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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/07/2024, n. 31245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31245 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.Luca Tampieri, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1.11 difensore, abilitato al patrocinio in Cassazione, di RI SS ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che ha dichiarato irricevibile l'istanza di ricusazione presentata nei confronti del magistrato del Tribunale di Varese dr.Luccarelli, sul presupposto che un sedicente RI SS, in proprio, ritenuto compiutamente non identificato, lo avrebbe depositato per via telematica a mezzo indirizzo PEC, modalità non consentita dalla normativa del codice di rito. 2.L'atto d'impugnazione si è affidato ad un solo motivo, rubricato come "VIOLAZIONE DEL D.M. 18 LUGLIO 2023 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA", fondato sul rilievo che SS RI avrebbe Penale Sent. Sez. 5 Num. 31245 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 18/04/2024 legittimamente inoltrato l'istanza di ricusazione del giudice con lo strumento della posta elettronica certificata, disciplinato dal citato Decreto Ministeriale, ritenuto consentito dalle pregresse, analoghe istanze, tutte ritenute inammissibili e, pertanto, valutate come inizialmente ricevibili. Considerato in diritto Il ricorso è infondato, per plurimi motivi. 1.Va premesso che - ad onta delle argomentazioni espresse e della dizione adottata nel dispositivo dell'ordinanza della Corte d'appello, che ha utilizzato la formula della dichiarazione di "irricevibilità" - il provvedimento impugnato deve essere correttamente interpretato come statuizione di inammissibilità per mancato rispetto dei requisiti di legittimazione e delle modalità di presentazione della ricusazione, riconducibile al dettato dell'art. 41 del codice di rito, contro la quale è esperibile il ricorso per cassazione. 2.11 Decreto del Ministero della giustizia del 18 luglio 2023, la cui violazione è lamentata nel corpo dell'atto di ricorso, prevede che "L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. i del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia". L'art. 1 del D.M. del 4 luglio 2023, richiamato dal citato provvedimento amministrativo ed a sua volta pubblicato in attuazione dell'art. 87 comma 6 ter del D. Lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che presso gli uffici giudiziari, tra cui le Corti d'appello, il deposito di un elenco di atti ivi elencati - tra cui figura anche la "ricusazione del giudice (articoli 37 e 38 del codice di procedura penale)" - da parte dei difensori - avviene esclusivamente mediante il portale del Processo Penale Telematico ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter del D. Lgs. n. 150 del 2022 e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Con circolare del DGSIA del 25 luglio 2023 è stato precisato quanto segue. 2 "Il Decreto 18 luglio 2023 del Ministro della giustizia "Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione" prevede che "L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia'. L'Amministrazione ritiene che relativamente agli atti indicati all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2023, qualora non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 87, comma 6-bis, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, le modalità di deposito sono, alternativamente, le seguenti;
a) mediante deposito nel portale del processo penale telematico (Portale deposito atti penali - PDP) individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
b) mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC); c) con modalità cartacee. Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima diffusione della presente comunicazione agli uffici del distretto di competenza". L'art. 87, comma 6-bis del D. Lgs. n. 150 del 2022 (in vigore dal 31 dicembre 2022) non possiede immediata rilevanza in questa sede, poichè riguarda la disciplina del deposito telematico (attraverso il Portale del Processo Telematico) di una serie di atti presso le Procure della Repubblica dei Tribunali e, in particolare dei seguenti atti: memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e relativa procura speciale, nomina del difensore e rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale;
