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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/10/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1923 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PICCIRILLI MONICA, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PICCIRILLI MONICA, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 CP_1
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 19.07.2004 in Borgio Verezzi (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Borgio Verezzi al numero 11, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni di seguito esposte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Borgio Verezzi e di proprietà del signor è assegnata alla CP_1
moglie, con gli arredi e le pertinenze esistenti, la quale via abiterà unitamente al figlio , in Per_1
oggi di anni 19, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, mentre il marito
preleverà dalla casa coniugale i beni personali di sua spettanza.
3) Le parti, entrambe economicamente autosufficienti e godendo di redditi propri, dichiarano di non
avere alcuna reciproca richiesta di assegno di mantenimento.
4) Con riferimento al figlio , i coniugi convengono un collocamento paritario, con Per_1
permanenza alternata e paritaria presso ciascun genitore, stabilendo che per il periodo in cui il figlio
soggiornerà presso ciascun genitore, questi provvederà autonomamente e integralmente al mantenimento ordinario dello stesso, senza corresponsione di assegno di mantenimento all'altro
genitore.
5) Tutte le spese straordinarie relative al figlio, di qualsivoglia natura, saranno sostenute da
entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa concertazione e documentazione delle
stesse, con obbligo di rimborso previa presentazione dei giustificativi di spesa.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già diviso di comune accordo tra loro i depositi
bancari.
7) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
8) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo