TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/12/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 328/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 328/2024 R.G., promosso da
(codice fiscale ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
3.5.1968, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Dario Fazio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
5.4.1974, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Francesco Favi, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Elisa Miccichè giusta procura in atti;
RESISTENTE visto il parere del pubblico ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 13.6.2019 le parti sopraindicate convenivano la loro separazione personale e, per quel che rileva in questa sede, disciplinavano la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo liberi accordi, da esercitarsi tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli (nato il [...]) ed (nato il [...]), e prevedevano Per_1 Per_2
l'obbligo in capo a di versare a la somma mensile di Parte_1 Controparte_1 euro 750,00, di cui euro 350,00 per il mantenimento di ciascun figlio ed euro 50,00 per il mantenimento della moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 25.1.2024, allegava circostanze Parte_1 sopravvenute rispetto al momento della separazione e, per tale ragione, domandava di meglio regolamentare le condizioni relative ai tempi e alle modalità di esercizio del diritto di visita dei figli e di ridurre l'entità dell'assegno di mantenimento.
Più nel dettaglio, il ricorrente lamentava che, a causa della condotta ostruzionistica tenuta dalla , non riusciva ad esercitare in maniera regolare il diritto di visita nei confronti CP_1 dei figli, che vedeva sempre più di rado.
Sotto l'aspetto economico rappresentava che, rispetto al tempo dell'accordo di separazione, il proprio stipendio aveva subito una riduzione, passando dall'importo mensile di euro 1.467,47 (percepito nel 2019) alla inferiore somma di circa euro 1.000,00, ed aggiungeva di essere gravato da due prestiti.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 17.7.2024 si costituiva in giudizio , la quale contestava le circostanze allegate da controparte, Controparte_1 osservando per un verso che quest'ultimo non aveva provato la contrazione reddituale lamentata e, per altro verso, che i prestiti menzionati erano stati contratti prima del raggiungimento dell'accordo in sede di separazione dei coniugi.
In ordine, poi, all'esercizio del diritto di visita paterno, la accusava l'ex marito di CP_1 avere adottato una condotta poco collaborativa e disinteressata, negando di avere ella mai posto in essere comportamenti finalizzati ad ostacolare il diritto dei figli al mantenimento di un rapporto continuativo con l'altro genitore.
La controversia veniva istruita in via documentale e, con decreto del 31.10.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., veniva posta dal giudice relatore dinanzi al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente rileva il Collegio che il figlio primogenito della coppia nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età, ragion per cui la statuizione in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario deve essere resa solo con riferimento al minore Per_2
Ciò posto e passando al merito, preso atto che entrambe le parti hanno manifestato difficoltà in ordine all'effettivo esercizio del diritto di visita paterno, la domanda in punto avanzata da va senz'altro accolta, anche al fine di garantire un regolare Parte_1 ed equilibrato andamento dei rapporti padre-figlio.
Tenuto conto della distanza che intercorre tra la residenza del minore (Palazzolo Acreide)
e quella del ricorrente (Augusta) e degli impegni di di natura scolastica, va Per_2 disposto che il ricorrente potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi settimanali dalle 17.00 alle 21.00 e, a weekend alternati, dalle ore 18.00 di venerdì e sino alle ore 20.00 della domenica;
per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il 24 e il 25 dicembre con il 31 dicembre e l'1 gennaio;
per due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del minore ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e per la festa del papà.
3. Non può invece ritenersi meritevole di accoglimento la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento avanzata dal , mancando circostanze sopravvenute Pt_1 rispetto al momento in cui è stato sottoscritto l'accordo di negoziazione assistita del
13.6.2019.
Sul punto bisogna rilevare che i documenti versati in atti dal ricorrente non appaiono idonei a comprovare l'avveramento di una contrazione reddituale.
Partendo dalla preliminare considerazione che le buste paga offrono una visione parziale dell'effettiva capacità economica dell'obbligato, perché fotografano il reddito limitatamente alle mensilità cui si riferiscono, va in ogni caso evidenziato che le dichiarazioni fiscali (modelli 730) prodotte dallo stesso ricorrente restituiscono l'immagine di una condizione reddituale rimasta, in realtà, sostanzialmente invariata (cfr. modelli 730 allegati al ricorso introduttivo).
