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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1177/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1177/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Altavilla Silentina, alla Via studio dell'avv. Orietta Lettieri che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iata in Salerno, alla via Matteo studio dell'avv. Lidia Sica che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2023, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con 14 febbraio Controparte_1
2002 nel Comune di Salerno e che dal ano nate due figlie,
(16.10.2003) e (20.02.2007), ha chiesto pronunciarsi lo Per_1 Per_2 ento del matrim ecisando che, con decreto di omologa nr. 8576/2021, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con l'affido della figlia minore,
ad entrambi i genitori ed il suo collocamento prevalente presso la madre, Per_2 predisponendo gli incontri liberi con il padre e con la riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie da € 550,00 ad € 350,00, deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto a quelle presenti al momento della separazione. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita Controparte_1 che, aderendo alla richiesta di scioglimento del matrimonio, allegato dal ricorrente e ha rilevato l'assenza dei presupposti per la riduzione della misura del mantenimento in favore delle figlie, non ritenendo sussistente un effettivo mutamento nelle condizioni economico – reddituali del ricorrente. Al riguardo, la resistente ha precisato di svolgere il medesimo lavoro del ricorrente con conseguente mancanza di differenze reddituali e che quest'ultimo non hai contribuito alle spese straordinarie per le figlie;
inoltre, non si è opposta alla richiesta di affido condiviso della figlia minore, subordinandolo, tuttavia, all'ascolto della stessa e ha poi chiesto il passaggio di proprietà, in proprio favore, della Citroen C3, acquistata dalle parti prima della separazione.
2. In data 8 maggio 2023, le parti sono comparse dinanzi al Presidente del Tribunale che, dopo averle ascoltate, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c., il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In primo luogo, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale, da cui è perdurata la separazione la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di divorzio. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni, specificando, preliminarmente, che nulla debba essere statuito in ordine all'affido ed alla collocazione delle figlie vista la raggiunta maggiore età di entrambe. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale ha confermato le condizioni previste in sede di separazione personale tra i coniugi (decreto di omologa nr. 8576/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in data 27 ottobre 2021). Mantenimento delle figlie maggiorenni A tal proposito, la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). In effetti, come più volte specificato dalla giurisprudenza, posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori, la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso l'acquisizione di una occupazione lavorativa;
in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni. Pertanto, l'obbligo di mantenimento della prole da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, laddove questi non risultino in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale osserva come non vi sia contrasto, tra le parti, sul riconoscimento di una somma a favore di e discutendosi Per_1 Per_2 tuttalpiù sul quantum. Orbene, dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che il ricorrente abbia percepito, per l'anno di imposta 2021, un reddito di lavoro dipendente pari ad €37.622,00, per l'anno di imposta 2022 un reddito pari ad €39.405,00 e nell'anno di imposta 2023 un reddito pari ad €38.637,00. , inoltre, Parte_1 risulta essere titolare di un immobile in Altavilla Sil ltre che comproprietario di un'audi a1 con , nonché con Controparte_2 CP_3
e comproprietario con l itroen C3 (cf
[...]
Quanto alla posizione di , dagli accertamenti della Guardia di Controparte_1
Finanza è emerso che q cepito nel 2020 un reddito lordo di
€37.106,00, nel 2021 un reddito complessivo di €38.294,00, nel 2022 il reddito, invece, è risultato pari ad €41.243,00 e nel 2023 è risultato pari ad € 41.020,63. Nella dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2021 e 2020 risulta aver percepito un canone di locazione di €3.600,00 nel 2021 e di €6.600,00 nel 2020. Dal cassetto previdenziale, poi, emerge come la resistente abbia percepito l'assegno unico di €934,10 nel 2024, di €3.452,82 nel 2023 e di € 2.827,80 nel 2022. Risulta poi comproprietaria, con il ricorrente, di una Citroen C3 e titolare invia esclusiva di due fabbricati ubicati nel comune di Salerno (un'abitazione di tipo popolare A4 e un magazzino locale deposito C2) e ha contratto un mutuo fondiario con CheBanca! per €200.000,00 (cfr. accertamenti e CP_4 documentazione in atti). Tanto premesso, il Tribunale osserva che, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, devono tenersi in considerazione, oltre alle citate condizioni economiche delle parti, anche del permanere della convivenza delle figlie con la madre e dunque del mantenimento diretto effettuato dalla resistente, oltre che delle accresciute esigenze delle figlie in relazione alla loro età che non richiedono una prova specifica tenuto conto del lasso di tempo trascorso dagli accordi separativi;
