TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7089 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29037/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 29037/2024 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Il 23/9/2025, alle ore 10.41, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. CHRISTIAN POGGIO;
Per parte convenuta l'Avv. RAFFAELLO Controparte_1 STENDARDI;
Per parte convenuta l'Avv. FRANCESCO IANNUZZI. CP_1
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 29037/2024 promossa da:
, nato a [...] il 28/3/1977 (C. F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in , Viale San Michele del Carso n. 13, con l'Avv. CHRISTIAN POGGIO CP_1 ATTORE contro
(C. F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliato in , via Baracchini n. 1, con l'Avv. RAFFAELLO STENDARDI CP_1
, nata a Potenza il 5/7/1966 (C. F. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2 in , viale Emilio Caldara n. 15, con l'Avv. FRANCESCO IANNUZZI CP_1 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Accertare e dichiarare che l'immobile per cui è causa è stato occupato, sino al rilascio occorso il 28 marzo 2025, da uno o da entrambi i Resistenti, in via esclusiva, alternativa o cumulativa fra loro, senza alcun valido titolo opponibile al Ricorrente;
condannare uno o entrambi i Resistenti, in via esclusiva, alternativa, cumulativa o solidale fra loro, secondo il rispettivo grado di responsabilità, per le causali di cui agli atti, al pagamento in favore del Ricorrente dell'importo che sarà accertato in corso di causa ovvero nella misura ritenuta di giustizia, a titolo di indennità di occupazione a decorrere dal 19 luglio 2023 e sino all'effettivo rilascio, occorso il 28/3/2025, ovvero nel diverso periodo accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna al pagamento delle spese per oneri accessori e servizi maturati sino alla data dell'effettivo rilascio e con condanna, altresì, al risarcimento a favore del Ricorrente del maggiore danno accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese della presente procedura, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
Parte convenuta : “Rigettare tutte le domande avversarie svolte Controparte_3 nei confronti del perché infondate in fatto e in diritto. Per la non creduta ipotesi in cui CP_1 venisse ritenuta essersi verificata un'occupazione illegittima dell'immobile in qualche misura attribuibile al Condominio, limitare la relativa indennità esclusivamente al periodo intercorso tra il 19 pagina 2 di 5 settembre 2024 (data di prima richiesta di restituzione dell'immobile) ed il 15/11/2024 (data in cui il Condominio ha chiesto alla Custode la disponibilità a modificare il rapporto, dando poi seguito – a fronte del diniego manifestato dalla IG – alla comunicazione di cessazione del rapporto), in CP_1 ogni caso quantificandola tenendo in considerazione l'utilità pacificamente fruita dal Ricorrente, in relazione all'immobile, connessa alle prestazioni lavorative svolte dalla IG . Con vittoria di CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Parte convenuta “In via preliminare, laddove si ritenesse che la questione non sia CP_1 preclusa: dichiarata alla luce della materia della controversia dedotta in giudizio, la competenza funzionale del Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, disporsi ai sensi dell'art. 428 c. p. c. rimettendo la causa al detto Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. Nel merito: respingere le domande di parte ricorrente promosse nei confronti della Sig.ra in quanto inammissibili, CP_1 improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ed antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. regolarmente notificato alle controparti, Parte_1 adiva questo Tribunale, rappresentando di aver acquistato dal Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit - con contratto del 19/7/2023 registrato il 21/7/2023 – un appartamento sito a , via dell'Unione n. 3, occupato senza titolo dalla custode . Ciò premesso, CP_1 CP_1 concludeva chiedendo la condanna di parte resistente ( Controparte_4
) al rilascio immediato dell'unità abitativa ed al pagamento di un'indennità di
[...] occupazione fino alla riconsegna delle chiavi dell'immobile.
Il resistente si costituiva, chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie e formulava CP_1 istanza di differimento della prima udienza per consentirgli la chiamata in causa trasversale di
[...]
. CP_1
La resistente custode si costituiva, eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale di questo giudice in favore del Giudice del Lavoro. Ciò premesso in via preliminare, concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande della parte ricorrente.
Il 30/12/2024 il giudice, ritenuta la propria competenza, non autorizzava la chiamata in causa trasversale di . CP_1
Il 28/3/2025 rilasciava spontaneamente l'unità immobiliare sita all'interno del condominio CP_1 sito a , via dell'Unione n. 3/Falcone 7 (cfr. verbale d'udienza dell'8/4/2025). CP_1
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni.
