Decreto cautelare 31 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 23 gennaio 2025
Sentenza breve 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 06/02/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02758/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14268/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14268 del 2024, proposto dalla Sig. ra
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Supino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (CI)- Consolato Generale d’Italia a Istanbul, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento –
-previa tutela cautelare-
- del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio n. -OMISSIS-,
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (CI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Con gravame ritualmente proposto il 30/11/2024, la ricorrente – cittadina turca, classe 2006 – ha impugnato, previa tutela cautelare, il provvedimento consolare n. -OMISSIS-, con cui le è stato negato – per insufficienza dei mezzi economici - il Visto di Studio per Immatricolazione Università, necessario al fine di poter seguire – nell’anno accademico 2024/2025 - il primo anno del corso biennale di laurea in Mechanical Engineering presso il Politecnic o di NO .
Con decreto monocratico n. 6028 del 31/12/2024 veniva disposto il riesame del diniego consolare e fissata la trattazione collegiale dell’istanza cautelare per la successiva udienza camerale del 21/1/2025.
Peraltro – come evidenziato dalla ricorrente, con memoria depositata il 18/1/2025 – il competente ufficio consolare non eseguiva il decreto presidenziale ex art. 56 cpa.
Il CI , in data 15/1/2025, si costituiva in resistenza – a mezzo della difesa erariale - depositando la relativa documentazione.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, veniva accolta l’istanza cautelare collegiale ex art. 55 cpa e disposto – per l’effetto – l’immediato riesame dell’impugnato diniego consolare - entro il 27/1/ 2025 – al fine di assicurare, in caso di esito positivo, la tempestiva immatricolazione della studentessa turca presso il NI di NO .
Nel corso della causa, le parti depositavano le rispettive memorie , anche in forma di replica .
In particolare, la difesa erariale rappresentava – con la memoria depositata il 1/2/2025 – e ribadiva - all’udienza camerale del 4/2/2025 – come il Consolato Generale d’Italia non avesse ancora comunicato l’esito del riesame cautelarmente disposto dal Collegio, chiedendo, perciò, un congruo rinvio, al fine di acquisire le rispettive risultanze dalla competente sede consolare di Istanbul.
Parte ricorrente si opponeva alla richiesta di controparte, evidenziando come fosse scaduto il termine – 31/1/2025 – per potersi tempestivamente immatricolare, nel corrente anno accademico, presso il NI di NO - come pure rilevato nell’ordinanza n. -OMISSIS- – ribadendo, quindi, il 3/2/2025, la richiesta di passaggio in decisione della causa, già formulata in data 20/1/2025.
Pertanto, alla camera di consiglio del 4/2/2025 – previo avviso ex art. 60 cpa - il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Ciò premesso, il gravame censura il diniego del visto per motivi di studio – in particolare - sotto i profili del difetto d’istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità e irragionevolezza.
Le relative censure sono fondate.
In effetti, la ricorrente documenta l’adeguatezza dei mezzi economici dei quali dispone in ragione di risorse proprie – come titolare di un conto corrente bancario ove risultano depositati € 2.000 – cumulate con quelle del proprio genitore, che – come garante - mette a disposizione, per gli studi della figlia, un deposito bancario di circa € 12.000.
Inoltre, la giovane può contare su una borsa di studio – pari a € 500 mensili - che GA YA si è impegnata a erogarle.
Nella parte II, punto 2 della Circolare – recante Procedure per l’ingresso il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in italia valide per l’anno accademico 2024-2025 – il MUR
quantifica gli importi dei mezzi economici necessari per il sostentamento dello studente straniero in Italia in € 467,65 mensili - per ogni mese di durata dell’anno accademico - e in € 6.079,45 annuali.
Importi - nel caso in esame - largamente superati.
In effetti:
1) la somma complessivamente disponibile per la ricorrente è comunque superiore all’importo minimo richiesto dalla disciplina vigente per il primo anno di studi in Italia;
2) né il competente ufficio ha provato che i mezzi economici dei quali dispone la studentessa turca abbiano carattere precario o derivino da fonti dubbie;
3) le valutazioni relative alle disponibilità economiche per i successivi anni - non richieste dalla normativa sui visti per studio - saranno comunque effettuate in sede di periodico rinnovo del permesso di soggiorno;
4) comunque il padre dell’istante - la cui situazione economica appare stabile anche a prescindere dalla rilevanza delle ulteriori disponibilità economiche - garantisce l’integrazione dei mezzi economici necessari al soggiorno in Italia della figlia per motivi di studio;
5) né risulta dimostrata la sussistenza di concreti indici del cd. rischio migratorio .
Il ricorso va quindi accolto con assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Conseguentemente, il gravato diniego del 30/11/2024 viene annullato.
La competente EN SO , pertanto, dovrà nuovamente provvedere sull’istanza di visto per motivi di studio in tempo utile - comunque non oltre cinque giorni dalla comunicazione della presente decisione - per l’immatricolazione definitiva della studentessa turca.
In sede di riesercizio del potere , l’ufficio procedente non potrà addurre motivi comunque desumibili dalla pregressa istruttoria del relativo procedimento amministrativo.
Le spese processuali vengono liquidate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta - Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese di lite – a carico del CI e a favore della ricorrente – in € 1.000 (mille), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.