con CP_1 distrazione in favore dell'avv. Caroppo in quanto antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere l'importo di Euro 6339,20 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
5 - condanna parte resistente alla corresponsione delle spese di lite che liquida in Euro 2.695,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge e contributo unificato con distrazione.
Bari, 27.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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