inoltre, quanto al dedotto mutamento economico reddituale del ricorrente, giova segnalare come il volontario acquisto di una propria ed autonoma abitazione sia piuttosto sintomatico di una disponibilità economica e non può incidere sulla misura del mantenimento per le figlie per le ragioni in precedenza esplicate. Pertanto, per le considerazioni che precedono, il Tribunale dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 [...] ma di € 550,00 (in totale) oltre rivalutazione secondo CP_1 lo di mantenimento del figlio minore con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, universitarie, ricreative, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Domande inammissibili Nella propria comparsa di costituzione e di risposta, la resistente, dedotto di avere un veicolo in comproprietà con il ricorrente, ha chiesto il passaggio di proprietà a suo favore. Al riguardo, la domanda deve dichiararsi inammissibile. In particolare, come sottolineato dalla giurisprudenza, nel procedimento per divorzio giudiziale, introdotto prima del 28 febbraio 2023, possono essere proposte solo il divorzio, i provvedimenti, anche limitativi, inerenti alla responsabilità genitoriale a tutela dei figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di handicap, l'assegnazione della casa familiare, l'assegno per il coniuge o per la prole. Nessun'altra domanda può essere avanzata nel giudizio, neppure quella avente a oggetto il risarcimento del danno endofamiliare (Cass. 8 settembre 2014 nr. 18870) o la regolamentazione del compossesso degli animali da compagnia (Trib. Como 3 febbraio 2016, Trib. Milano 24 febbraio 2015). D'altronde, come confermato da Cass. Civ. 22 ottobre 2004, nr. 20638: ““L'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103, cod. proc. civ., e soggette a riti diversi”. Responsabilità processuale aggravata La parte resistente, in ultimo, ha richiesto la condanna per lite temeraria della ricorrente, per non aver aderito alla negoziazione assistita, oltre alla condanna alle spese di giudizio. Sul punto, giova precisare che l'istituto della responsabilità processuale aggravata tutela l'interesse di una delle parti a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore. La norma in commento, quindi, sanziona con la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla controparte - in aggiunta alla refusione delle spese di lite - il c.d. illecito processuale, caratterizzato, innanzitutto, da un contegno relativo ad una controversia (di cognizione, cautelare o esecutiva), cioè, serbato nel corso della lite, oppure ad essa connesso (trascrizione di domanda giudiziale) o successivo (iscrizione di ipoteca giudiziale), nonché dal fatto che l'autore riveste necessariamente la qualità di parte di un processo. L'insegnamento della giurisprudenza, di legittimità e di merito, è consolidato in ordine al carattere di specialità della norma in parola rispetto all'art. 2043 c.c. ed alla esaustività dell'art. 96 rispetto a tutti i pregiudizi connessi al c.d. illecito processuale: è esclusa la configurabilità di un concorso, pure in via alternativa, tra le due norme in relazione al medesimo fatto processuale ( C. 23367/2016; C. 28226/2008; C. 16308/2007; C. 13455/2004; C. 5734/2004; A. CP_5
12.8.2019; A. 25.9.2008; 14.2.2018), per cui una s CP_6 CP_7 condotta proc non integra mi della responsabilità aggravata non è sanzionata giuridicamente (C. 3573/22002; C.477/1983; C. 1891/1981). In ordine al profilo oggettivo, requisito imprescindibile è costituito dalla soccombenza, intesa come la difformità tra la richiesta della parte e il provvedimento giudiziale, riscontrabile - con conseguente applicazione dell'art. 96 - anche con riferimento a pronunce in rito o a fasi strutturalmente autonome del giudizio, come quella del regolamento di giurisdizione. In virtù del tenore letterale della disposizione, quindi, presupposto della responsabilità è la soccombenza totale e concreta della parte, non potendo essere emessa condanna ex art. 96 nei confronti della parte le cui ragioni siano state riconosciute
- sia pure parzialmente - fondate (C. 32090/22019; C.21590/2009; C. 16057/2002; C. 3035/2001; C. 12177/2000; T. Genova 2.2.2017; T. Per_3
7.6.2016). Ciò vale anche con riguardo alla condanna ai sensi del 3° disposizione de qua - come recentemente chiarito da C. 32090/2019 appena richiamata - che, pure, contiene il riferimento alla parte soccombente. Tenuto conto di ciò, non può, nel caso di specie, ritenersi sussistente una soccombenza totale della parte ricorrente, ragion per cui, la domanda proposta ex art. 96 c.p.c., deve considerarsi rigettata. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 14 febbraio 2002 nel Comune di Salerno tra nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 e , nato a [...] il [...], CodiceFiscale_2 Parte_1
C.F , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CodiceFiscale_1
Co 0, P 1, Uff 1 Anno2002; B) dispone l'obbligo di di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 omma di € 500,0 annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento delle figlie;
C) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