A tanto va aggiunto che i prestiti menzionati in seno al ricorso erano già stati contratti dal ricorrente prima del raggiungimento dell'accordo in sede di separazione e, quanto ad eventuali finanziamenti (in ogni caso non provati) contratti successivamente per far fronte al ripianamento del debito azionato dalla resistente mediante procedure esecutive, è fin troppo chiaro che non possono assumere rilevanza ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento già disposto, trattandosi di oneri passivi eziologicamente collegati all'inadempimento proprio degli obblighi economici stabiliti in sede di negoziazione assistita.
Senza recesso da quanto appena considerato – di per sé sufficiente al rigetto della domanda – va altresì evidenziato che, essendo decorsi 5 anni dalla negoziazione assistita alla data di deposito del ricorso introduttivo di questo procedimento, le esigenze di natura economica dei figli della coppia devono ritenersi verosimilmente aumentate, sicchè
l'importo stabilito in sede di separazione appare a maggior ragione congruo e proporzionato al loro sostentamento e non può essere ridotto.
Per quanto sopra, la domanda di riduzione del contributo economico di mantenimento formulata da va rigettata. Parte_1
4. Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese di lite vanno compensate per la metà e, per la restante metà, poste a carico del ricorrente in quanto parzialmente soccombente.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato) secondo valori compresi tra il minimo e il medio per tutte le fasi di giudizio, ad eccezione di quella di trattazione, la quale è determinata al valore minimo, in considerazione del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
Con la precisazione che, essendo ammessa al patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato, il pagamento dovrà essere eseguito dal ricorrente in favore dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui all'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 13.6.2019: accoglie parzialmente la domanda introduttiva e, per l'effetto, regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva;
rigetta nel resto;
compensa per la metà le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 5.261,00, e condanna a corrispondere in favore dell'Erario la restante metà, pari ad Parte_1 euro 2.630,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 328/2024 R.G., promosso da
(codice fiscale ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
3.5.1968, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Dario Fazio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
5.4.1974, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Francesco Favi, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Elisa Miccichè giusta procura in atti;
RESISTENTE visto il parere del pubblico ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 13.6.2019 le parti sopraindicate convenivano la loro separazione personale e, per quel che rileva in questa sede, disciplinavano la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo liberi accordi, da esercitarsi tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli (nato il [...]) ed (nato il [...]), e prevedevano Per_1 Per_2
l'obbligo in capo a di versare a la somma mensile di Parte_1 Controparte_1 euro 750,00, di cui euro 350,00 per il mantenimento di ciascun figlio ed euro 50,00 per il mantenimento della moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 25.1.2024, allegava circostanze Parte_1 sopravvenute rispetto al momento della separazione e, per tale ragione, domandava di meglio regolamentare le condizioni relative ai tempi e alle modalità di esercizio del diritto di visita dei figli e di ridurre l'entità dell'assegno di mantenimento.
Più nel dettaglio, il ricorrente lamentava che, a causa della condotta ostruzionistica tenuta dalla , non riusciva ad esercitare in maniera regolare il diritto di visita nei confronti CP_1 dei figli, che vedeva sempre più di rado.
Sotto l'aspetto economico rappresentava che, rispetto al tempo dell'accordo di separazione, il proprio stipendio aveva subito una riduzione, passando dall'importo mensile di euro 1.467,47 (percepito nel 2019) alla inferiore somma di circa euro 1.000,00, ed aggiungeva di essere gravato da due prestiti.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 17.7.2024 si costituiva in giudizio , la quale contestava le circostanze allegate da controparte, Controparte_1 osservando per un verso che quest'ultimo non aveva provato la contrazione reddituale lamentata e, per altro verso, che i prestiti menzionati erano stati contratti prima del raggiungimento dell'accordo in sede di separazione dei coniugi.
In ordine, poi, all'esercizio del diritto di visita paterno, la accusava l'ex marito di CP_1 avere adottato una condotta poco collaborativa e disinteressata, negando di avere ella mai posto in essere comportamenti finalizzati ad ostacolare il diritto dei figli al mantenimento di un rapporto continuativo con l'altro genitore.
La controversia veniva istruita in via documentale e, con decreto del 31.10.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., veniva posta dal giudice relatore dinanzi al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente rileva il Collegio che il figlio primogenito della coppia nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età, ragion per cui la statuizione in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario deve essere resa solo con riferimento al minore Per_2
Ciò posto e passando al merito, preso atto che entrambe le parti hanno manifestato difficoltà in ordine all'effettivo esercizio del diritto di visita paterno, la domanda in punto avanzata da va senz'altro accolta, anche al fine di garantire un regolare Parte_1 ed equilibrato andamento dei rapporti padre-figlio.
Tenuto conto della distanza che intercorre tra la residenza del minore (Palazzolo Acreide)
e quella del ricorrente (Augusta) e degli impegni di di natura scolastica, va Per_2 disposto che il ricorrente potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi settimanali dalle 17.00 alle 21.00 e, a weekend alternati, dalle ore 18.00 di venerdì e sino alle ore 20.00 della domenica;
per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il 24 e il 25 dicembre con il 31 dicembre e l'1 gennaio;
per due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del minore ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e per la festa del papà.
3. Non può invece ritenersi meritevole di accoglimento la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento avanzata dal , mancando circostanze sopravvenute Pt_1 rispetto al momento in cui è stato sottoscritto l'accordo di negoziazione assistita del
13.6.2019.
Sul punto bisogna rilevare che i documenti versati in atti dal ricorrente non appaiono idonei a comprovare l'avveramento di una contrazione reddituale.
Partendo dalla preliminare considerazione che le buste paga offrono una visione parziale dell'effettiva capacità economica dell'obbligato, perché fotografano il reddito limitatamente alle mensilità cui si riferiscono, va in ogni caso evidenziato che le dichiarazioni fiscali (modelli 730) prodotte dallo stesso ricorrente restituiscono l'immagine di una condizione reddituale rimasta, in realtà, sostanzialmente invariata (cfr. modelli 730 allegati al ricorso introduttivo).
A tanto va aggiunto che i prestiti menzionati in seno al ricorso erano già stati contratti dal ricorrente prima del raggiungimento dell'accordo in sede di separazione e, quanto ad eventuali finanziamenti (in ogni caso non provati) contratti successivamente per far fronte al ripianamento del debito azionato dalla resistente mediante procedure esecutive, è fin troppo chiaro che non possono assumere rilevanza ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento già disposto, trattandosi di oneri passivi eziologicamente collegati all'inadempimento proprio degli obblighi economici stabiliti in sede di negoziazione assistita.
Senza recesso da quanto appena considerato – di per sé sufficiente al rigetto della domanda – va altresì evidenziato che, essendo decorsi 5 anni dalla negoziazione assistita alla data di deposito del ricorso introduttivo di questo procedimento, le esigenze di natura economica dei figli della coppia devono ritenersi verosimilmente aumentate, sicchè
l'importo stabilito in sede di separazione appare a maggior ragione congruo e proporzionato al loro sostentamento e non può essere ridotto.
Per quanto sopra, la domanda di riduzione del contributo economico di mantenimento formulata da va rigettata. Parte_1
4. Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese di lite vanno compensate per la metà e, per la restante metà, poste a carico del ricorrente in quanto parzialmente soccombente.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato) secondo valori compresi tra il minimo e il medio per tutte le fasi di giudizio, ad eccezione di quella di trattazione, la quale è determinata al valore minimo, in considerazione del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
Con la precisazione che, essendo ammessa al patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato, il pagamento dovrà essere eseguito dal ricorrente in favore dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui all'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 13.6.2019: accoglie parzialmente la domanda introduttiva e, per l'effetto, regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva;
rigetta nel resto;
compensa per la metà le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 5.261,00, e condanna a corrispondere in favore dell'Erario la restante metà, pari ad Parte_1 euro 2.630,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011