tra gli atti "non inclusi" nella predetta elencazione vi è, dunque, la ricusazione del giudice, individuato invece , come detto, dal Decreto Ministeriale 4 luglio 2023, in esecuzione del disposto dell'art. 87 comma 6 ter citato, tra "gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico". Con Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023 ed entrate in vigore il 14 gennaio 2024 - in epoca successiva alla dichiarazione di ricusazione che ne occupa, datata 23 novembre 2023 - è stato emanato il Regolamento di cui all'art. 87 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150 del 2022. 2.1. Osserva dunque il collegio che non vi è norma di legge primaria, né disciplina integrativa di natura secondaria (costituita dai Regolamenti e dai Decreti ministeriali), che, al tempo dell'inoltro della dichiarazione, prevedesse espressamente la facoltà del privato cittadino di 3 presentare validamente, ai sensi e nel rispetto dell'art. 38 comma 3 cod. proc. pen., una istanza di ricusazione presso il giudice competente a decidere su di essa attraverso il proprio, personale indirizzo di posta elettronica certificata;
le regole introdotte dai Decreti ministeriali citati dalla difesa del ricorrente riguardano i difensori, non gli utenti privati. 3.D'altro canto, nemmeno può essere censurata la decisione della Corte territoriale di considerare non correttamente attestata l'identità del mittente, dal momento che la posta elettronica certificata (PEC) garantisce l'integrità del contenuto del messaggio e la sua effettiva provenienza da un indirizzo formalmente istituito tra quelli di posta elettronica certificata, ma non assicura l'identificazione del mittente (cfr. in motivazione sez.1, n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv.279737), nel caso concreto, del resto, non riconducibile alle categorie dei soggetti abilitati riportati negli elenchi del DGSIA a norma dell'art. 87 bis comma 1 del D. Lgs. n. 150 del 2022 (in vigore dal 31 dicembre 2022, in quanto inserito dalla Legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del D.L. 31 ottobre 2022 n. 162, in continuità normativa transitoria rispetto a quella di cui all'art. 24 comma 4 D.L. n. 137 del 2020), che richiama l'art. 7 del D.M. n. 44 del 2011, che ha istituito il c.d. REGINDE - Registro generale degli indirizzi elettronici - gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati. Il Registro generale degli indirizzi Elettronici, curato dal Ministero della Giustizia, contiene, più precisamente, i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverosia gli appartenenti ad un ente pubblico, i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, gli ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia. In proposito, deve essere altresì ricordato che il Direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ha emesso due provvedimenti, in attuazione dell'art. 34 del D.M. n. 44 del 2011, in data 16 aprile 2014 e in data 28 dicembre 2015 (il testo coordinato), il cui art. 6 ha stabilito, ai fini dell'accesso all'area riservata del Portale dei servizi telematici, le specifiche tecniche per l'identificazione informatica dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati sul portale dei servizi telematici mediante carta d'identità elettronica o carta dei servizi e sul punto di accesso mediante autenticazione a due fattori oppure tramite token crittografico (smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro) in conformità all'articolo 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 3.1.E' peraltro ravvisabile un ulteriore profilo di inaccoglibilità del ricorso, perché RI SS ha erroneamente inoltrato l'istanza di ricusazione all'indirizzo di posta elettronica CENTRALEPENALE.CA.MILANO@GIUSTIZIACERT.IT , che, tuttavia, non era e non è quello deputato al deposito ufficiale degli atti penali, ovvero DEPOSITOATTIPENALI.CA.MILANOOGIUSTIZIACERT.IT , secondo quanto previsto dall'art. 87 bis comma 1 del D. Lgs. n. 150 del 2022, che stabilisce che per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con 4 Il Presidente modalità telematiche, con invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; tale deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei Servizi telematici del Ministero della Giustizia, costituito dal provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del 9 novembre 2020. 4. In definitiva, l'attuale ricorrente SS RI, imputato nel processo, avrebbe potuto personalmente presentare una dichiarazione di ricusazione del giudice, ma avrebbe dovuto farlo con la forma di elezione prevista, ovvero con "atto scritto" depositato nella cancelleria della Corte d'appello, in formato cartaceo, corredato dalla relativa documentazione a sostegno delle ragioni dell'iniziativa, a pena d'inammissibilità, a norma del combinato disposto degli artt. 38 comma 3 (che invero statuisce che la richiesta "è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere") e 41 comma 1 cod. proc. pen., in linea con l'esegesi della giurisprudenza di legittimità che ne esclude la proponibilità "per posta" o con l'adozione di strumenti a distanza (sez. 2, n. 3043 del 12/01/2017, Gatto, Rv. 269116; sez.6, n. 1748 del 08/01/2014, Campanella, Rv. 258144). 5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento (sez. 1, n. 5293 del 15/10/1996, Priebke, Rv. 205836).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18/04/2024 Il con igliere estensore
