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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11851 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10043/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Guido Filoso presso il cui studio in
Napoli alla via Santa Lucia n. 36 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._1
Appellato contumace
E
in persona del Prefetto p.t. Controparte_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citò in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' CP_1 Parte_1
e la per chiedere l'annullamento dell'intimazione di
[...] Controparte_2 pagamento n. 071 2021 9007044301000, notificatale dall' Parte_1
in data 24.11.2021, relativa alla cartella di pagamento n. 071 2013
[...]
0141464429000, per l'importo complessivo di € 1.262,43, emessa per sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, risalenti all'anno 2012.
Premessa l'ammissibilità dell'azione, parte opponente sostenne l'inesistenza del diritto dei convenuti a riscuotere le somme, per omessa notifica della cartella presupposta, con conseguente prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
1 Si costituì l'agente della riscossione resistendo all'opposizione, eccependo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in ragione dell'intervenuta rituale notificazione della cartella e di successivi atti interruttivi e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Nella contumacia della il Giudice di Pace, con la sentenza n. Controparte_2
5629/2024, pubblicata il 24.2.2024, ha accolto la domanda e ha disposto l'annullamento della cartella di pagamento e l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento, condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l' , Parte_1 sostenendo la regolarità della notifica della cartella richiamata, nonché l'avvenuta notifica di una successiva intimazione di pagamento, in data 6.9.2019, e della notifica di un preavviso di fermo amministrativo, in data 20.11.2014, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza del giudice di prime cure.
e la sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in CP_1 Controparte_2 giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza del 9.12.2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è fondato e, dunque, deve essere accolto.
Va, preliminarmente, dichiarata l'ammissibilità dell'azione spiegata, tenuto conto che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento risulta ammissibile per contestare vizi propri dell'atto, tra i quali l'invalidità derivata per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero per eccepire fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione.
Nel merito, va poi, rilevato che la cartella esattoriale ha valore di atto di precetto interruttivo del medesimo termine prescrizionale applicabile alla pretesa creditoria indicata nella cartella, sicché dalla notifica della cartella comincia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione applicabile al credito sostanziale. La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o per impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. (ex multis Cass. civ. SS.UU., sent. n. 23397/2016).
Nel caso in esame, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative è individuato dall'art. 28 L. 689/1981 in cinque anni.
Ebbene, nella fattispecie, dalla documentazione in atti, risulta la regolare notifica della cartella di pagamento impugnata, in data 2.5.2014.
La notifica della cartella di pagamento n. n. 071 2013 0141464429000 è stata, infatti, eseguita in data 2.5.2014, a mezzo di messo notificatore, ex art. 140 c.p.c., per
2 irreperibilità relativa del destinatario, mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa
Comunale di Napoli come da elenco n. 0316304914022801, e produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 68903969720-5 (correlata alla cartella di pagamento), con cui è stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito dell'atto impositivo, riscontrabile dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c. da , allegato agli atti, e CP_3 perfezionata per compiuta giacenza in data 2.5.2014.
Il termine di prescrizione quinquennale, tra tale notificazione e quella dell'intimazione di pagamento oggetto di causa, del 24.11.2021, risulta, inoltre, interrotto dalla notificazione di due atti idonei allo scopo e, in particolare, il fermo amministrativo n.
07180201400087592000 e l'intimazione di pagamento n. 07120199014649210/000.
Il fermo risulta, invero, notificato in data 20.11.2014, mediante consegna a familiare convivente (cfr avviso di ricevimento n. 67214443427-7), mentre l'intimazione lo è stata il 6.9.2019, con consegna al destinatario (cfr. avviso di ricevimento n, 67373779533-2).
Risulta, quindi, evidente che il termine di prescrizione quinquennale non risultava maturato né al momento della notificazione del fermo amministrativo, né al momento della notificazione dell'intimazione n. 07120199014649210/000.
Il primo notificato decorsi sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento, la seconda decorsi quattro anni e dieci mesi dalla notifica del fermo amministrativo stesso.
Dalla notificazione dell'intimazione n. 07120199014649210/000 alla notificazione, con consegna al destinatario (cfr avviso di ricevimento n. 69500522081-7), dell'intimazione n. 071 2021 9007044301000, oggetto di causa, del 24.11.2021, poi, risultano trascorsi meno di tre anni.
A quest'ultima è, inoltre, seguita la notifica del fermo amministrativo n.
07180202200018607000, del 13.1.2023, con consegna al destinatario (cfr avviso di ricevimento n. 69522833960-9).
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della ridotta complessità della materia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e della avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli CP_1 Controparte_2
n. 5629/2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e della CP_1 Controparte_2
3 b) accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza del giudice di pace di Napoli n.
