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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4594/2024 R.G. LAVORO
TRA
EN MA rapp.to e difeso dall'Avv. LETTERA ANGELO MARIA
-ricorrente -
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/04/2024 l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento nonché la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame.
L'Inps si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. AUTIERO VINCENZO) diverso da quello già nominato nella fase dell'ATP (VITAGLIANO SAVERIO).
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 3.4.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è solo parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, la condizione di disabilità richiesta dalla legge per la corresponsione dei benefici ex L.
104/92, art. 3 comma 3, anche se solo con decorrenza dal mese di marzo 2024 (v. CTU, in atti). Non sussiste, invece, il requisito sanitario della indennità di accompagnamento.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è solo parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 ma non quelli per il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente, scritto che: “……Il sig. ME RI è affetto da: vasculopatia cerebrale cronica, incontinenza sfinterica, ipertensione arteriosa, artrosi polidistrettuale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, sindrome ansioso depressiva, obesità.
Il complesso menomativo è di grado grave, ma non realizza i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
realizza i requisiti per la definizione di persona handicappata con connotazione di gravità a partire dal mese di marzo 2024.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
2 Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando il ricorrente invalido al 100 % senza accompagnamento e nella condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L. 104/92
a decorrere da Marzo 2024, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti.
La domanda va, poi, rigettata nella restante parte.
La soccombenza reciproca delle parti e lo spostamento della decorrenza inducono a compensare le spese di lite per l'intero, stante il mancato riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento ed essendo, comunque, il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 intervenuto a partire da data successiva al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a carico dell'Inps
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido al 100 % senza accompagnamento e nella condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex art 3 comma 3 L. 104/92 a decorrere da Marzo
2024;
b) Rigetta la restante parte della domanda;
c) compensa le spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell'INPS.
Si comunichi
Così deciso in Aversa, il 04/04/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4594/2024 R.G. LAVORO
TRA
EN MA rapp.to e difeso dall'Avv. LETTERA ANGELO MARIA
-ricorrente -
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/04/2024 l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento nonché la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame.
L'Inps si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. AUTIERO VINCENZO) diverso da quello già nominato nella fase dell'ATP (VITAGLIANO SAVERIO).
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 3.4.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è solo parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, la condizione di disabilità richiesta dalla legge per la corresponsione dei benefici ex L.
104/92, art. 3 comma 3, anche se solo con decorrenza dal mese di marzo 2024 (v. CTU, in atti). Non sussiste, invece, il requisito sanitario della indennità di accompagnamento.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è solo parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 ma non quelli per il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente, scritto che: “……Il sig. ME RI è affetto da: vasculopatia cerebrale cronica, incontinenza sfinterica, ipertensione arteriosa, artrosi polidistrettuale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, sindrome ansioso depressiva, obesità.
Il complesso menomativo è di grado grave, ma non realizza i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
realizza i requisiti per la definizione di persona handicappata con connotazione di gravità a partire dal mese di marzo 2024.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
2 Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando il ricorrente invalido al 100 % senza accompagnamento e nella condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L. 104/92
a decorrere da Marzo 2024, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti.
La domanda va, poi, rigettata nella restante parte.
La soccombenza reciproca delle parti e lo spostamento della decorrenza inducono a compensare le spese di lite per l'intero, stante il mancato riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento ed essendo, comunque, il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 intervenuto a partire da data successiva al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a carico dell'Inps
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido al 100 % senza accompagnamento e nella condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex art 3 comma 3 L. 104/92 a decorrere da Marzo
2024;
b) Rigetta la restante parte della domanda;
c) compensa le spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell'INPS.
Si comunichi
Così deciso in Aversa, il 04/04/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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