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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LU
PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1783/2021 di R.G. avente ad oggetto: titoli di credito
TRA
(CF C.F. 1 Parte_2 Parte_1
(CF: Codice Fiscale_2 , rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Manzi, giusta procura in atti, domiciliati come in atti;
ATTORI
E
(CF P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Bartolomeo Francesco, giusta procura in atti,
domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.09.2025 in cui la causa è stata presa in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti assumevano di essere titolari dei seguenti buoni postali fruttiferi: n. 09.756.653.12 di lire 1.000.000; n. 09.756.655.12 di lire 1.000.000; n. 09.756.656.12 di lire 1.000.000; n. 09.756.654.12 di lire 1.000.000; n.
01.221.797.14 di lire 1.000.000; n. 01.221.796.14 di lire 1.000.000, tutti emessi dall'ufficio postale di San PP Vesuviano in data 22.10.1996.
Sostenevano che solo nell'anno 2020 si avvedevano che sui predetti titoli era apposto un timbro, del tutto illeggibile, dal quale non era possibile desumere con chiarezza la serie di appartenenza né la data di scadenza;
deducevano che, in ragione di tale circostanza gli stessi non avevano potuto esercitare il proprio diritto al rimborso entro il termine di prescrizione e che, peraltro, il reclamo, proposto in data 10.11.2020 veniva rigettato sul presupposto della intervenuta prescrizione.
Pertanto, non avendo potuto esercitare il diritto di rimborso per non essere stati messi nella condizione di farlo da parte della convenuta chiedevano di considerare come non maturato il termine di prescrizione con conseguente condanna di CP_1 al pagamento della somma di € 37.183,52.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni, nonché l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, concludendo per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Nel merito la domanda va rigettata per i motivi di seguito indicati. La controversia concerne come innanzi accennato dei buoni fruttiferi postali che
-
secondo la prospettazione degli attori risulterebbero illeggibili in alcuni elementi essenziali, tra cui la serie di appartenenza e come tali non sottoponibili al regime di prescrizione dedotto dalle CP_1 che li farebbe rientrare nella serie AE.
Al fine di individuare la disciplina applicabile, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia di buoni fruttiferi postali (sentenza a Sezioni Unite n. 3963
dell'11.02.19, per molti versi in continuità con il precedente della medesima Corte a sezioni Unite n. 13979/07) la quale (in fattispecie difforme da quella oggetto del presente giudizio, ma con principi applicabili per identità di ratio), ha ribadito la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione, sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 1
n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass. Civ. Sezioni Unite, citata, n. 13979 del 15 giugno
2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio 2017), con la conseguenza che ad essi non trovano applicazione i principi dell'autonomia causale, della letteralità e dell'incorporazione (Cass., sent. n. 27809/2005; Cass., Sez. Un., sent. n. 13979/2007).
Ciò comporta che “la regolamentazione del rapporto contrattuale connesso ai titoli in oggetto non necessariamente va desunta interamente dal titolo, ma ben può ricavarsi dalla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, i quali sono idonei ad integrare, anche in itinere, il contenuto del contratto "ab externo", secondo la previsione dell'art. 1339 c.c." (in tal senso, Tribunale di
Napoli, sent. n. 10589 del 2022).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, i buoni in oggetto (serie AE)
divenivano infruttiferi alla scadenza dell'ottavo ovvero del dodicesimo anno, in forza dell'art. 9 del D.M. del 13.10.1995, a mente del quale: “i buoni della nuova serie speciale avranno durata di otto o dodici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso”.
Quanto al termine di prescrizione, la disciplina sopra citata deve essere integrata con quanto disposto dal Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 19 dicembre 2000, recante "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di nuove serie di buoni", tra cui rientrano anche i buoni postali contraddistinti dalla sigla “AE”. In particolare, l'art. 8, comma 1, del
Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del
19 dicembre 2000 (pubblicato G.U. 27 dicembre 2000, n. 300) ha modificato il termine prescrizionale (in senso più favorevole al possessore), da 5 a 10 anni, stabilendo che: "i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo". Inoltre, a norma dell'art. 10, comma 2: “le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente".