5629/2024;
c) condanna al pagamento, in favore di , in CP_1 Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che liquida, per il primo grado di giudizio, in complessivi € 457,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, e per il presente grado in complessivi € 852,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Così deciso in Napoli, lì 15.12.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10043/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Guido Filoso presso il cui studio in
Napoli alla via Santa Lucia n. 36 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._1
Appellato contumace
E
in persona del Prefetto p.t. Controparte_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citò in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' CP_1 Parte_1
e la per chiedere l'annullamento dell'intimazione di
[...] Controparte_2 pagamento n. 071 2021 9007044301000, notificatale dall' Parte_1
in data 24.11.2021, relativa alla cartella di pagamento n. 071 2013
[...]
0141464429000, per l'importo complessivo di € 1.262,43, emessa per sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, risalenti all'anno 2012.
Premessa l'ammissibilità dell'azione, parte opponente sostenne l'inesistenza del diritto dei convenuti a riscuotere le somme, per omessa notifica della cartella presupposta, con conseguente prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
1 Si costituì l'agente della riscossione resistendo all'opposizione, eccependo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in ragione dell'intervenuta rituale notificazione della cartella e di successivi atti interruttivi e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Nella contumacia della il Giudice di Pace, con la sentenza n. Controparte_2
5629/2024, pubblicata il 24.2.2024, ha accolto la domanda e ha disposto l'annullamento della cartella di pagamento e l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento, condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l' , Parte_1 sostenendo la regolarità della notifica della cartella richiamata, nonché l'avvenuta notifica di una successiva intimazione di pagamento, in data 6.9.2019, e della notifica di un preavviso di fermo amministrativo, in data 20.11.2014, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza del giudice di prime cure.
e la sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in CP_1 Controparte_2 giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza del 9.12.2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è fondato e, dunque, deve essere accolto.
Va, preliminarmente, dichiarata l'ammissibilità dell'azione spiegata, tenuto conto che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento risulta ammissibile per contestare vizi propri dell'atto, tra i quali l'invalidità derivata per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero per eccepire fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione.
Nel merito, va poi, rilevato che la cartella esattoriale ha valore di atto di precetto interruttivo del medesimo termine prescrizionale applicabile alla pretesa creditoria indicata nella cartella, sicché dalla notifica della cartella comincia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione applicabile al credito sostanziale. La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o per impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. (ex multis Cass. civ. SS.UU., sent. n. 23397/2016).
Nel caso in esame, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative è individuato dall'art. 28 L. 689/1981 in cinque anni.
Ebbene, nella fattispecie, dalla documentazione in atti, risulta la regolare notifica della cartella di pagamento impugnata, in data 2.5.2014.
La notifica della cartella di pagamento n. n. 071 2013 0141464429000 è stata, infatti, eseguita in data 2.5.2014, a mezzo di messo notificatore, ex art. 140 c.p.c., per
2 irreperibilità relativa del destinatario, mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa
Comunale di Napoli come da elenco n. 0316304914022801, e produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 68903969720-5 (correlata alla cartella di pagamento), con cui è stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito dell'atto impositivo, riscontrabile dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c. da , allegato agli atti, e CP_3 perfezionata per compiuta giacenza in data 2.5.2014.
Il termine di prescrizione quinquennale, tra tale notificazione e quella dell'intimazione di pagamento oggetto di causa, del 24.11.2021, risulta, inoltre, interrotto dalla notificazione di due atti idonei allo scopo e, in particolare, il fermo amministrativo n.
07180201400087592000 e l'intimazione di pagamento n. 07120199014649210/000.
Il fermo risulta, invero, notificato in data 20.11.2014, mediante consegna a familiare convivente (cfr avviso di ricevimento n. 67214443427-7), mentre l'intimazione lo è stata il 6.9.2019, con consegna al destinatario (cfr. avviso di ricevimento n, 67373779533-2).
Risulta, quindi, evidente che il termine di prescrizione quinquennale non risultava maturato né al momento della notificazione del fermo amministrativo, né al momento della notificazione dell'intimazione n. 07120199014649210/000.
Il primo notificato decorsi sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento, la seconda decorsi quattro anni e dieci mesi dalla notifica del fermo amministrativo stesso.
Dalla notificazione dell'intimazione n. 07120199014649210/000 alla notificazione, con consegna al destinatario (cfr avviso di ricevimento n. 69500522081-7), dell'intimazione n. 071 2021 9007044301000, oggetto di causa, del 24.11.2021, poi, risultano trascorsi meno di tre anni.
A quest'ultima è, inoltre, seguita la notifica del fermo amministrativo n.
07180202200018607000, del 13.1.2023, con consegna al destinatario (cfr avviso di ricevimento n. 69522833960-9).
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della ridotta complessità della materia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e della avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli CP_1 Controparte_2
n. 5629/2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e della CP_1 Controparte_2
3 b) accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza del giudice di pace di Napoli n.
5629/2024;
c) condanna al pagamento, in favore di , in CP_1 Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che liquida, per il primo grado di giudizio, in complessivi € 457,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, e per il presente grado in complessivi € 852,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Così deciso in Napoli, lì 15.12.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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