Articolo 5 della Legge 1 maggio 1967, n. 316
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 maggio 1967
Art. 5.
L'anzianita' di lavoro di cui all'articolo 4 e' ridotta di un terzo per i lavoratori che abbiano, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato la efficienza degli strumenti, delle macchine o dei metodi di lavorazione, oppure contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.
Entrata in vigore il 30 maggio 1967