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.Luca Tampieri, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1.11 difensore, abilitato al patrocinio in Cassazione, di RI SS ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che ha dichiarato irricevibile l'istanza di ricusazione presentata nei confronti del magistrato del Tribunale di Varese dr.Luccarelli, sul presupposto che un sedicente RI SS, in proprio, ritenuto compiutamente non identificato, lo avrebbe depositato per via telematica a mezzo indirizzo PEC, modalità non consentita dalla normativa del codice di rito. 2.L'atto d'impugnazione si è affidato ad un solo motivo, rubricato come "VIOLAZIONE DEL D.M. 18 LUGLIO 2023 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA", fondato sul rilievo che SS RI avrebbe Penale Sent. Sez. 5 Num. 31245 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 18/04/2024 legittimamente inoltrato l'istanza di ricusazione del giudice con lo strumento della posta elettronica certificata, disciplinato dal citato Decreto Ministeriale, ritenuto consentito dalle pregresse, analoghe istanze, tutte ritenute inammissibili e, pertanto, valutate come inizialmente ricevibili. Considerato in diritto Il ricorso è infondato, per plurimi motivi. 1.Va premesso che - ad onta delle argomentazioni espresse e della dizione adottata nel dispositivo dell'ordinanza della Corte d'appello, che ha utilizzato la formula della dichiarazione di "irricevibilità" - il provvedimento impugnato deve essere correttamente interpretato come statuizione di inammissibilità per mancato rispetto dei requisiti di legittimazione e delle modalità di presentazione della ricusazione, riconducibile al dettato dell'art. 41 del codice di rito, contro la quale è esperibile il ricorso per cassazione. 2.11 Decreto del Ministero della giustizia del 18 luglio 2023, la cui violazione è lamentata nel corpo dell'atto di ricorso, prevede che "L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. i del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia". L'art. 1 del D.M. del 4 luglio 2023, richiamato dal citato provvedimento amministrativo ed a sua volta pubblicato in attuazione dell'art. 87 comma 6 ter del D. Lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che presso gli uffici giudiziari, tra cui le Corti d'appello, il deposito di un elenco di atti ivi elencati - tra cui figura anche la "ricusazione del giudice (articoli 37 e 38 del codice di procedura penale)" - da parte dei difensori - avviene esclusivamente mediante il portale del Processo Penale Telematico ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter del D. Lgs. n. 150 del 2022 e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Con circolare del DGSIA del 25 luglio 2023 è stato precisato quanto segue. 2 "Il Decreto 18 luglio 2023 del Ministro della giustizia "Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione" prevede che "L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia'. L'Amministrazione ritiene che relativamente agli atti indicati all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2023, qualora non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 87, comma 6-bis, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, le modalità di deposito sono, alternativamente, le seguenti;
a) mediante deposito nel portale del processo penale telematico (Portale deposito atti penali - PDP) individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
b) mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC); c) con modalità cartacee. Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima diffusione della presente comunicazione agli uffici del distretto di competenza". L'art. 87, comma 6-bis del D. Lgs. n. 150 del 2022 (in vigore dal 31 dicembre 2022) non possiede immediata rilevanza in questa sede, poichè riguarda la disciplina del deposito telematico (attraverso il Portale del Processo Telematico) di una serie di atti presso le Procure della Repubblica dei Tribunali e, in particolare dei seguenti atti: memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e relativa procura speciale, nomina del difensore e rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale;
tra gli atti "non inclusi" nella predetta elencazione vi è, dunque, la ricusazione del giudice, individuato invece , come detto, dal Decreto Ministeriale 4 luglio 2023, in esecuzione del disposto dell'art. 87 comma 6 ter citato, tra "gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico". Con Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023 ed entrate in vigore il 14 gennaio 2024 - in epoca successiva alla dichiarazione di ricusazione che ne occupa, datata 23 novembre 2023 - è stato emanato il Regolamento di cui all'art. 87 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150 del 2022. 2.1. Osserva dunque il collegio che non vi è norma di legge primaria, né disciplina integrativa di natura secondaria (costituita dai Regolamenti e dai Decreti ministeriali), che, al tempo dell'inoltro della dichiarazione, prevedesse espressamente la facoltà del privato cittadino di 3 presentare validamente, ai sensi e nel rispetto dell'art. 38 comma 3 cod. proc. pen., una istanza di ricusazione presso il giudice competente a decidere su di essa attraverso il proprio, personale indirizzo di posta elettronica certificata;