Pertanto, sulla base delle disposizioni de quo, i buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie "AE", possono essere liquidati alla scadenza del dodicesimo anno successivo a quello di emissione, iniziando a partire da tale scadenza a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso.
In ordine alla corretta individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione, la Corte di Cassazione, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto buoni fruttiferi appartenenti alla stessa tipologia di quello oggetto di causa (a termine),
ha stabilito che: "l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1,
d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto,
con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi) (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33631/2024 del 20/12/2024; Cass. Civ. n.
19243 del 07.07.2023).
Nel caso di specie, il termine decennale di prescrizione dei buoni fruttiferi oggetto di giudizio, emessi in data 22.10.1996, decorre dal giorno successivo alla scadenza del dodicesimo anno dalla emissione.
Pertanto, essendo stati emessi il 22.10.1996, scadenza fruttuosità il 22.10.2008, ultima data rimborsabile il 22.10.2018, risultano prescritti in data 23.10.2018. Invero, entro detto termine gli attori non si sono attivati al fine di far valere il loro diritto alla riscossione della somma portata dai titoli di credito, né risulta alcun atto interruttivo della prescrizione;
gli stessi attori, infatti, danno atto di aver richiesto per la prima volta il rimborso/reclamo nel 2020.
Né può in alcun modo rilevare ai fini della individuazione di un diverso dies a quo,
secondo quanto dedotto dagli attori, la circostanza che il timbro apposto sul titolo fosse illeggibile (circostanza che avrebbe, stando alla prospettazione degli attori, impedito loro di avere contezza della relativa decorrenza del termine di prescrizione).
Sotto tale aspetto, infatti, occorre darsi atto che “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (cfr. Cass. 22072/2018,
Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021).
La mancata conoscenza da parte degli attori dell'effettiva scadenza del buono non può,
dunque, avere alcun effetto ex art. 2935 c.c. sull'inizio del termine di prescrizione,
atteso che, anche a prescindere dalla conoscenza soggettiva del termine di scadenza, il diritto al rimborso era concretamente esercitabile dal possessore nei tempi e nei modi stabiliti dalla disciplina prevista dai decreti ministeriali.
Ed infatti, come indicato in precedenza, il principio di eterointegrazione della disciplina dei buoni fruttiferi postali (che impone di integrare la disciplina indicata sul buono con i decreti ministeriali di istituzione delle relative categorie) determina, altresì, “l'onere per il
titolare di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo,
verificando l'esatta scadenza ed il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi" (in tal senso, Tribunale di Napoli, sent. n.
10589 del 2022), tenuto conto, peraltro, che "tali informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di e di o dal D.M. Ministero delParte_3
Tesoro che aveva regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale".
Ed infatti, i decreti ministeriali costituiscono la disciplina normativa fondamentale cui fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi, anche a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte di CP_1
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti, versata tra l'altro in fotocopia è
possibile leggere che i buoni siano sottoposti ad una scadenza di esigibilità; ciò è
dimostrato dalla dicitura “a termine" apposta sia in alto a destra sul fronte sia a tergo, a latere della data di emissione e pertanto i relativi rendimenti sono strettamente individuati in relazione alla tipologia del buono ed alla data di emissione, senza possibilità alcuna di negoziazione in ordine agli stessi.
Del resto, gli attori si sono limitati al deposito delle copie fotostatiche dei buoni omettendone l'allegazione in originale e rendendo altresì più gravosa l'opera di decodificazione della stampigliatura, poco leggibile per il trascorrere degli anni.
Per tali motivi, la domanda di rimborso non può trovare accoglimento per intervenuta prescrizione del relativo diritto.