D) dichiara inammissibile ogni altra domanda E) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1177/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Altavilla Silentina, alla Via studio dell'avv. Orietta Lettieri che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iata in Salerno, alla via Matteo studio dell'avv. Lidia Sica che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2023, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con 14 febbraio Controparte_1
2002 nel Comune di Salerno e che dal ano nate due figlie,
(16.10.2003) e (20.02.2007), ha chiesto pronunciarsi lo Per_1 Per_2 ento del matrim ecisando che, con decreto di omologa nr. 8576/2021, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con l'affido della figlia minore,
ad entrambi i genitori ed il suo collocamento prevalente presso la madre, Per_2 predisponendo gli incontri liberi con il padre e con la riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie da € 550,00 ad € 350,00, deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto a quelle presenti al momento della separazione. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita Controparte_1 che, aderendo alla richiesta di scioglimento del matrimonio, allegato dal ricorrente e ha rilevato l'assenza dei presupposti per la riduzione della misura del mantenimento in favore delle figlie, non ritenendo sussistente un effettivo mutamento nelle condizioni economico – reddituali del ricorrente. Al riguardo, la resistente ha precisato di svolgere il medesimo lavoro del ricorrente con conseguente mancanza di differenze reddituali e che quest'ultimo non hai contribuito alle spese straordinarie per le figlie;
inoltre, non si è opposta alla richiesta di affido condiviso della figlia minore, subordinandolo, tuttavia, all'ascolto della stessa e ha poi chiesto il passaggio di proprietà, in proprio favore, della Citroen C3, acquistata dalle parti prima della separazione.
2. In data 8 maggio 2023, le parti sono comparse dinanzi al Presidente del Tribunale che, dopo averle ascoltate, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c., il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In primo luogo, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale, da cui è perdurata la separazione la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di divorzio. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni, specificando, preliminarmente, che nulla debba essere statuito in ordine all'affido ed alla collocazione delle figlie vista la raggiunta maggiore età di entrambe. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale ha confermato le condizioni previste in sede di separazione personale tra i coniugi (decreto di omologa nr. 8576/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in data 27 ottobre 2021). Mantenimento delle figlie maggiorenni A tal proposito, la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). In effetti, come più volte specificato dalla giurisprudenza, posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori, la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso l'acquisizione di una occupazione lavorativa;
in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni. Pertanto, l'obbligo di mantenimento della prole da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, laddove questi non risultino in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale osserva come non vi sia contrasto, tra le parti, sul riconoscimento di una somma a favore di e discutendosi Per_1 Per_2 tuttalpiù sul quantum. Orbene, dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che il ricorrente abbia percepito, per l'anno di imposta 2021, un reddito di lavoro dipendente pari ad €37.622,00, per l'anno di imposta 2022 un reddito pari ad €39.405,00 e nell'anno di imposta 2023 un reddito pari ad €38.637,00. , inoltre, Parte_1 risulta essere titolare di un immobile in Altavilla Sil ltre che comproprietario di un'audi a1 con , nonché con Controparte_2 CP_3
e comproprietario con l itroen C3 (cf
[...]
Quanto alla posizione di , dagli accertamenti della Guardia di Controparte_1
Finanza è emerso che q cepito nel 2020 un reddito lordo di
€37.106,00, nel 2021 un reddito complessivo di €38.294,00, nel 2022 il reddito, invece, è risultato pari ad €41.243,00 e nel 2023 è risultato pari ad € 41.020,63. Nella dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2021 e 2020 risulta aver percepito un canone di locazione di €3.600,00 nel 2021 e di €6.600,00 nel 2020. Dal cassetto previdenziale, poi, emerge come la resistente abbia percepito l'assegno unico di €934,10 nel 2024, di €3.452,82 nel 2023 e di € 2.827,80 nel 2022. Risulta poi comproprietaria, con il ricorrente, di una Citroen C3 e titolare invia esclusiva di due fabbricati ubicati nel comune di Salerno (un'abitazione di tipo popolare A4 e un magazzino locale deposito C2) e ha contratto un mutuo fondiario con CheBanca! per €200.000,00 (cfr. accertamenti e CP_4 documentazione in atti). Tanto premesso, il Tribunale osserva che, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, devono tenersi in considerazione, oltre alle citate condizioni economiche delle parti, anche del permanere della convivenza delle figlie con la madre e dunque del mantenimento diretto effettuato dalla resistente, oltre che delle accresciute esigenze delle figlie in relazione alla loro età che non richiedono una prova specifica tenuto conto del lasso di tempo trascorso dagli accordi separativi;
