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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MINELLI GIOVANNI, Presidente
TROIANI RUGGERO, TO
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 174/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 256/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2
e pubblicata il 21/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503AM00975 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503AM00975 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 389/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e svolgimento del processo di primo grado
La Ricorrente_1 s.r.l. aveva impugnato avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza l'avviso di accertamento indicato in epigrafe con il quale a seguito di controllo fiscale erano stati contestati costi non inerenti per €. 57.714,95.-
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, aveva ribadito la legittimità del proprio operato.
La Corte di Giustizia Tributaria adita ha respinto il ricorso con la compensazione delle spese di giudizio.
Svolgimento del presente grado del giudizio
Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente ribadendo quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio e proponendo i seguenti motivi di gravame:
1) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per irregolarità della notifica.
Parte appellante lamenta che l'atto impugnato avrebbe dovuto essere notificato nel domicilio eletto presso il difensore al quale era stata rilasciata procura allegata alla memoria consegnata in sede di adesione.
Inoltre non può essere invocata la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c., come sostenuto dall'impugnata decisione, in quanto l'avviso risulta impugnato oltre i termini di decadenza del potere di accertamento.
2) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per decadenza dell'ufficio dal potere di accertare ai sensi degli artt. 43 del dpr
600/73 e 57 del dpr 633/72.
Parte appellante ritiene che i termini di decadenza per l'accertamento erano scaduti il 31/12/2023 e quindi le contestazioni elevate devono ritenersi inammissibili.
3) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 42, primo comma del dpr 600/73.
4) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione di legge (art. 5 ter del d.lgs 218/97) e del principio del contraddittorio.
Parte appellante lamenta che il rilievo contestato con l'invito al contraddittorio è diverso da quello oggetto dell'avviso di accertamento con la conseguenza che sussiste la violazione del principio del contraddittorio.
5) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 95, comma 3, e 109 del tuir. Parte appellante ritiene che gli elementi di prova che emergono dall'atto impositivo siano del tutto insufficienti a confermare la pretesa.
Parte appellante ha assunto le seguenti conclusioni: “Chiede che codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto voglia, in riforma della sentenza appellata, annullare l'avviso di accertamento per palese violazione di legge, oltre che per infondatezza nel merito, con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i due gradi di giudizi.”.
Parte appellata si è ritualmente costituita contestando radicalmente quanto ex adverso dedotto ribadendo la legittimità del proprio operato e assumendo le seguenti conclusioni: “Nel merito: - Rigettare l'appello presentato da controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto e pienamente confermare la sentenza impugnata. - Con vittoria delle spese di entrambi i giudizi ex art. 15 del D. Lgs. 546/92.”.
Parte appellante ha depositato memoria con la quale ha ribadito quanto già dedotto con l'appello e inoltre rinuncia al motivo di gravame sub 3) “stante l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità”.
La causa all'udienza del 18 novembre 2025 è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è corretta, motivata e va confermata.
Va respinto il primo motivo di gravame relativo all'irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere notificato nel domicilio eletto presso il difensore al quale era stata rilasciata procura allegata alla memoria consegnata in sede di adesione.
Come si evince dagli atti depositati la procura era stata rilasciata relativamente all'invito a comparire emesso dall'Agenzia delle Entrate di Vicenza Ufficio Controlli pertanto inidonea per ritenere che l'elezione di domicilio presso il difensore dovesse valere anche per la notifica dell'avviso di accertamento.
In ogni caso, come osservato dai Giudici di prime cure, l'eventuale illegittimità della notifica è stata sanata dalla costituzione in giudizio ai sensi del 3° comma dell'art. 156 c.p.c. Né del resto la sanatoria per il raggiungimento dello scopo può essere inficiata da decadenza sostanziale per la tardività della contestazione elevata.
Non sussiste infatti decadenza del potere accertativo dell'Ufficio ex art. 43 del DPR n. 600/73, eccezione questa specificatamente sollevata con il secondo motivo di gravame, in quanto il sistema premiale che comporta la riduzione di un anno dei termini di accertamento per i contribuenti risultati congrui e coerenti con gli studi di settore non poteva essere riconosciuto in quanto parte appellante non aveva assolto gli obblighi di comunicazione relativi ai rilievi sollevati e non aveva dato seguito all'invito notificatogli in data
21/09/2021 con il quale veniva chiesta la presentazione di specifica documentazione.
Anche il secondo motivo di gravame va respinto.