La sussistenza di significativi contrasti nella giurisprudenza di merito in ordine alle questioni trattate, testimoniata dai precedenti richiamati da entrambe le parti, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio tra le parti ex art. 92
c.p.c. (nella versione conseguente alla versione della Corte Costituzionale n. 77 del
2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
LU PA, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n
1783/2021 di R.G., così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa LU PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LU
PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1783/2021 di R.G. avente ad oggetto: titoli di credito
TRA
(CF C.F. 1 Parte_2 Parte_1
(CF: Codice Fiscale_2 , rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Manzi, giusta procura in atti, domiciliati come in atti;
ATTORI
E
(CF P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Bartolomeo Francesco, giusta procura in atti,
domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.09.2025 in cui la causa è stata presa in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti assumevano di essere titolari dei seguenti buoni postali fruttiferi: n. 09.756.653.12 di lire 1.000.000; n. 09.756.655.12 di lire 1.000.000; n. 09.756.656.12 di lire 1.000.000; n. 09.756.654.12 di lire 1.000.000; n.
01.221.797.14 di lire 1.000.000; n. 01.221.796.14 di lire 1.000.000, tutti emessi dall'ufficio postale di San PP Vesuviano in data 22.10.1996.
Sostenevano che solo nell'anno 2020 si avvedevano che sui predetti titoli era apposto un timbro, del tutto illeggibile, dal quale non era possibile desumere con chiarezza la serie di appartenenza né la data di scadenza;
deducevano che, in ragione di tale circostanza gli stessi non avevano potuto esercitare il proprio diritto al rimborso entro il termine di prescrizione e che, peraltro, il reclamo, proposto in data 10.11.2020 veniva rigettato sul presupposto della intervenuta prescrizione.
Pertanto, non avendo potuto esercitare il diritto di rimborso per non essere stati messi nella condizione di farlo da parte della convenuta chiedevano di considerare come non maturato il termine di prescrizione con conseguente condanna di CP_1 al pagamento della somma di € 37.183,52.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni, nonché l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, concludendo per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Nel merito la domanda va rigettata per i motivi di seguito indicati. La controversia concerne come innanzi accennato dei buoni fruttiferi postali che
-
secondo la prospettazione degli attori risulterebbero illeggibili in alcuni elementi essenziali, tra cui la serie di appartenenza e come tali non sottoponibili al regime di prescrizione dedotto dalle CP_1 che li farebbe rientrare nella serie AE.
Al fine di individuare la disciplina applicabile, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia di buoni fruttiferi postali (sentenza a Sezioni Unite n. 3963
dell'11.02.19, per molti versi in continuità con il precedente della medesima Corte a sezioni Unite n. 13979/07) la quale (in fattispecie difforme da quella oggetto del presente giudizio, ma con principi applicabili per identità di ratio), ha ribadito la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione, sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 1
n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass. Civ. Sezioni Unite, citata, n. 13979 del 15 giugno
2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio 2017), con la conseguenza che ad essi non trovano applicazione i principi dell'autonomia causale, della letteralità e dell'incorporazione (Cass., sent. n. 27809/2005; Cass., Sez. Un., sent. n. 13979/2007).
Ciò comporta che “la regolamentazione del rapporto contrattuale connesso ai titoli in oggetto non necessariamente va desunta interamente dal titolo, ma ben può ricavarsi dalla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, i quali sono idonei ad integrare, anche in itinere, il contenuto del contratto "ab externo", secondo la previsione dell'art. 1339 c.c." (in tal senso, Tribunale di
Napoli, sent. n. 10589 del 2022).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, i buoni in oggetto (serie AE)
divenivano infruttiferi alla scadenza dell'ottavo ovvero del dodicesimo anno, in forza dell'art. 9 del D.M. del 13.10.1995, a mente del quale: “i buoni della nuova serie speciale avranno durata di otto o dodici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso”.
Quanto al termine di prescrizione, la disciplina sopra citata deve essere integrata con quanto disposto dal Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 19 dicembre 2000, recante "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di nuove serie di buoni", tra cui rientrano anche i buoni postali contraddistinti dalla sigla “AE”. In particolare, l'art. 8, comma 1, del
Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del
19 dicembre 2000 (pubblicato G.U. 27 dicembre 2000, n. 300) ha modificato il termine prescrizionale (in senso più favorevole al possessore), da 5 a 10 anni, stabilendo che: "i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo". Inoltre, a norma dell'art. 10, comma 2: “le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente".