le regole introdotte dai Decreti ministeriali citati dalla difesa del ricorrente riguardano i difensori, non gli utenti privati. 3.D'altro canto, nemmeno può essere censurata la decisione della Corte territoriale di considerare non correttamente attestata l'identità del mittente, dal momento che la posta elettronica certificata (PEC) garantisce l'integrità del contenuto del messaggio e la sua effettiva provenienza da un indirizzo formalmente istituito tra quelli di posta elettronica certificata, ma non assicura l'identificazione del mittente (cfr. in motivazione sez.1, n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv.279737), nel caso concreto, del resto, non riconducibile alle categorie dei soggetti abilitati riportati negli elenchi del DGSIA a norma dell'art. 87 bis comma 1 del D. Lgs. n. 150 del 2022 (in vigore dal 31 dicembre 2022, in quanto inserito dalla Legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del D.L. 31 ottobre 2022 n. 162, in continuità normativa transitoria rispetto a quella di cui all'art. 24 comma 4 D.L. n. 137 del 2020), che richiama l'art. 7 del D.M. n. 44 del 2011, che ha istituito il c.d. REGINDE - Registro generale degli indirizzi elettronici - gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati. Il Registro generale degli indirizzi Elettronici, curato dal Ministero della Giustizia, contiene, più precisamente, i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverosia gli appartenenti ad un ente pubblico, i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, gli ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia. In proposito, deve essere altresì ricordato che il Direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ha emesso due provvedimenti, in attuazione dell'art. 34 del D.M. n. 44 del 2011, in data 16 aprile 2014 e in data 28 dicembre 2015 (il testo coordinato), il cui art. 6 ha stabilito, ai fini dell'accesso all'area riservata del Portale dei servizi telematici, le specifiche tecniche per l'identificazione informatica dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati sul portale dei servizi telematici mediante carta d'identità elettronica o carta dei servizi e sul punto di accesso mediante autenticazione a due fattori oppure tramite token crittografico (smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro) in conformità all'articolo 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 3.1.E' peraltro ravvisabile un ulteriore profilo di inaccoglibilità del ricorso, perché RI SS ha erroneamente inoltrato l'istanza di ricusazione all'indirizzo di posta elettronica CENTRALEPENALE.CA.MILANO@GIUSTIZIACERT.IT , che, tuttavia, non era e non è quello deputato al deposito ufficiale degli atti penali, ovvero DEPOSITOATTIPENALI.CA.MILANOOGIUSTIZIACERT.IT , secondo quanto previsto dall'art. 87 bis comma 1 del D. Lgs. n. 150 del 2022, che stabilisce che per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con 4 Il Presidente modalità telematiche, con invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; tale deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei Servizi telematici del Ministero della Giustizia, costituito dal provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del 9 novembre 2020. 4. In definitiva, l'attuale ricorrente SS RI, imputato nel processo, avrebbe potuto personalmente presentare una dichiarazione di ricusazione del giudice, ma avrebbe dovuto farlo con la forma di elezione prevista, ovvero con "atto scritto" depositato nella cancelleria della Corte d'appello, in formato cartaceo, corredato dalla relativa documentazione a sostegno delle ragioni dell'iniziativa, a pena d'inammissibilità, a norma del combinato disposto degli artt. 38 comma 3 (che invero statuisce che la richiesta "è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere") e 41 comma 1 cod. proc. pen., in linea con l'esegesi della giurisprudenza di legittimità che ne esclude la proponibilità "per posta" o con l'adozione di strumenti a distanza (sez. 2, n. 3043 del 12/01/2017, Gatto, Rv. 269116; sez.6, n. 1748 del 08/01/2014, Campanella, Rv. 258144). 5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento (sez. 1, n. 5293 del 15/10/1996, Priebke, Rv. 205836).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18/04/2024 Il con igliere estensore