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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/10/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4794/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4794/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il giorno 11.12.1974 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Fadda che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Fadda che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.06.2012 a Lissone, trascritto nei registri del detto Comune al nr. 32 Parte II- Serie A - anno 201203.06.1972, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune di trascrivere l'emananda sentenza, alle seguenti condizioni, tra gli stessi concordate:
1) la casa coniugale sita in Lissone, via San Michele del Carso nr. 13, di proprietà comune, rimane assegnata alla signora , stabilendo che le spese ordinarie (inclusa la tassa rifiuti) saranno a Pt_1 carico dell'assegnataria mentre le spese straordinarie verranno suddivise al 50% seguendo la quota di proprietà di ciascuno;
pagina 1 di 3 2) il mutuo ipotecario, a tasso variabile, gravante sull'immobile verrà pagato dai coniugi in ragione del 50% ciascuno. La signora provvederà a versare la quota di sua spettanza (1\2) sul conto Pt_1 corrente c\o "Che Banca" su cui è appoggiato, intestato al solo signor;
Pt_2
3) la figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
4) il padre potrà tenere con sè la figlia un giorno a settimana oltre a weekend alternati a Per_1 partire dal venerdì pomeriggio provvedendo a riaccompagnarla a scuola il lunedì mattina. Fermo restando la possibilità di diverso accordo tra i genitori nell'interesse primario della minore;
5) il padre potrà tenere con sè la figlia durante le vacanze natalizie alternativamente con la Per_1 madre dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio. Fermo restando la possibilità di diverso accordo tra i genitori nell'interesse primario della minore;
6) il padre potrà tenere con sè la figlia durante i ponti di festività scolastica alternativamente Per_1 con la madre, giorni che andranno uniti al fine settimana di riferimento, ove coincidenti e\o prossimi. Fermo restando la possibilità di diverso accordo tra i genitori nell'interesse primario della minore;
7) il padre potrà tenere con sè la figlia durante le vacanze estive per due settimane anche non Per_1 consecutive, periodo che dovrà essere concordato entro il 30 maggio di ogni anno;
8) il padre verserà quale contributo al mantenimento della figlia la somma di € 300,00 Per_1 mensili, rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT ogni dodici mesi a partire dalla pronuncia di divorzio, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
9) le spese straordinarie saranno suddivise in ragione del 50% tra i genitori e saranno regolate secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Monza che qui si intende integralmente trascritto e accettato;
10) ciascun genitore dovrà rimborsare a quello che ha anticipato la spesa, la quota di sua spettanza entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti giustificativi di spesa;
11) l'assegno unico per la figlia verrà integralmente percepito dalla signora;
Per_1 Pt_1
12) le parti si prestano reciproco assenso\consenso al rilascio e\o rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio, personali e per la figlia minore;
Per_1
13) i coniugi danno atto di aver definito in sede di separazione ogni loro pregresso rapporto economico, anche in ordine alle giacenze bancarie, e di non aver null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro
14) le spese del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 10.1.2019 (R.G. 9551/2018). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
pagina 2 di 3 Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 e in Lissone (MB) il 30.6.2012 (trascritto al n. 32 Parte II Serie A Parte_2 del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2012) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lissone (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4794/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il giorno 11.12.1974 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Fadda che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Fadda che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.06.2012 a Lissone, trascritto nei registri del detto Comune al nr. 32 Parte II- Serie A - anno 201203.06.1972, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune di trascrivere l'emananda sentenza, alle seguenti condizioni, tra gli stessi concordate:
1) la casa coniugale sita in Lissone, via San Michele del Carso nr. 13, di proprietà comune, rimane assegnata alla signora , stabilendo che le spese ordinarie (inclusa la tassa rifiuti) saranno a Pt_1 carico dell'assegnataria mentre le spese straordinarie verranno suddivise al 50% seguendo la quota di proprietà di ciascuno;
pagina 1 di 3 2) il mutuo ipotecario, a tasso variabile, gravante sull'immobile verrà pagato dai coniugi in ragione del 50% ciascuno. La signora provvederà a versare la quota di sua spettanza (1\2) sul conto Pt_1 corrente c\o "Che Banca" su cui è appoggiato, intestato al solo signor;
Pt_2
3) la figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
4) il padre potrà tenere con sè la figlia un giorno a settimana oltre a weekend alternati a Per_1 partire dal venerdì pomeriggio provvedendo a riaccompagnarla a scuola il lunedì mattina. Fermo restando la possibilità di diverso accordo tra i genitori nell'interesse primario della minore;
5) il padre potrà tenere con sè la figlia durante le vacanze natalizie alternativamente con la Per_1 madre dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio. Fermo restando la possibilità di diverso accordo tra i genitori nell'interesse primario della minore;
6) il padre potrà tenere con sè la figlia durante i ponti di festività scolastica alternativamente Per_1 con la madre, giorni che andranno uniti al fine settimana di riferimento, ove coincidenti e\o prossimi. Fermo restando la possibilità di diverso accordo tra i genitori nell'interesse primario della minore;
7) il padre potrà tenere con sè la figlia durante le vacanze estive per due settimane anche non Per_1 consecutive, periodo che dovrà essere concordato entro il 30 maggio di ogni anno;
8) il padre verserà quale contributo al mantenimento della figlia la somma di € 300,00 Per_1 mensili, rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT ogni dodici mesi a partire dalla pronuncia di divorzio, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
9) le spese straordinarie saranno suddivise in ragione del 50% tra i genitori e saranno regolate secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Monza che qui si intende integralmente trascritto e accettato;
10) ciascun genitore dovrà rimborsare a quello che ha anticipato la spesa, la quota di sua spettanza entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti giustificativi di spesa;
11) l'assegno unico per la figlia verrà integralmente percepito dalla signora;
Per_1 Pt_1
12) le parti si prestano reciproco assenso\consenso al rilascio e\o rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio, personali e per la figlia minore;
Per_1
13) i coniugi danno atto di aver definito in sede di separazione ogni loro pregresso rapporto economico, anche in ordine alle giacenze bancarie, e di non aver null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro
14) le spese del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 10.1.2019 (R.G. 9551/2018). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
pagina 2 di 3 Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 e in Lissone (MB) il 30.6.2012 (trascritto al n. 32 Parte II Serie A Parte_2 del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2012) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lissone (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3