Pertanto, sulla base delle disposizioni de quo, i buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie "AE", possono essere liquidati alla scadenza del dodicesimo anno successivo a quello di emissione, iniziando a partire da tale scadenza a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso.
In ordine alla corretta individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione, la Corte di Cassazione, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto buoni fruttiferi appartenenti alla stessa tipologia di quello oggetto di causa (a termine),
ha stabilito che: "l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1,
d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto,
con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi) (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33631/2024 del 20/12/2024; Cass. Civ. n.
19243 del 07.07.2023).
Nel caso di specie, il termine decennale di prescrizione dei buoni fruttiferi oggetto di giudizio, emessi in data 22.10.1996, decorre dal giorno successivo alla scadenza del dodicesimo anno dalla emissione.
Pertanto, essendo stati emessi il 22.10.1996, scadenza fruttuosità il 22.10.2008, ultima data rimborsabile il 22.10.2018, risultano prescritti in data 23.10.2018. Invero, entro detto termine gli attori non si sono attivati al fine di far valere il loro diritto alla riscossione della somma portata dai titoli di credito, né risulta alcun atto interruttivo della prescrizione;
gli stessi attori, infatti, danno atto di aver richiesto per la prima volta il rimborso/reclamo nel 2020.
Né può in alcun modo rilevare ai fini della individuazione di un diverso dies a quo,
secondo quanto dedotto dagli attori, la circostanza che il timbro apposto sul titolo fosse illeggibile (circostanza che avrebbe, stando alla prospettazione degli attori, impedito loro di avere contezza della relativa decorrenza del termine di prescrizione).
Sotto tale aspetto, infatti, occorre darsi atto che “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (cfr. Cass. 22072/2018,
Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021).
La mancata conoscenza da parte degli attori dell'effettiva scadenza del buono non può,
dunque, avere alcun effetto ex art. 2935 c.c. sull'inizio del termine di prescrizione,
atteso che, anche a prescindere dalla conoscenza soggettiva del termine di scadenza, il diritto al rimborso era concretamente esercitabile dal possessore nei tempi e nei modi stabiliti dalla disciplina prevista dai decreti ministeriali.
Ed infatti, come indicato in precedenza, il principio di eterointegrazione della disciplina dei buoni fruttiferi postali (che impone di integrare la disciplina indicata sul buono con i decreti ministeriali di istituzione delle relative categorie) determina, altresì, “l'onere per il
titolare di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo,
verificando l'esatta scadenza ed il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi" (in tal senso, Tribunale di Napoli, sent. n.
10589 del 2022), tenuto conto, peraltro, che "tali informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di e di o dal D.M. Ministero delParte_3
Tesoro che aveva regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale".
Ed infatti, i decreti ministeriali costituiscono la disciplina normativa fondamentale cui fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi, anche a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte di CP_1
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti, versata tra l'altro in fotocopia è
possibile leggere che i buoni siano sottoposti ad una scadenza di esigibilità; ciò è
dimostrato dalla dicitura “a termine" apposta sia in alto a destra sul fronte sia a tergo, a latere della data di emissione e pertanto i relativi rendimenti sono strettamente individuati in relazione alla tipologia del buono ed alla data di emissione, senza possibilità alcuna di negoziazione in ordine agli stessi.
Del resto, gli attori si sono limitati al deposito delle copie fotostatiche dei buoni omettendone l'allegazione in originale e rendendo altresì più gravosa l'opera di decodificazione della stampigliatura, poco leggibile per il trascorrere degli anni.
Per tali motivi, la domanda di rimborso non può trovare accoglimento per intervenuta prescrizione del relativo diritto.
La sussistenza di significativi contrasti nella giurisprudenza di merito in ordine alle questioni trattate, testimoniata dai precedenti richiamati da entrambe le parti, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio tra le parti ex art. 92
c.p.c. (nella versione conseguente alla versione della Corte Costituzionale n. 77 del
2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
LU PA, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n
1783/2021 di R.G., così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa LU PA