Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00950/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 950 del 2025, proposto da
Finpuglia Affissioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LD AL, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour 31;
contro
Comune di Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LE CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
S.U.A.P. – Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Trani, non costituito in giudizio;
Per l'accertamento e la declaratoria:
dell’illegittimità del silenzio osservato dal Comune di Trani sulle seguenti istanze:
1) del 22/08/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,00x1,50 mt – bifacciale – da installare in Trani alla via Malcangi 190 (Pratica n. 08708060721-22082024-1812);
2) del 22/08/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,00x1,50 mt – bifacciale – da installare in Trani alla via Malcangi 109 (Pratica n. 08708060721-22082024-1803);
3) del 22/08/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,00x1,50 mt – bifacciale – da installare in Trani alla via Malcangi 163 (Pratica n. 08708060721-22082024-1810);
4) del 16/09/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n.1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,00x1,50 mt – bifacciale – da installare in Trani al Corso Manzoni (Pratica n. 08708060721-16092024-2103);
5) del 22/08/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,00x1,50 mt – bifacciale – da installare in Trani alla via Malcangi 209 (Pratica n. 08708060721-22082024-1815);
6) del 16/09/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,00x1,50 mt – bifacciale – da installare in Trani alla via Istria (Pratica n. 08708060721-16092024-2045);
7) del 22/08/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,00x1,50 mt – bifacciale – da installare in Trani alla via Malcangi 268 (Pratica n. 08708060721-22082024-1817);
8) del 29/03/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,00x1,50 mt – bifacciale – da installare in Trani alla via Austria (Pratica n. 08708060721-29032025-1046);
9) del 29/03/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,00x1,50 mt – bifacciale – da installare in Trani alla via Austria (Pratica n. 08708060721-29032025-1055);
10) del 29/03/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,00x1,50 mt – bifacciale – da installare in Trani alla via Austria (Pratica n. 08708060721-29032025-1040);
11) del 29/03/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,00x1,50 mt – bifacciale – da installare in Trani alla via Austria (Pratica n. 08708060721-29032025-1100);
12) del 29/03/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,00x1,50 mt – bifacciale – da installare in Trani alla via Austria (Pratica n. 08708060721-29032025-1023);
13) del 29/03/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,00x1,50 mt – bifacciale – da installare in Trani alla via Austria (Pratica n. 08708060721-29032025-1017);
14) del 29/03/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,00x1,50 mt – bifacciale – da installare in Trani alla via Austria (Pratica n. 08708060721-29032025-1006);
15) del 29/03/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 1,00x1,50 mt – bifacciale – da installare in Trani alla via Austria (Pratica n. 08708060721-29032025-1106).
Nonché per la condanna
del Comune di Trani a provvedere sulle predette istanze mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trani;
Vista la memoria del 23.1.2026, con la quale il Comune di Trani eccepisce, in parte, l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, in parte, il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. CE ND e uditi per le parti i difensori LD AL per la parte ricorrente e LE CA per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame l’istante rappresenta di aver presentato le istanze indicate in epigrafe, corredate di tutta la documentazione, che tuttavia non sarebbero state evase dal Comune di Trani, ragion per cui il silenzio serbato sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 2 Legge n. 241/90.
Il Comune di Trani in replica con memoria del 23.1.2026 (corredata da note degli uffici preposti) espone che tutte le autorizzazioni richieste sono state rilasciate, salvo due istanze per le quali è stato emesso formale provvedimento di diniego, divenuto inoppugnabile per decorrenza dei termini.
Chiede quindi che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, salvo che per le due autorizzazioni per le quali è stato emesso il provvedimento di diniego, per le quali vi è sopravvenuta la carenza di interesse.
Nessuna osservazione in senso contrario a quanto da ultimo dedotto dal Comune risulta esposta dalla ricorrente.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In relazione a quanto precede, il collegio non può che dare atto della cessazione della materia del contendere per le istanze che sono state favorevolmente riscontrate dal Comune intimato; mentre deve dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse e l’improcedibilità del gravame, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente per le due istanze per le quali l’Amministrazione ha negato l’autorizzazione.
Invero, ai sensi dell'art. 117 c.p.a. presupposto della condanna della p.a. per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'amministrazione inadempiente e che, dunque, non sia venuto meno il relativo interesse a ricorrere; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, laddove il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I n. 943/2024; in senso conforme Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9543/2024).
In altri termini, l’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Sussistono giusti motivi, alla stregua della sequenza procedimentale descritta, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte estinto per cessazione della materia del contendere e, in parte, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE ND, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE ND |
IL SEGRETARIO