Articolo 31 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 30
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21 aprile 1942
Art. 31. Attuazione.

La presente legge e le tabelle ad essa allegate hanno vigore a datare dal giorno 21 aprile 1942-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - RICCI

Visto, il Guardasigilli: Grandi
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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