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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/10/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2183/2019 R.G. promossa da
- nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Cirino Biondi, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Catania, via F. Crispi, 177
IA
CONTRO
- nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
SOGGETTO RIASSUNTO-CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si riporta di seguito l'antefatto.
Il Tribunale Penale di Catania, con sentenza n. 3079/2017 del 4.9.2017, condannava a sei mesi di reclusione per lesioni personali, guaribili in trenta Controparte_1 giorni, cagionate a nonché al risarcimento dei danni in favore Parte_1
della seconda, parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede.
Condannava altresì la , per lesioni cagionate al a mesi tre di Parte_1 CP_1
reclusione.
La Corte d'Appello di Catania, sezione penale, con sentenza n. 1333/2018 del
27/28.3.2018, riformava la sentenza solo quanto alla non menzione a favore della e condannava il alle spese di lite in favore della , parte Parte_1 CP_1 Parte_1
civile.
Con sentenza n. 33197/2019, udienza del 16.4.2019, depositata il 23.07.2019, meglio esposta infra, la Corte di Cassazione, sezione V penale, in accoglimento dei ricorsi proposti da e da , annullava senza Parte_1 Controparte_1
rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, annullava altresì la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello, spese da liquidarsi al giudizio definitivo.
ha riassunto il giudizio, ai fini delle predette statuizioni civili, in Parte_1
particolare per il risarcimento del danno conseguente alle lesioni personali subite,
con citazione notificata il 20.11.2019.
Esperita CTU medico-legale relativa ai reliquati in capo a Parte_1
conseguenti alle dette lesioni personali, la causa veniva infine posta in decisione all'udienza del 6 ottobre 2025, senza termini, comparsa conclusionale già depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dichiara la contumacia di , Controparte_1
regolarmente citato e non costituito in giudizio.
2 Deduce che la Cassazione ha accolto i tre motivi del ricorso presentato Parte_1
dall'odierna appellante ed ha accertato la condotta del e che nella sentenza CP_1
così si legge: “il di indole molto violenta, la colpì con in pugno al volto CP_1
provocandole le lesioni di cui ai referti guaribili in trenta giorni e definite raccapriccianti dal Tribunale”.
I referti medici sono stati prodotti dalla difesa dell'appellante nel giudizio di primo grado e reiterati nell'atto di costituzione di parte civile del Grado di Appello.
Inoltre, prosegue , la S.C. ha accolto la doglianza relativa alla mancata Parte_1
acquisizione, da parte della Corte di Appello, di altra sentenza, n. 2157/17 depositata il 28.09.2017, allegata all'Atto di Appello, con la quale veniva confermata la decisione di primo grado che riconosceva la colpevolezza del per CP_1
maltrattamenti.
La Suprema Corte ha chiarito inoltre che gli aspetti risarcitori, stante l'avvenuta prescrizione del reato in data 18 maggio 2018, sono rimessi al giudice civile in grado di appello che si atterrà ai parametri del diritto penale (art. 185 c.p.) e statuirà anche sulle spese processuali del giudizio dinnanzi alla Cassazione.
Dunque, secondo la , è fondata la richiesta di risarcimento danni da porre a Parte_1
carico di parte appellata in riassunzione.
Osserva la Corte che la domanda risarcitoria proposta davanti a questa Corte si deve accogliere.
Dalla sentenza penale del primo grado risulta che la lite insorta tra le parti è trascesa in percosse reciproche, che ciò è stato ammesso da entrambi le parti, anche se ciascuna di esse ha fornito una versione diversa, in particolare circa l'origine della
3 lite, e che le foto acquisite al fascicolo mostravano “le raccapriccianti lesioni procurate dall'uomo alla ”. L'esistenza delle lesioni era documentata dalla Parte_1
documentazione sanitaria.
Nella sentenza della Corte d'Appello, di conferma di quella del primo grado, salvo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale della , si Parte_1
legge che non era possibile accertare “chi avesse operato in termini di offesa e chi in termini di difesa”, non era credibile che la si fosse procurata le lesioni al Parte_1
volto perché intendeva colpire il con il proprio viso (quindi con fare Pt_2
autolesionistico) e disconosceva la ricorrenza della legittima difesa per entrambi.
Nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, del 2019, sopra emarginata, in punto di responsabilità penale si afferma che la condanna di entrambi le parti al reato di lesioni personali è discutibile in quanto non si ragguaglia l'ipotesi “al di là di ogni ragionevole dubbio”: ciò, in quanto non vi è la prova di chi abbia aggredito e di chi si sia trovato nelle condizioni di doversi difendere e quindi non è dato sapere se possa esservi alcuno degli imputati che possa ritenersi scriminato dalla legittima difesa.
Di ciò, sottolinea la Cassazione, ne dà conto sia il Tribunale che la Corte d'Appello.
Tuttavia, osserva questa Corte, che la Cassazione, a pagina 4 della medesima sentenza, così si esprime: “E così la sentenza impugnata – sulla base dell'unico dato certo, che è quello proveniente dalle lesioni certificate a carico di entrambi i ricorrenti, e che consente di affermare che esse siano state reciprocamente prodotte nel corso della lite verificatasi l'11.7.2010 - perviene apoditticamente all'affermazione di responsabilità a carico degli imputati…”.
4 Quindi, dalla lettura di tutte le sentenze relative alla vicenda penale la Corte può
desumere il fatto, certo, che e si siano, vicendevolmente, Parte_1 CP_1
cagionati lesioni personali, documentate. In atti vi è referto in persona della
, rilasciato dall'Ospedale , pronto soccorso-TAC Parte_1 Controparte_2
encefalo-massiccio facciale dell'11.7.2010 dal quale risulta, tra altro, la frattura delle ossa proprie del naso.
Da altro certificato di pronto soccorso in atti, del 12.7.2010, risulta che “la paziente riferisce aggressione avvenuta giorno 11.7.2020 giunge alla nostra osservazione per ricovero in ORL” e, più sotto, sub esito, “ricovero presso otorinolaringoiatria
(Nesima)”.
Quanto all'apporto, in questa sede, delle sentenze sopra evidenziate, osserva questa
Corte che la Cassazione, in materia di rapporti tra processo penale e civile, si è
espressa nel senso che il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (pur priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità del datore di lavoro per la morte del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro) può ricavare elementi di prova dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede,
sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente. E che il giudice civile non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (Cass.
5 lavoro, 21/7/2022, n.22909 e 12/6/2017, n.14570; Cass. civile, II, 29/10/2010,
n.22200).
Nel caso a mani questa Corte ritiene di avere, alla luce di tutto quanto sopra rassegnato, elementi di fatto sufficienti ad affermare la responsabilità del in CP_1
ordine alle lesioni patite dalla e, quindi, la tenutezza al risarcimento. Parte_1
Ai fini della determinazione del quantum questa Corte ha nominato CTU, il quale,
come si legge nella relazione medico-legale del 29.3.2024 ha accertato, sulla base della documentazione medica in atti e della visita, che la ha riportato la Parte_1
frattura delle ossa proprie del naso con residuati di deviazione e dismorfismo di grado lieve del setto nasale nel suo semilato destro nonché di ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare sinistra, con esito cicatriziale visibile a distanza di conversazione, non alterante l'eumorfismo del viso.
L'ausiliario ha accertato la compatibilità delle lesioni con la causa (aggressione)
evidenziata nella documentazione di pronto soccorso e dell'Ospedale.
Di conseguenza, osserva ancora la Corte, la dott.ssa ha accertato Persona_1
che la paziente patì un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 10, di inabilità temporanea parziale nella misura del 75% per altri giorni 10 ed infine ITP
del 50% per ulteriori giorni 10 e che residuano postumi invalidanti permanenti, di interesse esclusivamente estetico valutate, ai sensi delle tabelle allegate alla legge 5
marzo 2001, n. 57, nella misura del 4% di danno biologico.
La quantificazione del risarcimento, osserva la Corte, si deve operare sulla base delle tabelle di Milano e non di quelle relative alle micropermanenti (Cass., III, 7/6/2011,
n. 12408 pure richiamata in Cass., III, 6/7/2020, n.13881).
6 Facendo uso delle ultime tabelle (2024), secondo gli insegnamenti della Cassazione,
a mente della quale il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cass.,
VI - 15/6/2022, n. 19229 e III, 26/9/2016 n. 18773), la Corte determina il risarcimento dovuto alla , che aveva 24 anni all'epoca dei fatti, in Parte_1
complessivi euro 7.321,00 per il danno dinamico relazionale e per la sofferenza soggettiva interiore ed in complessivi euro 2.587,50 per i tre periodi di invalidità
temporanea, calcolato il punto base ad euro 115,00 pro die: quindi, in totale, euro
9.908,50. Tale somma deve essere devalutata alla data del fatto (11.7.2010),
annualmente rivalutata e sulla somma, così determinata, devono essere annualmente applicati gli interessi nella misura di legge. Dalla data della sentenza sono dovuti i soli interessi di legge.
*****
Rimangono, infine, da regolare le spese di giudizio di questo grado e di quello penale svoltosi in Cassazione, a mente della relativa sentenza.
Tenuto conto del principio di soccombenza, della natura dell'attività svolta nonché
del decisum, le spese si pongono a favore di ed a carico di Parte_1
. Controparte_1
Poiché è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia per il Controparte_3
giudizio di Cassazione che per il presente, le dette spese devono corrispondersi allo
Stato in applicazione dell'articolo 133 del D.Lgs. 115/2002.
I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.,
poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, per il presente giudizio
7 valore tra euro 5.200,00 ed 26.000,00, importi medi, tenuto conto dell'attività
effettivamente svolta.
Le spese del giudizio di Cassazione si liquidano in complessivi euro 6.332,00 di cui euro 945,00 per la fase di studio euro 2.646,00 per quella introduttiva ed euro
2.741,00 per la fase decisionale
Le spese del presente giudizio si liquidano in complessivi euro 6.209,00, di cui euro
400,00 per esborsi, euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 1.911,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15% dei compensi), CPA ed
IVA come per legge.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2183/2019 sull'atto di riassunzione proposto da a seguito della sentenza della Parte_1
Suprema Corte di Cassazione, sezione V penale, n. 1535/2019 del 16.04.2019, così
dispone:
- condanna a pagare a euro Controparte_1 Parte_1
9.908,50, devalutati alla data del fatto (11.7.2010), annualmente rivalutati e, sulla somma rivalutata, devono essere annualmente applicati gli interessi nella misura di legge. Dalla data della presente sentenza sono dovuti i soli interessi nella misura di legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio Controparte_1
di Cassazione e del presente, sopra quantificate in complessivi euro 6.332,00 per il giudizio di Cassazione ed euro 6.209,00 per questo grado di lite, oltre il rimborso per
8 spese generali (15% dei compensi), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi, spese tutte da corrispondersi in favore dello Stato ai sensi dell'articolo 133 del
DPR 115/2002.
Così deciso in Catania, il 9 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2183/2019 R.G. promossa da
- nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Cirino Biondi, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Catania, via F. Crispi, 177
IA
CONTRO
- nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
SOGGETTO RIASSUNTO-CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si riporta di seguito l'antefatto.
Il Tribunale Penale di Catania, con sentenza n. 3079/2017 del 4.9.2017, condannava a sei mesi di reclusione per lesioni personali, guaribili in trenta Controparte_1 giorni, cagionate a nonché al risarcimento dei danni in favore Parte_1
della seconda, parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede.
Condannava altresì la , per lesioni cagionate al a mesi tre di Parte_1 CP_1
reclusione.
La Corte d'Appello di Catania, sezione penale, con sentenza n. 1333/2018 del
27/28.3.2018, riformava la sentenza solo quanto alla non menzione a favore della e condannava il alle spese di lite in favore della , parte Parte_1 CP_1 Parte_1
civile.
Con sentenza n. 33197/2019, udienza del 16.4.2019, depositata il 23.07.2019, meglio esposta infra, la Corte di Cassazione, sezione V penale, in accoglimento dei ricorsi proposti da e da , annullava senza Parte_1 Controparte_1
rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, annullava altresì la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello, spese da liquidarsi al giudizio definitivo.
ha riassunto il giudizio, ai fini delle predette statuizioni civili, in Parte_1
particolare per il risarcimento del danno conseguente alle lesioni personali subite,
con citazione notificata il 20.11.2019.
Esperita CTU medico-legale relativa ai reliquati in capo a Parte_1
conseguenti alle dette lesioni personali, la causa veniva infine posta in decisione all'udienza del 6 ottobre 2025, senza termini, comparsa conclusionale già depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dichiara la contumacia di , Controparte_1
regolarmente citato e non costituito in giudizio.
2 Deduce che la Cassazione ha accolto i tre motivi del ricorso presentato Parte_1
dall'odierna appellante ed ha accertato la condotta del e che nella sentenza CP_1
così si legge: “il di indole molto violenta, la colpì con in pugno al volto CP_1
provocandole le lesioni di cui ai referti guaribili in trenta giorni e definite raccapriccianti dal Tribunale”.
I referti medici sono stati prodotti dalla difesa dell'appellante nel giudizio di primo grado e reiterati nell'atto di costituzione di parte civile del Grado di Appello.
Inoltre, prosegue , la S.C. ha accolto la doglianza relativa alla mancata Parte_1
acquisizione, da parte della Corte di Appello, di altra sentenza, n. 2157/17 depositata il 28.09.2017, allegata all'Atto di Appello, con la quale veniva confermata la decisione di primo grado che riconosceva la colpevolezza del per CP_1
maltrattamenti.
La Suprema Corte ha chiarito inoltre che gli aspetti risarcitori, stante l'avvenuta prescrizione del reato in data 18 maggio 2018, sono rimessi al giudice civile in grado di appello che si atterrà ai parametri del diritto penale (art. 185 c.p.) e statuirà anche sulle spese processuali del giudizio dinnanzi alla Cassazione.
Dunque, secondo la , è fondata la richiesta di risarcimento danni da porre a Parte_1
carico di parte appellata in riassunzione.
Osserva la Corte che la domanda risarcitoria proposta davanti a questa Corte si deve accogliere.
Dalla sentenza penale del primo grado risulta che la lite insorta tra le parti è trascesa in percosse reciproche, che ciò è stato ammesso da entrambi le parti, anche se ciascuna di esse ha fornito una versione diversa, in particolare circa l'origine della
3 lite, e che le foto acquisite al fascicolo mostravano “le raccapriccianti lesioni procurate dall'uomo alla ”. L'esistenza delle lesioni era documentata dalla Parte_1
documentazione sanitaria.
Nella sentenza della Corte d'Appello, di conferma di quella del primo grado, salvo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale della , si Parte_1
legge che non era possibile accertare “chi avesse operato in termini di offesa e chi in termini di difesa”, non era credibile che la si fosse procurata le lesioni al Parte_1
volto perché intendeva colpire il con il proprio viso (quindi con fare Pt_2
autolesionistico) e disconosceva la ricorrenza della legittima difesa per entrambi.
Nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, del 2019, sopra emarginata, in punto di responsabilità penale si afferma che la condanna di entrambi le parti al reato di lesioni personali è discutibile in quanto non si ragguaglia l'ipotesi “al di là di ogni ragionevole dubbio”: ciò, in quanto non vi è la prova di chi abbia aggredito e di chi si sia trovato nelle condizioni di doversi difendere e quindi non è dato sapere se possa esservi alcuno degli imputati che possa ritenersi scriminato dalla legittima difesa.
Di ciò, sottolinea la Cassazione, ne dà conto sia il Tribunale che la Corte d'Appello.
Tuttavia, osserva questa Corte, che la Cassazione, a pagina 4 della medesima sentenza, così si esprime: “E così la sentenza impugnata – sulla base dell'unico dato certo, che è quello proveniente dalle lesioni certificate a carico di entrambi i ricorrenti, e che consente di affermare che esse siano state reciprocamente prodotte nel corso della lite verificatasi l'11.7.2010 - perviene apoditticamente all'affermazione di responsabilità a carico degli imputati…”.
4 Quindi, dalla lettura di tutte le sentenze relative alla vicenda penale la Corte può
desumere il fatto, certo, che e si siano, vicendevolmente, Parte_1 CP_1
cagionati lesioni personali, documentate. In atti vi è referto in persona della
, rilasciato dall'Ospedale , pronto soccorso-TAC Parte_1 Controparte_2
encefalo-massiccio facciale dell'11.7.2010 dal quale risulta, tra altro, la frattura delle ossa proprie del naso.
Da altro certificato di pronto soccorso in atti, del 12.7.2010, risulta che “la paziente riferisce aggressione avvenuta giorno 11.7.2020 giunge alla nostra osservazione per ricovero in ORL” e, più sotto, sub esito, “ricovero presso otorinolaringoiatria
(Nesima)”.
Quanto all'apporto, in questa sede, delle sentenze sopra evidenziate, osserva questa
Corte che la Cassazione, in materia di rapporti tra processo penale e civile, si è
espressa nel senso che il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (pur priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità del datore di lavoro per la morte del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro) può ricavare elementi di prova dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede,
sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente. E che il giudice civile non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (Cass.
5 lavoro, 21/7/2022, n.22909 e 12/6/2017, n.14570; Cass. civile, II, 29/10/2010,
n.22200).
Nel caso a mani questa Corte ritiene di avere, alla luce di tutto quanto sopra rassegnato, elementi di fatto sufficienti ad affermare la responsabilità del in CP_1
ordine alle lesioni patite dalla e, quindi, la tenutezza al risarcimento. Parte_1
Ai fini della determinazione del quantum questa Corte ha nominato CTU, il quale,
come si legge nella relazione medico-legale del 29.3.2024 ha accertato, sulla base della documentazione medica in atti e della visita, che la ha riportato la Parte_1
frattura delle ossa proprie del naso con residuati di deviazione e dismorfismo di grado lieve del setto nasale nel suo semilato destro nonché di ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare sinistra, con esito cicatriziale visibile a distanza di conversazione, non alterante l'eumorfismo del viso.
L'ausiliario ha accertato la compatibilità delle lesioni con la causa (aggressione)
evidenziata nella documentazione di pronto soccorso e dell'Ospedale.
Di conseguenza, osserva ancora la Corte, la dott.ssa ha accertato Persona_1
che la paziente patì un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 10, di inabilità temporanea parziale nella misura del 75% per altri giorni 10 ed infine ITP
del 50% per ulteriori giorni 10 e che residuano postumi invalidanti permanenti, di interesse esclusivamente estetico valutate, ai sensi delle tabelle allegate alla legge 5
marzo 2001, n. 57, nella misura del 4% di danno biologico.
La quantificazione del risarcimento, osserva la Corte, si deve operare sulla base delle tabelle di Milano e non di quelle relative alle micropermanenti (Cass., III, 7/6/2011,
n. 12408 pure richiamata in Cass., III, 6/7/2020, n.13881).
6 Facendo uso delle ultime tabelle (2024), secondo gli insegnamenti della Cassazione,
a mente della quale il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cass.,
VI - 15/6/2022, n. 19229 e III, 26/9/2016 n. 18773), la Corte determina il risarcimento dovuto alla , che aveva 24 anni all'epoca dei fatti, in Parte_1
complessivi euro 7.321,00 per il danno dinamico relazionale e per la sofferenza soggettiva interiore ed in complessivi euro 2.587,50 per i tre periodi di invalidità
temporanea, calcolato il punto base ad euro 115,00 pro die: quindi, in totale, euro
9.908,50. Tale somma deve essere devalutata alla data del fatto (11.7.2010),
annualmente rivalutata e sulla somma, così determinata, devono essere annualmente applicati gli interessi nella misura di legge. Dalla data della sentenza sono dovuti i soli interessi di legge.
*****
Rimangono, infine, da regolare le spese di giudizio di questo grado e di quello penale svoltosi in Cassazione, a mente della relativa sentenza.
Tenuto conto del principio di soccombenza, della natura dell'attività svolta nonché
del decisum, le spese si pongono a favore di ed a carico di Parte_1
. Controparte_1
Poiché è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia per il Controparte_3
giudizio di Cassazione che per il presente, le dette spese devono corrispondersi allo
Stato in applicazione dell'articolo 133 del D.Lgs. 115/2002.
I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.,
poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, per il presente giudizio
7 valore tra euro 5.200,00 ed 26.000,00, importi medi, tenuto conto dell'attività
effettivamente svolta.
Le spese del giudizio di Cassazione si liquidano in complessivi euro 6.332,00 di cui euro 945,00 per la fase di studio euro 2.646,00 per quella introduttiva ed euro
2.741,00 per la fase decisionale
Le spese del presente giudizio si liquidano in complessivi euro 6.209,00, di cui euro
400,00 per esborsi, euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 1.911,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15% dei compensi), CPA ed
IVA come per legge.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2183/2019 sull'atto di riassunzione proposto da a seguito della sentenza della Parte_1
Suprema Corte di Cassazione, sezione V penale, n. 1535/2019 del 16.04.2019, così
dispone:
- condanna a pagare a euro Controparte_1 Parte_1
9.908,50, devalutati alla data del fatto (11.7.2010), annualmente rivalutati e, sulla somma rivalutata, devono essere annualmente applicati gli interessi nella misura di legge. Dalla data della presente sentenza sono dovuti i soli interessi nella misura di legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio Controparte_1
di Cassazione e del presente, sopra quantificate in complessivi euro 6.332,00 per il giudizio di Cassazione ed euro 6.209,00 per questo grado di lite, oltre il rimborso per
8 spese generali (15% dei compensi), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi, spese tutte da corrispondersi in favore dello Stato ai sensi dell'articolo 133 del
DPR 115/2002.
Così deciso in Catania, il 9 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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