Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
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CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Persona, Famiglia e Minori composta dai sigg. Magistrati: dott.ssa Pagliari Anna Maria Presidente dott. Tilocca Alberto Consigliere relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento di reclamo iscritto al N.R.G. 3188/2024 avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia in data 24-4-2024, comunicata il 29-4-2024, nel procedimento di separazione e divorzio vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Paolo D'Urbano, con indirizzo P.E.C.:
, per procura agli atti del procedimento di primo Email_1 grado – reclamante. E
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Flavio Termentini, con indirizzo P.E.C.: per Email_2 procura agli atti del procedimento di primo grado – reclamata. E Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma – intervenuto. Ritenuto in fatto e hanno contratto matrimonio in data 21-12-1994 e dalla loro Parte_1 CP_1 unione sono nati i figli (26-3-1996), (9-7-1997), (1-3-2008), Per_1 Per_2 Per_3
(18-5-2011). Per_4
Con ricorso depositato il 31-7-2023 ha introdotto il giudizio di separazione e CP_1 divorzio davanti al Tribunale di Civitavecchia e si è costituito proponendo Parte_1 proprie domande.
Il Giudice delegato del Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza pronunciata in data 24-4-
2024, comunicata il 29-4-2024 (e corretta, quanto ai refusi nella identificazione delle parti, con provvedimento del 6-6-2024 dello stesso Giudice), ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha affidato i figli minori e in modo condiviso ad Per_3 Per_4 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella ex casa coniugale, sita in
Ladispoli (RM), via del Granchio n. 6, che ha assegnato alla medesima;
ha disciplinato il diritto di visita paterna;
ha posto a carico di un assegno mensile di euro Parte_1
800,00 per il mantenimento della moglie e di euro 1.600,00 per il mantenimento dei due figli minori (euro 800,00 ciascuno), in entrambi i casi con adeguamento annuale ISTAT, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di CP_1 agosto 2023; ha posto a carico di in misura del 70% (e a carico di Parte_1 CP_1
in misura del 30%) le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori (il
[...] procedimento sarà chiamato in prosecuzione davanti al Tribunale di Civitavecchia alla udienza del 18-4-2025).
ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c. con ricorso iscritto a Parte_1 ruolo in data 13/6/2024 (ma spedito e ricevuto in data 9-5-2024), chiedendo, in riforma della reclamata ordinanza, di revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie e di ridurre la misura dell'assegno di mantenimento per i figli e di rideterminare nella minore misura del 50% le spese straordinarie per i figli.
Si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo;
con atto depositato in data 12- CP_1
11-2024 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo. Ritenuto in diritto
R.G. 3188/2024
Ha motivato il Tribunale, con la ordinanza reclamata, per quello che qui rileva, che CP_1
fa la casalinga, soffre di grave patologia (carcinoma ovarico quarto stadio) che le
[...] impedisce di lavorare;
vive nella ex casa familiare, che è di sua proprietà, però gravata da mutuo cointestato con il marito, con rata mensile di circa euro 2.600,00, che non viene più pagato da diversi mesi, non potendovi adempiere la ricorrente, quando invece prima vi provvedeva il coniuge, e poi anche i familiari;
percepisce pensione di invalidità di euro
840,00 ed in costanza di matrimonio godeva di un discreto tenore di vita mentre ora era sostenuta dai genitori e fratelli, oltre che dai figli maggiorenni, entrambi economicamente autosufficienti;
secondo il resistente lavora come segretaria in uno studio medico un giorno alla settimana.