Il terzo motivo di gravame è stato rinunciato da parte appellante con la memoria integrativa del 03/11/2025.
Va respinto anche il quarto motivo di gravame relativo alla violazione del principio del contraddittorio per l'asserita discrasia tra il rilievo contestato con l'invito ritualmente notificato diverso dal rilievo oggetto dell'avviso di accertamento.
Si deve infatti osservare che l'Ufficio ha comunque cercato di instaurare il contraddittorio prima di procedere all'emissione dell'atto impositivo e la società contribuente aveva la facoltà di avvalersi di tale opportunità per ribadire la legittimità del proprio operato.
In ogni caso va altresì sottolineato, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, che parte appellante avrebbe comunque dovuto apportare elementi idonei e sufficienti tali da determinare un risultato diverso del procedimento impositivo e non limitarsi ad una mera contestazione formale.
Va respinto il quinto motivo di gravame relativo al merito della pretesa.
L'Ufficio ha contestato la legittimità di costi in quanto non deducibili e non documentati per spese asseritamente sostenute e pagate a piè di liste per rimborsi chilometrici e varie.
La documentazione esibita a supporto delle deduzioni, consistente in cedolini intestati agli amministratori della società nei quali oltre al compenso lordo vengono pagati rimborsi chilometrici e spese per trasferte, non è idonea e sufficiente a confermare l'inerenza e la congruità mancando i dati identificativi dei clienti, le ragioni che hanno determinato le trasferte, le località di destinazione, il numero dei chilometri percorsi.
Inoltre l'Ufficio ha proceduto ad un controllo a campione rilevando la mancata corrispondenza tra i luoghi di destinazioni indicati e i luoghi dove l'intervento doveva essere stato effettuato mancando la correlazione tra costi e attività.
L'onere della prova dell'inerenza, della corrispondenza e della coerenza economica competeva a parte appellante che non l'ha soddisfatta.
Mancando la documentazione di supporto va respinto anche il quinto motivo di gravame.
Ritiene la Corte che, stante la particolarità della materia trattata, debbano essere interamente compensate le spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata decisione. Spese compensate.
Venezia, 18 novembre 2025
Il TO Il Presidente
Dott. Ruggero Troiani Dott. Giovanni Minelli
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MINELLI GIOVANNI, Presidente
TROIANI RUGGERO, TO
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 174/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 256/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2
e pubblicata il 21/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503AM00975 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503AM00975 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 389/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e svolgimento del processo di primo grado
La Ricorrente_1 s.r.l. aveva impugnato avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza l'avviso di accertamento indicato in epigrafe con il quale a seguito di controllo fiscale erano stati contestati costi non inerenti per €. 57.714,95.-
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, aveva ribadito la legittimità del proprio operato.
La Corte di Giustizia Tributaria adita ha respinto il ricorso con la compensazione delle spese di giudizio.
Svolgimento del presente grado del giudizio
Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente ribadendo quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio e proponendo i seguenti motivi di gravame:
1) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per irregolarità della notifica.
Parte appellante lamenta che l'atto impugnato avrebbe dovuto essere notificato nel domicilio eletto presso il difensore al quale era stata rilasciata procura allegata alla memoria consegnata in sede di adesione.
Inoltre non può essere invocata la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c., come sostenuto dall'impugnata decisione, in quanto l'avviso risulta impugnato oltre i termini di decadenza del potere di accertamento.
2) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per decadenza dell'ufficio dal potere di accertare ai sensi degli artt. 43 del dpr
600/73 e 57 del dpr 633/72.
Parte appellante ritiene che i termini di decadenza per l'accertamento erano scaduti il 31/12/2023 e quindi le contestazioni elevate devono ritenersi inammissibili.
3) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 42, primo comma del dpr 600/73.
4) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione di legge (art. 5 ter del d.lgs 218/97) e del principio del contraddittorio.
Parte appellante lamenta che il rilievo contestato con l'invito al contraddittorio è diverso da quello oggetto dell'avviso di accertamento con la conseguenza che sussiste la violazione del principio del contraddittorio.
5) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 95, comma 3, e 109 del tuir. Parte appellante ritiene che gli elementi di prova che emergono dall'atto impositivo siano del tutto insufficienti a confermare la pretesa.
Parte appellante ha assunto le seguenti conclusioni: “Chiede che codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto voglia, in riforma della sentenza appellata, annullare l'avviso di accertamento per palese violazione di legge, oltre che per infondatezza nel merito, con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i due gradi di giudizi.”.