inoltre, quanto al dedotto mutamento economico reddituale del ricorrente, giova segnalare come il volontario acquisto di una propria ed autonoma abitazione sia piuttosto sintomatico di una disponibilità economica e non può incidere sulla misura del mantenimento per le figlie per le ragioni in precedenza esplicate. Pertanto, per le considerazioni che precedono, il Tribunale dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 [...] ma di € 550,00 (in totale) oltre rivalutazione secondo CP_1 lo di mantenimento del figlio minore con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, universitarie, ricreative, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Domande inammissibili Nella propria comparsa di costituzione e di risposta, la resistente, dedotto di avere un veicolo in comproprietà con il ricorrente, ha chiesto il passaggio di proprietà a suo favore. Al riguardo, la domanda deve dichiararsi inammissibile. In particolare, come sottolineato dalla giurisprudenza, nel procedimento per divorzio giudiziale, introdotto prima del 28 febbraio 2023, possono essere proposte solo il divorzio, i provvedimenti, anche limitativi, inerenti alla responsabilità genitoriale a tutela dei figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di handicap, l'assegnazione della casa familiare, l'assegno per il coniuge o per la prole. Nessun'altra domanda può essere avanzata nel giudizio, neppure quella avente a oggetto il risarcimento del danno endofamiliare (Cass. 8 settembre 2014 nr. 18870) o la regolamentazione del compossesso degli animali da compagnia (Trib. Como 3 febbraio 2016, Trib. Milano 24 febbraio 2015). D'altronde, come confermato da Cass. Civ. 22 ottobre 2004, nr. 20638: ““L'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103, cod. proc. civ., e soggette a riti diversi”. Responsabilità processuale aggravata La parte resistente, in ultimo, ha richiesto la condanna per lite temeraria della ricorrente, per non aver aderito alla negoziazione assistita, oltre alla condanna alle spese di giudizio. Sul punto, giova precisare che l'istituto della responsabilità processuale aggravata tutela l'interesse di una delle parti a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore. La norma in commento, quindi, sanziona con la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla controparte - in aggiunta alla refusione delle spese di lite - il c.d. illecito processuale, caratterizzato, innanzitutto, da un contegno relativo ad una controversia (di cognizione, cautelare o esecutiva), cioè, serbato nel corso della lite, oppure ad essa connesso (trascrizione di domanda giudiziale) o successivo (iscrizione di ipoteca giudiziale), nonché dal fatto che l'autore riveste necessariamente la qualità di parte di un processo. L'insegnamento della giurisprudenza, di legittimità e di merito, è consolidato in ordine al carattere di specialità della norma in parola rispetto all'art. 2043 c.c. ed alla esaustività dell'art. 96 rispetto a tutti i pregiudizi connessi al c.d. illecito processuale: è esclusa la configurabilità di un concorso, pure in via alternativa, tra le due norme in relazione al medesimo fatto processuale ( C. 23367/2016; C. 28226/2008; C. 16308/2007; C. 13455/2004; C. 5734/2004; A. CP_5
12.8.2019; A. 25.9.2008; 14.2.2018), per cui una s CP_6 CP_7 condotta proc non integra mi della responsabilità aggravata non è sanzionata giuridicamente (C. 3573/22002; C.477/1983; C. 1891/1981). In ordine al profilo oggettivo, requisito imprescindibile è costituito dalla soccombenza, intesa come la difformità tra la richiesta della parte e il provvedimento giudiziale, riscontrabile - con conseguente applicazione dell'art. 96 - anche con riferimento a pronunce in rito o a fasi strutturalmente autonome del giudizio, come quella del regolamento di giurisdizione. In virtù del tenore letterale della disposizione, quindi, presupposto della responsabilità è la soccombenza totale e concreta della parte, non potendo essere emessa condanna ex art. 96 nei confronti della parte le cui ragioni siano state riconosciute
- sia pure parzialmente - fondate (C. 32090/22019; C.21590/2009; C. 16057/2002; C. 3035/2001; C. 12177/2000; T. Genova 2.2.2017; T. Per_3
7.6.2016). Ciò vale anche con riguardo alla condanna ai sensi del 3° disposizione de qua - come recentemente chiarito da C. 32090/2019 appena richiamata - che, pure, contiene il riferimento alla parte soccombente. Tenuto conto di ciò, non può, nel caso di specie, ritenersi sussistente una soccombenza totale della parte ricorrente, ragion per cui, la domanda proposta ex art. 96 c.p.c., deve considerarsi rigettata. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 14 febbraio 2002 nel Comune di Salerno tra nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 e , nato a [...] il [...], CodiceFiscale_2 Parte_1
C.F , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CodiceFiscale_1
Co 0, P 1, Uff 1 Anno2002; B) dispone l'obbligo di di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 omma di € 500,0 annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento delle figlie;
C) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
D) dichiara inammissibile ogni altra domanda E) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario