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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.172/2025 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Spotorno. Parte_1
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cacioppo.
- APPELLATO - Oggetto: rendita vitalizia o equivalente. CP_1
Fatto e Motivi della Decisione Con ricorso depositato il 25.02.2025 ha interposto gravame avverso la Parte_1 sentenza n.437/2025 con la quale il Tribunale di Palermo G.L. aveva rigettato la domanda di riconoscimento del suo diritto al conseguimento dell'indennizzo per malattia CP_1 professionale (“asbestosi”), oggetto di denuncia del 3.5.2022, assertivamente causata dalla pluriennale esposizione alle polveri di amianto ed altri agenti nocivi durante l'attività prestata, come pulitore a bordo di navi in costruzione e in riparazione, alle dipendenze di numerose ditte (“ , , CP_2 Controparte_3 [...]
”) riconducibili all'indotto Fincantieri S.p.a., presso il cantiere Controparte_4 navale di Palermo. A sostegno della propria decisione l'adito Tribunale, sulla base delle conclusioni peritali del nominato CTU, aveva ritenuto che “la patologia polmonare (Malattia fibrosante con sindrome disventilatoria mista)” riscontrata in capo al ricorrente non fosse “compatibile con criterio di elevata probabilità con la diagnosi di asbestosi”.
1 Contesta, invece, l'appellante le determinazioni del CTU, ritenendo, piuttosto, che la riconosciuta “malattia fibrosante” e i riscontrati “inspessimenti pleurici”, avrebbero dovuto indurre l'ausiliario tecnico alla “valutazione della patologia come professionale”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 31.03.2023, l' contestando l'avversa CP_1 censura e domandando la conferma della pronuncia de qua. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 3.7.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e come tale deve essere disatteso. Il CTU, le cui considerazioni sono state pedissequamente riprese dal giudice di prime cure, ha escluso - in assenza di un adeguato quadro clinico strumentale di supporto - la compatibilità tra la malattia polmonare accertata (“Malattia fibrosante con sindrome disventilatoria mista”) e la denunciata patologia asbesto collegata. Ha rilevato in particolare l'ausiliario tecnico l'inidoneità delle “indagine radiografica” e delle “prove di funzionalità respiratoria” evidenzianti “una forma disventilatoria mista”, a permettere, in modo univoco” di effettuare una “diagnosi di asbestosi”. Ha poi sottolineato che, in assenza di accertamenti di tipo istologico (mancanti nella documentazione in atti), la maggior parte dei casi di asbestosi polmonare è diagnosticabile - secondo un criterio di probabilità - sulla base di dati clinici e radiologici, nella concorrente sussistenza dei seguenti indici:
1.un'anamnesi di esposizione moderata o marcata alle fibre di amianto, tipica, ma non esclusiva, degli ambienti di lavoro, e protratta per molti anni;
2. segni clinici di fibrosi interstiziali costituiti dalla presenza di rantoli espiratori alla auscultazione dei campi polmonari, specie alle basi;
3. il reperto nell'esame della radiografia del torace di tipiche opacità reticolo-lineari alle basi dei campi polmonari;
4. una classica insufficienza respiratoria di tipo restrittivo;
5. reperto comune, ma non obbligatorio, di placche pleuriche fibrose parietali e/o una diffusa fibrosi pleurica. Nella fattispecie di causa, nella riscontrata assenza di placche pleuriche, la decennale esposizione a fibre di amianto e la presenza di una “malattia fibrosante” – elementi entrambi dedotti dalla difesa del a sostegno del gravame – non possono condurre, Pt_1 in mancanza degli altri indici (rantoli respiratori, insufficienza respiratoria di tipo restrittivo, opacità reticolo-lineari alla base dei campi polmonari) ad una diagnosi di asbestosi. A fronte di un tale esaustivo percorso argomentativo le sintetiche censure proposte dall'appellante, lungi dall'introdurre specifici rilievi tecnici alle conclusioni del CTU, si limitano a riproporre generiche asserzioni, senza confrontarsi con le valutazioni medico- legali operate dall'ausiliario del giudice, frutto di astratte considerazioni e mancanti di un concreto riscontro documentale. Per quanto suesposto l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma.
2 A rigetto del gravame non segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite risultando agli atti dichiarazione di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.437/2025, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 31 gennaio 2025. Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Palermo il 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco
3
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.172/2025 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Spotorno. Parte_1
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cacioppo.
- APPELLATO - Oggetto: rendita vitalizia o equivalente. CP_1
Fatto e Motivi della Decisione Con ricorso depositato il 25.02.2025 ha interposto gravame avverso la Parte_1 sentenza n.437/2025 con la quale il Tribunale di Palermo G.L. aveva rigettato la domanda di riconoscimento del suo diritto al conseguimento dell'indennizzo per malattia CP_1 professionale (“asbestosi”), oggetto di denuncia del 3.5.2022, assertivamente causata dalla pluriennale esposizione alle polveri di amianto ed altri agenti nocivi durante l'attività prestata, come pulitore a bordo di navi in costruzione e in riparazione, alle dipendenze di numerose ditte (“ , , CP_2 Controparte_3 [...]
”) riconducibili all'indotto Fincantieri S.p.a., presso il cantiere Controparte_4 navale di Palermo. A sostegno della propria decisione l'adito Tribunale, sulla base delle conclusioni peritali del nominato CTU, aveva ritenuto che “la patologia polmonare (Malattia fibrosante con sindrome disventilatoria mista)” riscontrata in capo al ricorrente non fosse “compatibile con criterio di elevata probabilità con la diagnosi di asbestosi”.
1 Contesta, invece, l'appellante le determinazioni del CTU, ritenendo, piuttosto, che la riconosciuta “malattia fibrosante” e i riscontrati “inspessimenti pleurici”, avrebbero dovuto indurre l'ausiliario tecnico alla “valutazione della patologia come professionale”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 31.03.2023, l' contestando l'avversa CP_1 censura e domandando la conferma della pronuncia de qua. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 3.7.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e come tale deve essere disatteso. Il CTU, le cui considerazioni sono state pedissequamente riprese dal giudice di prime cure, ha escluso - in assenza di un adeguato quadro clinico strumentale di supporto - la compatibilità tra la malattia polmonare accertata (“Malattia fibrosante con sindrome disventilatoria mista”) e la denunciata patologia asbesto collegata. Ha rilevato in particolare l'ausiliario tecnico l'inidoneità delle “indagine radiografica” e delle “prove di funzionalità respiratoria” evidenzianti “una forma disventilatoria mista”, a permettere, in modo univoco” di effettuare una “diagnosi di asbestosi”. Ha poi sottolineato che, in assenza di accertamenti di tipo istologico (mancanti nella documentazione in atti), la maggior parte dei casi di asbestosi polmonare è diagnosticabile - secondo un criterio di probabilità - sulla base di dati clinici e radiologici, nella concorrente sussistenza dei seguenti indici:
1.un'anamnesi di esposizione moderata o marcata alle fibre di amianto, tipica, ma non esclusiva, degli ambienti di lavoro, e protratta per molti anni;
2. segni clinici di fibrosi interstiziali costituiti dalla presenza di rantoli espiratori alla auscultazione dei campi polmonari, specie alle basi;
3. il reperto nell'esame della radiografia del torace di tipiche opacità reticolo-lineari alle basi dei campi polmonari;
4. una classica insufficienza respiratoria di tipo restrittivo;
5. reperto comune, ma non obbligatorio, di placche pleuriche fibrose parietali e/o una diffusa fibrosi pleurica. Nella fattispecie di causa, nella riscontrata assenza di placche pleuriche, la decennale esposizione a fibre di amianto e la presenza di una “malattia fibrosante” – elementi entrambi dedotti dalla difesa del a sostegno del gravame – non possono condurre, Pt_1 in mancanza degli altri indici (rantoli respiratori, insufficienza respiratoria di tipo restrittivo, opacità reticolo-lineari alla base dei campi polmonari) ad una diagnosi di asbestosi. A fronte di un tale esaustivo percorso argomentativo le sintetiche censure proposte dall'appellante, lungi dall'introdurre specifici rilievi tecnici alle conclusioni del CTU, si limitano a riproporre generiche asserzioni, senza confrontarsi con le valutazioni medico- legali operate dall'ausiliario del giudice, frutto di astratte considerazioni e mancanti di un concreto riscontro documentale. Per quanto suesposto l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma.
2 A rigetto del gravame non segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite risultando agli atti dichiarazione di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.437/2025, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 31 gennaio 2025. Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Palermo il 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco
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