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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 572 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LO GIUDICE Parte_1
DAVIDE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.2.24, l'odierno ricorrente propone impugnazione avverso l'invito a regolarizzare del 26.06.2023 a mezzo del quale l' ha constato CP_1 irregolarità contributive per diverse annualità; in particolare nel presente procedimento la parte ricorrente censura la richiesta della somma di euro 5.274,27relativa l'anno 2012 “in virtù della cartella/avviso n. 8896, per debiti derivanti Gestione Lavoratori Autonomi Agricoli”.
Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente la carenza di interesse CP_1 ad agire del ricorrente, vittoria delle spese.
In esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'24.3.25ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.
*
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
1 Ritiene infatti il Tribunale che l'invito a regolarizzare non sia atto impugnabile (in quanto non avente alcuna efficacia di titolo esecutivo), potendo lo stesso essere assimilato per analogia all'estratto di ruolo.
A tal proposito, con l'art.
3-bis D.L. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, ha introdotto un nuovo comma 4-bis all'art. 12 dpr. 602/1973 per precludere al contribuente la possibilità di utilizzare l'estratto di ruolo per agire giudizialmente contro gli atti pregressi di riscossione, se non in alcuni casi specifici (“nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto;
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha dato prova alcuna di trovarsi in una delle situazioni enucleate dal legislatore, avendo solo genericamente affermato il diritto ad opporsi all'inserimento in Durc di somme non dovute.
Si tratta – in tutta evidenza- di un interesse che manca dei requisiti di attualità e concretezza, anche alla luce dell'ampia esposizione debitoria riguardante il ricorrente, che avrebbe in ogni caso prodotto il rilascio di DURC negativo.
L'applicazione della normativa relativa all'impugnazione dell'estratto di ruolo appare ancora più calzante alla luce della affermazione del ricorrente secondo cui
“non è stato affatto impugnato “l'invito a regolarizzare”, ma l'illegittima richiesta di una somma non dovuta perché prescritta” (v. note di trattazione scritta) “in virtù della cartella/avviso n. 8896, per debiti derivanti Gestione Lavoratori Autonomi
Agricoli”.
In sostanza si chiede al Tribunale una azione di accertamento negativo (“la contestazione del ruolo e/o delle cartelle è una azione di accertamento negativo”,
v. Cassazione SS.UU., sentenza n. 26283/2022) ad esso preclusa in virtù del sopra richiamato comma 4-bis all'art. 12 dpr. 602/1973.
Nessun vuoto di tutela potrebbe configurarsi nel caso di specie, poiché in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n.
28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71;
2 n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19), quale non è l'invito alla regolarizzazione;
e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c, quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un.,
n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n.1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21.).
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese liquidate secondo soccombenza.
Inoltre, per sanzionare adeguatamente il ricorso abusivo e ingiustificato alla duplicazione dei processi, sulla base del combinato disposto degli artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., previo l'accertamento della violazione del canone di comportamento processuale secondo lealtà e probità, si può sanzionare l'attore che promuove un abusivo frazionamento del credito, ponendo a suo carico l'onere delle spese processuali.
Come precisato dalle Sezioni Unite, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., S.U., 4090/2017; Cass. 31012/2017; Cass.
17893/2018; Cass. 6591/ 2019).
Ciò premesso, non può accogliersi la richiesta ex art. 96 c. I di , in quanto CP_1
l' non ha fornito prova del danno subito secondo i canoni della responsabilità CP_2 aquiliana ex art. 2043 c.c. (la norma sostanziale e quella processuale, infatti, sono in rapporto di genere a specie).
Tuttavia, la L. 18.6.2009 n. 69 ha aggiunto all'articolo 96 c.p.c. un III c., con cui si introduce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche di ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di somma - ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente determinata.
Presupposto indefettibile per la sua applicazione è la sussistenza di dolo o colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ossia una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede
3 e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà.
Nel caso di specie, si ritiene che la parte abbia agito quanto meno con colpa grave, in quanto ha introdotto davanti a questo Tribunale i giudizi recanti Rg. n. 690/24,
691/24, 692/24, 693/24, 573/24, 574/24, 575/24 aventi tutti ad oggetto crediti derivanti dal medesimo invito a regolarizzare del 26.3.23 emesso da . CP_1
Si deve ritenere provato, quindi, che la parte abbia intrapreso l'odierna azione giudiziaria nella piena consapevolezza dell'ingiustificata moltiplicazione dei processi.
Alla luce dell'abuso del processo operato, il Tribunale condanna ex art. 96 c. III la parte soccombente al pagamento, a favore di , di una somma equitativamente CP_1 determinata pari ad euro 886,00 (ai fini della liquidazione equitativa si è fatto riferimento alle tabelle ministeriali di liquidazione degli onorari dei difensori, cause di previdenza, valore fino a 5.200,00 euro, fasi di studio, introduttiva, e decisione, valori minimi) A ciò si aggiunga che l'art. 3, VI c, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 ha aggiunto un quarto comma all'art. 96 c.p.c., prevedendo che, nei casi previsti dal I, II e III c., il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00; tale novità normativa si applica a decorrere dal 28.2.23 (a norma dell'art. 35, I c. del citato D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, come poi modificato dall'art. 1, 380° co., L.
29.12.2022, n. 197).
La sanzione è posta a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
In forza del dettato normativo sopra richiamato, il Tribunale condanna ex art. 96 c.
IV la parte soccombente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 liquidate in euro 1.312,00, oltre spese, IVA e CPA se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento, ex art. 96 c. III cpc., della somma equitativamente determinata di euro 886,00.
Condanna parte ricorrente al pagamento, ex art. 96 c. IV cpc., della somma di euro
500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Agrigento, 25/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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