Art. 5.
L'anzianita' di lavoro di cui all'articolo 4 e' ridotta di un terzo per i lavoratori che abbiano, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato la efficienza degli strumenti, delle macchine o dei metodi di lavorazione, oppure contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.
L'anzianita' di lavoro di cui all'articolo 4 e' ridotta di un terzo per i lavoratori che abbiano, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato la efficienza degli strumenti, delle macchine o dei metodi di lavorazione, oppure contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.