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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1194/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAFFEI FABIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13653/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Mauro Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000290916000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 907/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23.06.2025 e depositato il 16.07.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 00002909 16 000, notificata in data 23.04.2025, con cui gli veniva richiesto il pagamento di € 335,11 a titolo di Tassa Automobilistica per l'annualità 2019
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. A sostegno della propria tesi, ha dedotto che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, il termine di prescrizione triennale, decorrente dall'anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato, sarebbe spirato il 31 dicembre 2023. Ha inoltre lamentato che l'Ente impositore non avesse fornito alcuna prova di atti interruttivi notificati entro tale data.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-NE (AdER), la quale ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi antecedenti la consegna del ruolo, quale la prescrizione maturata prima di tale momento, sostenendo che tali doglianze debbano essere rivolte esclusivamente nei confronti dell'ente impositore.
La Regione Campania, sebbene ritualmente vocata in giudizio, non si è costituita e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa è stata posta in decisione sulla base degli atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il motivo centrale della controversia attiene all'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2019.
La disciplina di riferimento è costituita dall'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, il quale stabilisce che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale termine triennale inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato (Cass. Civ., Sez. 5, N. 10166 del 16-04-2024; Cass. Civ., Sez.
5, N. 34833 del 13-12-20239. Nel caso di specie, trattandosi della tassa automobilistica per l'anno 2019, il cui pagamento doveva essere eseguito entro il 31 gennaio 2020, il termine triennale di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2021.
L'effetto interruttivo della prescrizione può essere prodotto solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore (es. avviso di accertamento) e che sia stato regolarmente notificato al contribuente prima della scadenza del termine. L'onere di provare l'esistenza e la regolare notifica di tali atti interruttivi grava sull'ente impositore, quale titolare del credito (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n.
11090/2023; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 2383/20249.
Nel presente giudizio, la Regione Campania, unico soggetto titolare del potere impositivo e onerato della prova, è rimasta contumace, non depositando alcun documento idoneo a dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione. La mera indicazione, nella cartella di pagamento, degli estremi di un presunto avviso di accertamento notificato il 13/10/2022, in assenza della produzione in giudizio della relativa prova di avvenuta e regolare notificazione, non è idonea a dimostrare l'effettiva interruzione del termine prescrizionale, rimanendo una mera allegazione di parte priva di valore probatorio.
Occorre valutare l'impatto della normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19. In particolare,
l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 (85 giorni). Successivamente, l'art. 68 dello stesso decreto ha esteso la sospensione dei termini per le attività di riscossione fino al 31 agosto 2021 .
Tali periodi di sospensione, per un totale di 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), comportano, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, richiamato dalle norme citate, un corrispondente slittamento in avanti dei termini di prescrizione e decadenza .
Applicando tale sospensione al caso di specie, il termine di prescrizione ordinario, che sarebbe scaduto il
31 dicembre 2023, deve essere prorogato di 542 giorni. Ne consegue che il termine ultimo per l'ente impositore per notificare un atto interruttivo o per l'agente della riscossione per notificare la cartella di pagamento (in assenza di atti presupposti) è stato posticipato a circa metà del 2025.
Tuttavia, tale proroga non sana il vizio procedimentale e probatorio che inficia la pretesa creditoria. La sospensione dei termini, infatti, concede all'Amministrazione un lasso di tempo maggiore per esercitare correttamente la propria azione, ma non la esonera dall'onere di provare di averlo fatto.
Nel caso in esame, la Regione Campania, pur beneficiando di un termine di prescrizione più lungo, non ha dimostrato in giudizio di aver notificato alcun atto interruttivo. La sua contumacia ha impedito a questa Corte di verificare la tempestività e la regolarità di qualsiasi atto presupposto alla cartella. Pertanto, in assenza di prova contraria, si deve ritenere che nessun atto idoneo a interrompere la prescrizione sia stato validamente notificato al contribuente prima della cartella impugnata.
Di conseguenza, il diritto della Regione Campania alla riscossione del tributo per l'anno 2019 deve considerarsi estinto per prescrizione, non essendo stata fornita la prova di un'interruzione valida nel termine triennale, come esteso dalla normativa emergenziale. La cartella di pagamento, notificata il 23.04.2025, risulta pertanto illegittima in quanto fondata su un credito non più esigibile.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'AdER deve essere respinta, essendo l'agente della riscossione parte necessaria del giudizio in cui si contesta la legittimità della cartella da esso notificata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione XV, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 071 2025 00002909 16 000.
Condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-NE, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 200,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAFFEI FABIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13653/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Mauro Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000290916000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 907/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23.06.2025 e depositato il 16.07.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 00002909 16 000, notificata in data 23.04.2025, con cui gli veniva richiesto il pagamento di € 335,11 a titolo di Tassa Automobilistica per l'annualità 2019
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. A sostegno della propria tesi, ha dedotto che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, il termine di prescrizione triennale, decorrente dall'anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato, sarebbe spirato il 31 dicembre 2023. Ha inoltre lamentato che l'Ente impositore non avesse fornito alcuna prova di atti interruttivi notificati entro tale data.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-NE (AdER), la quale ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi antecedenti la consegna del ruolo, quale la prescrizione maturata prima di tale momento, sostenendo che tali doglianze debbano essere rivolte esclusivamente nei confronti dell'ente impositore.
La Regione Campania, sebbene ritualmente vocata in giudizio, non si è costituita e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa è stata posta in decisione sulla base degli atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il motivo centrale della controversia attiene all'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2019.
La disciplina di riferimento è costituita dall'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, il quale stabilisce che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale termine triennale inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato (Cass. Civ., Sez. 5, N. 10166 del 16-04-2024; Cass. Civ., Sez.
5, N. 34833 del 13-12-20239. Nel caso di specie, trattandosi della tassa automobilistica per l'anno 2019, il cui pagamento doveva essere eseguito entro il 31 gennaio 2020, il termine triennale di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2021.
L'effetto interruttivo della prescrizione può essere prodotto solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore (es. avviso di accertamento) e che sia stato regolarmente notificato al contribuente prima della scadenza del termine. L'onere di provare l'esistenza e la regolare notifica di tali atti interruttivi grava sull'ente impositore, quale titolare del credito (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n.
11090/2023; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 2383/20249.
Nel presente giudizio, la Regione Campania, unico soggetto titolare del potere impositivo e onerato della prova, è rimasta contumace, non depositando alcun documento idoneo a dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione. La mera indicazione, nella cartella di pagamento, degli estremi di un presunto avviso di accertamento notificato il 13/10/2022, in assenza della produzione in giudizio della relativa prova di avvenuta e regolare notificazione, non è idonea a dimostrare l'effettiva interruzione del termine prescrizionale, rimanendo una mera allegazione di parte priva di valore probatorio.
Occorre valutare l'impatto della normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19. In particolare,
l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 (85 giorni). Successivamente, l'art. 68 dello stesso decreto ha esteso la sospensione dei termini per le attività di riscossione fino al 31 agosto 2021 .
Tali periodi di sospensione, per un totale di 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), comportano, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, richiamato dalle norme citate, un corrispondente slittamento in avanti dei termini di prescrizione e decadenza .
Applicando tale sospensione al caso di specie, il termine di prescrizione ordinario, che sarebbe scaduto il
31 dicembre 2023, deve essere prorogato di 542 giorni. Ne consegue che il termine ultimo per l'ente impositore per notificare un atto interruttivo o per l'agente della riscossione per notificare la cartella di pagamento (in assenza di atti presupposti) è stato posticipato a circa metà del 2025.
Tuttavia, tale proroga non sana il vizio procedimentale e probatorio che inficia la pretesa creditoria. La sospensione dei termini, infatti, concede all'Amministrazione un lasso di tempo maggiore per esercitare correttamente la propria azione, ma non la esonera dall'onere di provare di averlo fatto.
Nel caso in esame, la Regione Campania, pur beneficiando di un termine di prescrizione più lungo, non ha dimostrato in giudizio di aver notificato alcun atto interruttivo. La sua contumacia ha impedito a questa Corte di verificare la tempestività e la regolarità di qualsiasi atto presupposto alla cartella. Pertanto, in assenza di prova contraria, si deve ritenere che nessun atto idoneo a interrompere la prescrizione sia stato validamente notificato al contribuente prima della cartella impugnata.
Di conseguenza, il diritto della Regione Campania alla riscossione del tributo per l'anno 2019 deve considerarsi estinto per prescrizione, non essendo stata fornita la prova di un'interruzione valida nel termine triennale, come esteso dalla normativa emergenziale. La cartella di pagamento, notificata il 23.04.2025, risulta pertanto illegittima in quanto fondata su un credito non più esigibile.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'AdER deve essere respinta, essendo l'agente della riscossione parte necessaria del giudizio in cui si contesta la legittimità della cartella da esso notificata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione XV, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 071 2025 00002909 16 000.
Condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-NE, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 200,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.