- ha affermato il Tribunale - è titolare della ditta di ristrutturazioni edilizie Parte_1
DI srls ed è stato titolare di altre imprese edili;
ha un debito erariale di euro 73.345,53, per il quale ha aderito alla “rottamazione”; ha dichiarato di guadagnare circa euro 2.900,00 mensili se pure dagli estratti conti prodotti risultano a suo favore entrate molto rilevanti, in media da euro 4.500,00 ad euro 6.500,00 mensili per bonifici ed utili di società.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale con la ordinanza reclamata ha stabilito a carico di , in favore di , un assegno mensile per il mantenimento Parte_1 CP_1 di quest'ultima di euro 800,00 ed un assegno mensile di euro 1.600,00 (euro 800,00 per ciascuno) per il mantenimento dei due figli ancora minorenni e conviventi con la madre ed il 70% delle spese straordinarie per gli stessi. Sostiene il reclamante – cui resiste che chiede il rigetto del Parte_1 CP_1 reclamo – che a causa della crisi delle vendite immobiliari la società di costruzioni DI srl, di cui era socio, ha cessato l'attività ed egli aveva quindi avviato una attività di impresa di ristrutturazioni edilizie, per il tramite della società DI srls, che tuttavia non poteva assicurare gli stessi introiti della precedente società; che sino a dicembre 2022 egli aveva provveduto al pagamento del mutuo, per euro 2.600,00 circa, della casa familiare di via del Granchio n. 6 in Ladispoli, consistente in una villa unifamiliare di circa 300 mq con ampio giardino, del valore di circa un milione di euro, che la moglie non voleva mettere in vendita per acquistare una abitazione adeguata alle esigente attuali, nonostante le richieste del reclamante;
che egli era fortemente indebitato, essendo gravato del mutuo di euro
436,16 della casa di sua proprietà, sita in Roma, via Castronovo di Sicilia n. 33, dove vivono i suoi genitori, ed era gravato da debiti fiscali per euro 73.345,53, per i quali aveva presentato in data 12-4-2023 richiesta di definizione agevolata (cd. “rottamazione quater”); che la DI srls aveva accumulato debiti di vario genere, per complessivi euro
192.146,02 (pag. 8 atto di reclamo) e la DI srl, non più operativa da molti anni, aveva debiti per euro 107.427,39 (pag. 9 atto di reclamo) e che pertanto egli si era appoggiato per vivere presso la propria sorella;
che invece era impiegata già da diverso tempo CP_1 quale segretaria presso uno studio medico di Ladispoli, percependo uno stipendio, a suo dire, non inferiore ad euro 850,00 mensile, riceveva dai due figli maggiorenni un contributo economico mensile di euro 1.200,00, e percepiva la pensione di invalidità con accompagno di euro 850,00 mensili. Con le note scritte del 29-10-2024 sostiene anche che durante Parte_1 CP_1 la stagione estiva lavora insieme alla figlia presso la reception dello stabilimento Per_2 balneare “Vento” di Ladispoli. Orbene, con il reclamo non pare smentire il quadro patrimoniale e finanziario Parte_1 delle parti per come delineato dal Tribunale con il provvedimento reclamato, intendendo piuttosto mettere in evidenza i debiti accumulati dalle sue società, in quanto sottostimati dal Tribunale, ovvero sopravvenuti, nonché l'esistenza di una idonea capacità retributiva della reclamata;
tutte queste circostanze dovranno di certo essere oggetto di istruttoria nel giudizio di primo grado tuttora in corso;
allo stato, con riferimento agli oneri di mantenimento posti provvisoriamente dal Tribunale con la ordinanza reclamata a carico di , Parte_1
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per il mantenimento sia della moglie che dei figli minori, non sussiste errore manifesto nella decisione del Tribunale, considerato che lo stesso reclamante ha riconosciuto di avere cessato di corrispondere i ratei mensili del mutuo di euro 2.600,00 della ex casa familiare, che invece si era impegnato a pagare, costringendo pertanto la reclamata a dovervi adempiere in modo autonomo, poiché se pure il mutuo era cointestato ad entrambi i coniugi (come ha accertato il Tribunale), l'immobile è stato intestato in proprietà esclusiva alla moglie (pag. 2 atto di reclamo). In conclusione, la necessità per la reclamata di farsi carico dell'obbligo del mutuo mensile della casa di abitazione (per euro 2.600,00), e nel contempo del mantenimento proprio e dei due figli minori conviventi nella stessa abitazione, porta a ritenere equi i provvedimenti assunti provvisoriamente dal Tribunale, laddove è stato stabilito a suo favore un assegno per il proprio mantenimento di euro 800,00 ed un assegno per il mantenimento dei due figli conviventi di euro 1.600,00, oltre il 70% delle spese straordinari per i figli, in un contesto nel quale, appunto, il reclamante aveva assunto l'impegno di corrispondere direttamente le rate del mutuo della casa di abitazione della reclamata e che invece ha cessato di corrispondere sin dal mese di dicembre 2022. Di conseguenza il reclamo va rigettato;
per il principio di soccombenza il reclamante Pt_1
deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento di reclamo in
[...] favore di;
tali spese si liquidano ai sensi del d.m. 13-8-2022 n. 147 e CP_1 successive modifiche (Tabella 12, 3° scaglione) in euro 2.500,00 oltre accessori.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, deve darsi atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il reclamo proposto da e conferma l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Civitavecchia del 24-4-2024, comunicata il 29-4-2024 e corretta con provvedimento del 6-
6-2024;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_1 procedimento di reclamo, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali del 15% come previsto ai sensi dell'art. 2, co. secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
- ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1 l'impugnazione, se dovuto. Si comunichi.
Roma 6-3-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 3188/2024