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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVIGNANI IVONNE, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 390/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249001109153 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 ottobre 2024 il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 07820249001109153 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata in data
24.6.2024 con richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 168,25 per cartella di pagamento
07820180002138135 000 notificata il 3.3.22 per tassa automobilistica 2015 dovuta alla Regione Emilia-
Romagna.
Il ricorrente impugna la cartella per un unico motivo: avvenuto pagamento della tassa automobilistica avvenuta il 4.5.2015 come documentato dalla ricevuta di pagamento Società_1 prodotta nel ricorso. Eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per essere decorso il termine di tre anni, successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (2015).
Chiede pertanto, l'annullamento dell'intimazione, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisce sostenendo di non poter riferire nulla sull'avvenuto pagamento della tassa automobilistica, perché questione di merito di competenza dell'ente esattore, cioè della Regione Emilia-Romagna e di aver notificato quanto richiesto dalla Regione con la consegna del ruolo.
Rappresenta che ha provveduto, in autotutela, ad inibire a tempo indeterminato l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento.
Sostiene infine che il caso in esame rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 538 della legge 228/2012 in base al quale il contenzioso si poteva evitare con la presentazione di istanza in autotutela. Chiede di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'udienza del 7 novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico prende atto del pagamento effettuato dal contribuente con conseguente accoglimento del ricorso.
La regolamentazione delle spese nel processo tributario trova codificazione nell'art. 15 del d.lgs. 546/92 che contiene il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio. La norma ricalca la formulazione dell'art. 91 cpc secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa salvo il potere di compensazione rimesso al giudice in base alla regola dell'art. 92 cpc cui la disposizione tributaria fa espresso rinvio.
Nel caso di specie, secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata, e della successione dei fatti che hanno condotto all'introduzione della causa, si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria di Parma così ha deciso: Accoglie il ricorso. Spese compensate
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVIGNANI IVONNE, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 390/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249001109153 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 ottobre 2024 il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 07820249001109153 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata in data
24.6.2024 con richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 168,25 per cartella di pagamento
07820180002138135 000 notificata il 3.3.22 per tassa automobilistica 2015 dovuta alla Regione Emilia-
Romagna.
Il ricorrente impugna la cartella per un unico motivo: avvenuto pagamento della tassa automobilistica avvenuta il 4.5.2015 come documentato dalla ricevuta di pagamento Società_1 prodotta nel ricorso. Eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per essere decorso il termine di tre anni, successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (2015).
Chiede pertanto, l'annullamento dell'intimazione, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisce sostenendo di non poter riferire nulla sull'avvenuto pagamento della tassa automobilistica, perché questione di merito di competenza dell'ente esattore, cioè della Regione Emilia-Romagna e di aver notificato quanto richiesto dalla Regione con la consegna del ruolo.
Rappresenta che ha provveduto, in autotutela, ad inibire a tempo indeterminato l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento.
Sostiene infine che il caso in esame rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 538 della legge 228/2012 in base al quale il contenzioso si poteva evitare con la presentazione di istanza in autotutela. Chiede di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'udienza del 7 novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico prende atto del pagamento effettuato dal contribuente con conseguente accoglimento del ricorso.
La regolamentazione delle spese nel processo tributario trova codificazione nell'art. 15 del d.lgs. 546/92 che contiene il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio. La norma ricalca la formulazione dell'art. 91 cpc secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa salvo il potere di compensazione rimesso al giudice in base alla regola dell'art. 92 cpc cui la disposizione tributaria fa espresso rinvio.
Nel caso di specie, secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata, e della successione dei fatti che hanno condotto all'introduzione della causa, si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria di Parma così ha deciso: Accoglie il ricorso. Spese compensate