Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
La dott.ssa Adele Pipitone, all'esito del termine concesso alle parti per il deposito di note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. provvede al deposito telematico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del provvedimento che segue
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa iscritta al n. 2026 del 2023 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antony Lavigna Attrice - opponente E (P. Iva ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo Controparte_1 P.IVA_1
ed Andrea Ornati
Convenuta-opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Deve essere dichiarata l'improcedibilità della presente domanda giudiziale, con conseguente revoca del d.i n. 893/2021, emesso in data 21.12.2021 dal Tribunale di Trapani.
L'esame del merito dei motivi di opposizione, come proposti, deve essere necessariamente anticipato dalla trattazione di una questione pregiudiziale ed assorbente relativa alla procedibilità della domanda, in assenza del mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista ratione materiae.
All'udienza di prima comparizione del 20.03.2024 il g.i., rilevato il mancato avvio del procedimento di mediazione, previsto ex lege quale condizione di procedibilità dell'azione,
Accadeva che, all'udienza fissata del 02.10.2024 il g.i. accertava il mancato esperimento della mediazione, prevista come condizione di procedibilità.
La questione richiede, allora, il richiamo dei precedenti giurisprudenziali che hanno riguardato la valenza della condizione di procedibilità nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, allorquando la materia rientri fra quelle per cui, ex lege, la mediazione venga prescritta quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nonché, ancor più, sul soggetto che risulta essere onerato ad avviare il procedimento di mediazione.
Come è noto, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia
di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e
sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione (art. 5, comma 1 bis D.Lgs. 28/2010).
Il procedimento di mediazione non è obbligatorio e, pertanto, non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, tra gli altri: a) nei procedimenti per ingiunzione,
inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5, comma 4, D.Lgs. 28/2010).
Ciò sta a significare che l'obbligatorietà della mediazione nei procedimenti di ingiunzione non è esclusa tout court ma rimane latente, nel senso che diverrà attuale nella fase,
eventuale, dell'opposizione e, precisamente, dopo la prima udienza, deputata, tra l'altro, alla concessione dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. ovvero l'assegnazione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto o, se già concessa, la sua eventuale sospensione.
È noto il dibattito giurisprudenziale che ne è seguito, in questi anni, su quale parte avesse l'obbligo di promuovere il giudizio di mediazione, ovvero, se l'onere di esperire il procedimento di mediazione rimanga in capo all'opponente – convenuto in senso sostanziale – ovvero in capo all'opposto – attore in senso sostanziale, giungendosi a conclusioni diametralmente opposte.
La questione non è secondaria, considerato che il mancato esperimento della mediazione comporta conseguenze irreversibili e che, a seconda del soggetto su cui grava, possono tradursi nella conferma o, viceversa, nella revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La giurisprudenza di merito si è dimostrata oltre modo ondivaga, facendo ricadere l'anzidetto onere talvolta in capo all'opponente altre volte in capo al medesimo opposto.
Da ultimo, ponendosi con ciò fine a diverse pronunce e contrastanti orientamenti, la
Suprema Corte con pronuncia a Sezioni Unite N. 19596/2020 ha affermato il principio – cui si era già uniformata la giurisprudenza di questo Tribunale - per cui nelle controversie soggette
a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi
vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di
opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del
decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne
consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis
conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel presente giudizio si è detto che il procuratore di parte opponente ha rilevato, già alla prima udienza utile – reiterando la suddetta eccezione anche nelle note di trattazione scritta depositate - il mancato avvio del procedimento di mediazione, che implica, per quanto sopra argomentato, l'improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. In ragione dell'adesione di parte opposta all'eccezione di improcedibilità, come dichiarato nelle note scritte depositate, sussistono giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda proposta;
- revoca il d.i. n.893/2021, emesso in data 21.12.2021 dal Tribunale di Trapani;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 16.4.2025
La Giudice dott.ssa Adele Pipitone