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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/10/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
N. 136/2025 R.G.
All'udienza del 2.10.2025, davanti al giudice Marco Bottallo, nella causa iscritta al numero di registro in epigrafe indicato compare per parte convenuta l'avv. Ramello in sostituzione dell'avv. Brusatori per delega orale, il quale precisa le conclusioni richiamando quelle di cui al foglio depositato telematicamente e richiama tutte le difese in atti.
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza in assenza delle parti:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI in composizione monocratica, in persona del dott. Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Parte_1
e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Email_1
Andrea Lazzarone come da procura in atti
- parte attrice opponente -
CONTRO
, in persona dei consiglieri delegati Sig.ri e , CP_1 CP_2 CP_3 elettivamente domiciliata in Monza, via Carlo Alberto n. 5, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Brusatori, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- parte convenuta opposta –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 998/2024 emesso Parte_1 dal Tribunale di Asti in data 5.11.2024, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore della la somma di 10.586,11 CHF ovvero la corrispondente somma in euro ai sensi dell'art. CP_1
1278 c.c., oltre interessi e spese, quale residuo debito derivante dal contratto di leasing stipulato in data 18.8.2023 tra la IC SA e la , in relazione al quale il sig. aveva CP_1 Parte_1 assunto la qualità di debitore solidale.
La si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la tardività dell'opposizione CP_1 in quanto notificata dopo la scadenza del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e contestando in ogni caso nel merito la fondatezza delle avversarie deduzioni.
pagina 1 di 2 L'eccezione di tardività dell'opposizione appare fondata e meritevole di accoglimento.
Come risulta infatti dalla documentazione in atti il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato al sig. presso la sua residenza in Novello, località Tarditi Sottani n. 4, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Parte_1 con deposito dell'atto presso la casa comunale di Novello il 20.11.2024 e spedizione della raccomandata informativa in pari data, la quale è stata consegnata al destinatario il 27.11.2024.
La notifica del decreto ingiuntivo si è, pertanto, perfezionata il 27.11.2024 ossia alla data di ricevimento della raccomandata informativa (poiché anteriore al termine di dieci giorni dalla sua spedizione) secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 3 del 14.1.2010.
Il sig. avrebbe pertanto dovuto provvedere alla notifica dell'atto di opposizione entro il Parte_1
7.1.2025, data di scadenza del termine di quaranta giorni decorrente dalla notifica del decreto, tenuto conto che il 6.1.2025 era festivo e la scadenza ai sensi dell'art. 155 c.p.c. era quindi prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Il ricorso in opposizione è stato invece notificato a mezzo PEC solo in data 13.1.2025 e quindi dopo la scadenza del predetto termine.
Né può ritenersi che nel caso di specie debba trovare applicazione il più ampio termine di sessanta giorni per fare opposizione previsto dall'art. 641 c.p.c. per l'ipotesi in cui l'intimato risieda in uno Stato non appartenente all'Unione europea. Sebbene, infatti, nell'atto di citazione sia stato indicato che l'attore sarebbe residente in [...], tale circostanza non è stata in alcun modo documentata e risulta anzi smentita, quantomeno con riferimento alla data in cui è stata effettuata la notifica, sia da quanto attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica del decreto ingiuntivo sia dai certificati di residenza prodotti dalla parte convenuta e richiesti anche nell'imminenza dell'attività notificatoria, da cui emerge che il sig. era effettivamente residente nel comune di Novello (v. doc. 15 e 17 Parte_1 di parte convenuta).
Ne consegue la tardività dell'opposizione che deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base della relativa notula, del valore della causa, dell'attività processuale espletata e dei criteri previsti dal d.m. 55/14, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione,
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- condanna parte opponente a rimborsare alla parte convenuta le spese di causa liquidate in €
3.000,00, oltre pesi e accessori di legge.
Il Giudice
Marco Bottallo
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