Va dichiarata preliminarmente la cessazione della materia del contendere in ordine al rilascio dell'unità immobiliare sita in , via dell'Unione n. 3, già rilasciata il 28/3/2025. CP_1
Il ricorso, limitatamente alla domanda di corresponsione di un'indennità di occupazione, è fondato nei limiti di seguito precisati.
La parte ricorrente, con la produzione del titolo di proprietà e della richiesta di restituzione del 19/9/2024 posti a fondamento della domanda ha dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di pagina 3 di 5 indennità azionata nei confronti del , ai sensi dell'art. 2697 c. c. CP_1
Sotto questo profilo, il Condominio non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
Deve pertanto essere accolta la domanda di indennizzo dei danni patrimoniali per mancato tempestivo rilascio dell'immobile successivamente alla richiesta di restituzione del 19/9/2024 in base ai seguenti principi di diritto enunciati dalle sentenze gemelle della Corte di Cassazione, Sez. Un., 15/11/2022 n. 33.659 e n. 33.645:
a) nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
b) se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice ex art. 1226 c. c. con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Alla luce dei superiori principi, al ricorrente va riconosciuta un'indennità di occupazione di € 5.512, 44 (€ 875 mensili per 6 mensilità e nove giorni dal 19 settembre 2024 al 28 marzo 2025).
Va rigettata la richiesta di risarcimento di danni ulteriori in quanto non sufficientemente provati, anche nella loro derivazione eziologica dalla ritardata restituzione dell'immobile.
Va rigettata, inoltre, la domanda di condannare a corrispondere al ricorrente CP_1 un'indennità di occupazione per detenzione senza titolo dell'unità immobiliare sita in , via CP_1 dell'Unione n. 3, perché detto immobile è stato detenuto in base ad un valido titolo (il contratto di lavoro di custode stipulato col Fondo Pensione nel 1995, che prevedeva l'assegnazione dell'alloggio come una prestazione accessoria e parte integrante del corrispettivo della prestazione di lavoro;
rapporto di lavoro poi trasferito al Condominio nel 2017). Detto titolo legittimo di detenzione è inoltre opponibile a che lo ha espressamente accettato, come risulta dal contratto di Parte_1 vendita rogato dal notaio di n. 24.658 di repertorio del 19/7/2023, che a pag. 5, sub Persona_1 CP_1
“GARANZIE”, recita : “La Parte Venditrice dichiara e la Parte Acquirente prende atto ed accetta che l'immobile risulta assegnato come dimora alla IG nata a [...] il [...], in CP_1 dipendenza del “Contratto per Assunzione di Portiere” con Parte Venditrice in data 10/7/1995, cui è succeduto a decorrere dal giorno 1 aprile 2018, in qualità di parte datoriale e senza soluzioni di continuità il “Condominio dello Stabile di Via Falcone 7 – angolo via dell'Unione 3””.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
Il deve rifondere le spese al ricorrente. CP_1
Il ricorrente deve rifondere le spese alla resistente (spese da distrarsi a favore dell'Avv. CP_1 Francesco Iannuzzi ex art. 93, 1° comma, c. p. c.)
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 29037/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'unità immobiliare sita in , CP_1 via dell'Unione n. 3;
2) condanna il a pagare a Controparte_2 Pt_1 a somma di € 5.512, 44 (euro cinquemilacinquecentododici/44), oltre interessi legali dalle
[...]
pagina 4 di 5 singole scadenze al saldo, a titolo di indennità di occupazione dell'unità immobiliare sita in , via CP_1 Unione n. 3, per il periodo da settembre 2024 al marzo 2025;
3) rigetta l'istanza di risarcimento per occupazione senza titolo dell'unità immobiliare sita in , CP_1 via Unione n. 3, avanzata da ei confronti di;
Parte_1 CP_1
4) condanna il alla refusione in favore Controparte_2 di delle spese di lite, che si liquidano in € 545 (euro Parte_1 cinquecentoquarantacinque/00) per esborsi ed in € 3.400 (tremilaquattrocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
5) condanna alla refusione in favore di (con distrazione in Parte_1 CP_1 favore dell'Avv. Francesco Iannuzzi ex art. 93 c. p. c.) delle spese di lite, che si liquidano in € 3.400 (tremilaquattrocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della motivazione contestuale, con allegazione al verbale.
