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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/11/2025, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13875/2024
promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MONTANARI AN e dell'avv.
, elettivamente domiciliato in VIA CHIESA 156 44124
pagina 1 di 5 FERRARA, presso il difensore avv. MONTANARI
AN
ATTORE/I
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 30
ottobre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Va
rilevato come la fase decisionale – con il rito del lavoro – sia stata svolta con le modalità cartolari.
Pertanto, non di vera udienza si è trattato ma di verbale di presa d'atto delle conclusioni.
Il dispositivo è stato ivi depositato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 5 La parte appellante si duole del fatto che, pur vittoriosa in primo grado, non sono state riconosciute le spese di lite.
La causa è transitata in decisione, come sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia della parte convenuta;
come da punto 1 del dispositivo.
L'appello è fondato.
Infatti, va rilevato come la regola attuale sia quella chiovendiana, del riconoscimento delle spese di lite al vittorioso, tranne casi tipici, previsti dalla norma. In via atipica, C. costit. 77 del 2018 ha esteso la facoltà di compensazione a casi, purché eccezionali, gravi.
Non è questo il caso, trattandosi di normale soccombenza.
Anche le spese di questo grado, come da punto 4 del dispositivo, vanno riconosciute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che pagina 3 di 5 reca numero 13875/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. DICHIARA la contumacia del signor CP_1
[...]
2. ACCOGLIE l'appello.
3. DA la parte appellata CP_1
al pagamento delle spese di lite del primo
[...]
grado, spese di lite che si liquidano in: euro 410,00 per
compensi avvocato;
spese generali pari al quindici per cento
della somma che immediatamente precede. Infine, IVA e
Cassa professionale.
4. DA la parte appellata al pagamento delle spese di
questo grado, che si liquidano in: euro 660,00 per compensi
avvocato; spese generali pari al quindici per cento della
somma che immediatamente precede. Infine, IVA e Cassa
professionale.
pagina 4 di 5
5. SENTENZA INTEGRALE EMESSA ALL'ESITO DELLA
PRONUNCIA DI DISPOSITIVO IN UDIENZA.
6. SI PU.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno TRENTA OTTOBRE
DUEMILAVENTICINQUE; deposito della sentenza completa come risultante da datario CONSOLLE;
dunque il: 1
novembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13875/2024
promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MONTANARI AN e dell'avv.
, elettivamente domiciliato in VIA CHIESA 156 44124
pagina 1 di 5 FERRARA, presso il difensore avv. MONTANARI
AN
ATTORE/I
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 30
ottobre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Va
rilevato come la fase decisionale – con il rito del lavoro – sia stata svolta con le modalità cartolari.
Pertanto, non di vera udienza si è trattato ma di verbale di presa d'atto delle conclusioni.
Il dispositivo è stato ivi depositato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 5 La parte appellante si duole del fatto che, pur vittoriosa in primo grado, non sono state riconosciute le spese di lite.
La causa è transitata in decisione, come sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia della parte convenuta;
come da punto 1 del dispositivo.
L'appello è fondato.
Infatti, va rilevato come la regola attuale sia quella chiovendiana, del riconoscimento delle spese di lite al vittorioso, tranne casi tipici, previsti dalla norma. In via atipica, C. costit. 77 del 2018 ha esteso la facoltà di compensazione a casi, purché eccezionali, gravi.
Non è questo il caso, trattandosi di normale soccombenza.
Anche le spese di questo grado, come da punto 4 del dispositivo, vanno riconosciute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che pagina 3 di 5 reca numero 13875/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. DICHIARA la contumacia del signor CP_1
[...]
2. ACCOGLIE l'appello.
3. DA la parte appellata CP_1
al pagamento delle spese di lite del primo
[...]
grado, spese di lite che si liquidano in: euro 410,00 per
compensi avvocato;
spese generali pari al quindici per cento
della somma che immediatamente precede. Infine, IVA e
Cassa professionale.
4. DA la parte appellata al pagamento delle spese di
questo grado, che si liquidano in: euro 660,00 per compensi
avvocato; spese generali pari al quindici per cento della
somma che immediatamente precede. Infine, IVA e Cassa
professionale.
pagina 4 di 5
5. SENTENZA INTEGRALE EMESSA ALL'ESITO DELLA
PRONUNCIA DI DISPOSITIVO IN UDIENZA.
6. SI PU.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno TRENTA OTTOBRE
DUEMILAVENTICINQUE; deposito della sentenza completa come risultante da datario CONSOLLE;
dunque il: 1
novembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 5 di 5