Parte appellata si è ritualmente costituita contestando radicalmente quanto ex adverso dedotto ribadendo la legittimità del proprio operato e assumendo le seguenti conclusioni: “Nel merito: - Rigettare l'appello presentato da controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto e pienamente confermare la sentenza impugnata. - Con vittoria delle spese di entrambi i giudizi ex art. 15 del D. Lgs. 546/92.”.
Parte appellante ha depositato memoria con la quale ha ribadito quanto già dedotto con l'appello e inoltre rinuncia al motivo di gravame sub 3) “stante l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità”.
La causa all'udienza del 18 novembre 2025 è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è corretta, motivata e va confermata.
Va respinto il primo motivo di gravame relativo all'irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere notificato nel domicilio eletto presso il difensore al quale era stata rilasciata procura allegata alla memoria consegnata in sede di adesione.
Come si evince dagli atti depositati la procura era stata rilasciata relativamente all'invito a comparire emesso dall'Agenzia delle Entrate di Vicenza Ufficio Controlli pertanto inidonea per ritenere che l'elezione di domicilio presso il difensore dovesse valere anche per la notifica dell'avviso di accertamento.
In ogni caso, come osservato dai Giudici di prime cure, l'eventuale illegittimità della notifica è stata sanata dalla costituzione in giudizio ai sensi del 3° comma dell'art. 156 c.p.c. Né del resto la sanatoria per il raggiungimento dello scopo può essere inficiata da decadenza sostanziale per la tardività della contestazione elevata.
Non sussiste infatti decadenza del potere accertativo dell'Ufficio ex art. 43 del DPR n. 600/73, eccezione questa specificatamente sollevata con il secondo motivo di gravame, in quanto il sistema premiale che comporta la riduzione di un anno dei termini di accertamento per i contribuenti risultati congrui e coerenti con gli studi di settore non poteva essere riconosciuto in quanto parte appellante non aveva assolto gli obblighi di comunicazione relativi ai rilievi sollevati e non aveva dato seguito all'invito notificatogli in data
21/09/2021 con il quale veniva chiesta la presentazione di specifica documentazione.
Anche il secondo motivo di gravame va respinto.
Il terzo motivo di gravame è stato rinunciato da parte appellante con la memoria integrativa del 03/11/2025.
Va respinto anche il quarto motivo di gravame relativo alla violazione del principio del contraddittorio per l'asserita discrasia tra il rilievo contestato con l'invito ritualmente notificato diverso dal rilievo oggetto dell'avviso di accertamento.
Si deve infatti osservare che l'Ufficio ha comunque cercato di instaurare il contraddittorio prima di procedere all'emissione dell'atto impositivo e la società contribuente aveva la facoltà di avvalersi di tale opportunità per ribadire la legittimità del proprio operato.
In ogni caso va altresì sottolineato, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, che parte appellante avrebbe comunque dovuto apportare elementi idonei e sufficienti tali da determinare un risultato diverso del procedimento impositivo e non limitarsi ad una mera contestazione formale.
Va respinto il quinto motivo di gravame relativo al merito della pretesa.
L'Ufficio ha contestato la legittimità di costi in quanto non deducibili e non documentati per spese asseritamente sostenute e pagate a piè di liste per rimborsi chilometrici e varie.
La documentazione esibita a supporto delle deduzioni, consistente in cedolini intestati agli amministratori della società nei quali oltre al compenso lordo vengono pagati rimborsi chilometrici e spese per trasferte, non è idonea e sufficiente a confermare l'inerenza e la congruità mancando i dati identificativi dei clienti, le ragioni che hanno determinato le trasferte, le località di destinazione, il numero dei chilometri percorsi.
Inoltre l'Ufficio ha proceduto ad un controllo a campione rilevando la mancata corrispondenza tra i luoghi di destinazioni indicati e i luoghi dove l'intervento doveva essere stato effettuato mancando la correlazione tra costi e attività.
L'onere della prova dell'inerenza, della corrispondenza e della coerenza economica competeva a parte appellante che non l'ha soddisfatta.
Mancando la documentazione di supporto va respinto anche il quinto motivo di gravame.
Ritiene la Corte che, stante la particolarità della materia trattata, debbano essere interamente compensate le spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata decisione. Spese compensate.
Venezia, 18 novembre 2025
Il TO Il Presidente
Dott. Ruggero Troiani Dott. Giovanni Minelli