Milano, 23/9/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 29037/2024 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Il 23/9/2025, alle ore 10.41, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. CHRISTIAN POGGIO;
Per parte convenuta l'Avv. RAFFAELLO Controparte_1 STENDARDI;
Per parte convenuta l'Avv. FRANCESCO IANNUZZI. CP_1
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 29037/2024 promossa da:
, nato a [...] il 28/3/1977 (C. F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in , Viale San Michele del Carso n. 13, con l'Avv. CHRISTIAN POGGIO CP_1 ATTORE contro
(C. F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliato in , via Baracchini n. 1, con l'Avv. RAFFAELLO STENDARDI CP_1
, nata a Potenza il 5/7/1966 (C. F. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2 in , viale Emilio Caldara n. 15, con l'Avv. FRANCESCO IANNUZZI CP_1 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Accertare e dichiarare che l'immobile per cui è causa è stato occupato, sino al rilascio occorso il 28 marzo 2025, da uno o da entrambi i Resistenti, in via esclusiva, alternativa o cumulativa fra loro, senza alcun valido titolo opponibile al Ricorrente;
condannare uno o entrambi i Resistenti, in via esclusiva, alternativa, cumulativa o solidale fra loro, secondo il rispettivo grado di responsabilità, per le causali di cui agli atti, al pagamento in favore del Ricorrente dell'importo che sarà accertato in corso di causa ovvero nella misura ritenuta di giustizia, a titolo di indennità di occupazione a decorrere dal 19 luglio 2023 e sino all'effettivo rilascio, occorso il 28/3/2025, ovvero nel diverso periodo accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna al pagamento delle spese per oneri accessori e servizi maturati sino alla data dell'effettivo rilascio e con condanna, altresì, al risarcimento a favore del Ricorrente del maggiore danno accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese della presente procedura, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
Parte convenuta : “Rigettare tutte le domande avversarie svolte Controparte_3 nei confronti del perché infondate in fatto e in diritto. Per la non creduta ipotesi in cui CP_1 venisse ritenuta essersi verificata un'occupazione illegittima dell'immobile in qualche misura attribuibile al Condominio, limitare la relativa indennità esclusivamente al periodo intercorso tra il 19 pagina 2 di 5 settembre 2024 (data di prima richiesta di restituzione dell'immobile) ed il 15/11/2024 (data in cui il Condominio ha chiesto alla Custode la disponibilità a modificare il rapporto, dando poi seguito – a fronte del diniego manifestato dalla IG – alla comunicazione di cessazione del rapporto), in CP_1 ogni caso quantificandola tenendo in considerazione l'utilità pacificamente fruita dal Ricorrente, in relazione all'immobile, connessa alle prestazioni lavorative svolte dalla IG . Con vittoria di CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Parte convenuta “In via preliminare, laddove si ritenesse che la questione non sia CP_1 preclusa: dichiarata alla luce della materia della controversia dedotta in giudizio, la competenza funzionale del Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, disporsi ai sensi dell'art. 428 c. p. c. rimettendo la causa al detto Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. Nel merito: respingere le domande di parte ricorrente promosse nei confronti della Sig.ra in quanto inammissibili, CP_1 improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ed antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. regolarmente notificato alle controparti, Parte_1 adiva questo Tribunale, rappresentando di aver acquistato dal Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit - con contratto del 19/7/2023 registrato il 21/7/2023 – un appartamento sito a , via dell'Unione n. 3, occupato senza titolo dalla custode . Ciò premesso, CP_1 CP_1 concludeva chiedendo la condanna di parte resistente ( Controparte_4
) al rilascio immediato dell'unità abitativa ed al pagamento di un'indennità di
[...] occupazione fino alla riconsegna delle chiavi dell'immobile.
Il resistente si costituiva, chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie e formulava CP_1 istanza di differimento della prima udienza per consentirgli la chiamata in causa trasversale di
[...]
. CP_1
La resistente custode si costituiva, eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale di questo giudice in favore del Giudice del Lavoro. Ciò premesso in via preliminare, concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande della parte ricorrente.
Il 30/12/2024 il giudice, ritenuta la propria competenza, non autorizzava la chiamata in causa trasversale di . CP_1
Il 28/3/2025 rilasciava spontaneamente l'unità immobiliare sita all'interno del condominio CP_1 sito a , via dell'Unione n. 3/Falcone 7 (cfr. verbale d'udienza dell'8/4/2025). CP_1
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni.
Va dichiarata preliminarmente la cessazione della materia del contendere in ordine al rilascio dell'unità immobiliare sita in , via dell'Unione n. 3, già rilasciata il 28/3/2025. CP_1
Il ricorso, limitatamente alla domanda di corresponsione di un'indennità di occupazione, è fondato nei limiti di seguito precisati.
La parte ricorrente, con la produzione del titolo di proprietà e della richiesta di restituzione del 19/9/2024 posti a fondamento della domanda ha dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di pagina 3 di 5 indennità azionata nei confronti del , ai sensi dell'art. 2697 c. c. CP_1
Sotto questo profilo, il Condominio non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
Deve pertanto essere accolta la domanda di indennizzo dei danni patrimoniali per mancato tempestivo rilascio dell'immobile successivamente alla richiesta di restituzione del 19/9/2024 in base ai seguenti principi di diritto enunciati dalle sentenze gemelle della Corte di Cassazione, Sez. Un., 15/11/2022 n. 33.659 e n. 33.645:
a) nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
b) se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice ex art. 1226 c. c. con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Alla luce dei superiori principi, al ricorrente va riconosciuta un'indennità di occupazione di € 5.512, 44 (€ 875 mensili per 6 mensilità e nove giorni dal 19 settembre 2024 al 28 marzo 2025).
Va rigettata la richiesta di risarcimento di danni ulteriori in quanto non sufficientemente provati, anche nella loro derivazione eziologica dalla ritardata restituzione dell'immobile.
Va rigettata, inoltre, la domanda di condannare a corrispondere al ricorrente CP_1 un'indennità di occupazione per detenzione senza titolo dell'unità immobiliare sita in , via CP_1 dell'Unione n. 3, perché detto immobile è stato detenuto in base ad un valido titolo (il contratto di lavoro di custode stipulato col Fondo Pensione nel 1995, che prevedeva l'assegnazione dell'alloggio come una prestazione accessoria e parte integrante del corrispettivo della prestazione di lavoro;
rapporto di lavoro poi trasferito al Condominio nel 2017). Detto titolo legittimo di detenzione è inoltre opponibile a che lo ha espressamente accettato, come risulta dal contratto di Parte_1 vendita rogato dal notaio di n. 24.658 di repertorio del 19/7/2023, che a pag. 5, sub Persona_1 CP_1
“GARANZIE”, recita : “La Parte Venditrice dichiara e la Parte Acquirente prende atto ed accetta che l'immobile risulta assegnato come dimora alla IG nata a [...] il [...], in CP_1 dipendenza del “Contratto per Assunzione di Portiere” con Parte Venditrice in data 10/7/1995, cui è succeduto a decorrere dal giorno 1 aprile 2018, in qualità di parte datoriale e senza soluzioni di continuità il “Condominio dello Stabile di Via Falcone 7 – angolo via dell'Unione 3””.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
Il deve rifondere le spese al ricorrente. CP_1
Il ricorrente deve rifondere le spese alla resistente (spese da distrarsi a favore dell'Avv. CP_1 Francesco Iannuzzi ex art. 93, 1° comma, c. p. c.)
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 29037/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'unità immobiliare sita in , CP_1 via dell'Unione n. 3;
2) condanna il a pagare a Controparte_2 Pt_1 a somma di € 5.512, 44 (euro cinquemilacinquecentododici/44), oltre interessi legali dalle
[...]
pagina 4 di 5 singole scadenze al saldo, a titolo di indennità di occupazione dell'unità immobiliare sita in , via CP_1 Unione n. 3, per il periodo da settembre 2024 al marzo 2025;
3) rigetta l'istanza di risarcimento per occupazione senza titolo dell'unità immobiliare sita in , CP_1 via Unione n. 3, avanzata da ei confronti di;
Parte_1 CP_1
4) condanna il alla refusione in favore Controparte_2 di delle spese di lite, che si liquidano in € 545 (euro Parte_1 cinquecentoquarantacinque/00) per esborsi ed in € 3.400 (tremilaquattrocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
5) condanna alla refusione in favore di (con distrazione in Parte_1 CP_1 favore dell'Avv. Francesco Iannuzzi ex art. 93 c. p. c.) delle spese di lite, che si liquidano in € 3.400 (tremilaquattrocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della motivazione contestuale, con allegazione al verbale.
Milano, 23/9/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
pagina 5 di 5