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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2549/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RR NICOLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16331/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240062084577503 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2228/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame ZO MA ha impugnato la cartella esattoriale indicata in epigrafe a lei notificata dall'Agenzia delle Entrate – IS in data
16.06.2025, con la quale si chiede il pagamento, nella qualità di erede di
Nominativo_1, della somma di € 2.919,28 a titolo di Irpef ed altri tributi erariali in relazione all'anno di imposta 2020, come da accertamento effettuato ex art. 36 bis d.P.R. n.600/73 e 54 bis d.P.R. n. 633/72 sulla dichiarazione presentata dal contribuente nell'anno 2021.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per il mancato invio dell'avviso bonario ai sensi dell'art. 6 della l. 212/2000 e la mancata notifica della comunicazione di irregolarità; la decadenza dal potere impositivo per la tardività della consegna del ruolo all'ente di riscossione;
la nullità dell'atto con riferimento alle sanzioni e agli interessi non applicabili all'erede e comunque la prescrizione di tali crediti.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate –Napoli 1 ed ha dedotto l'infondatezza del ricorso risultando l'atto emesso ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R.
n.600/73 e non dovuta alcuna comunicazione preventiva trattandosi di debiti di imposta non versati. Con riferimento alle sanzioni l'ente ha rilevato che non risulta alcuna richiesta di pagamento a tale titolo mentre dovuti sono gli interessi sulla somme non pagate. Ha dedotto, infine, l'infondatezza della eccezione di decadenza risultando il ruolo tempestivamente consegnato all'ente di riscossione in data
25.03.2024.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E.R. con avvocato esterno ed ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva nel merito della pretesa. Ha dedotto inoltre l'applicabilità, quanto alla decadenza, dell'art. 25 comma 1 lett. b) del d.p.r. 602/73
e comunque la sospensione dei termini per la notifica dell'atto ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis d.l. 18.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Premesso che nella fattispecie in esame si è in presenza di debiti di imposta non versati dal de cuius trasmessi alla ricorrente nella qualità di erede, con riferimento al mancato invio dell'avviso bonario ovvero con termini tecnici della comunicazione preventiva di irregolarità si richiama, condividendone gli assunti, l'ordinanza n.
10858/2021 della Suprema Corte laddove si affronta la questione “se l'obbligo dell'invio della comunicazione preventiva di irregolarità costituisca un principio generale applicabile ad ogni ipotesi di controllo formale svolto dall'amministrazione finanziaria, sicché la violazione del suddetto obbligo ha incidenza anche sull'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, non potendo la contribuente avere piena contezza dell' "esigibilità del credito azionato";
Nel provvedimento citato la Corte ha precisato che “il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dall'art. 36-bis, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (Cass. civ. 9 gennaio 2019, n. 376);
Quanto alla dedotta decadenza si osserva che effettivamente nella fattispecie, trattandosi di controllo automatizzato ex art 36 bis d.P.R. n.600/73 deve applicarsi il disposto dell'art. 25 d.P.R. n..602/73 comma 1 lett. a) che prevede come termine per la notifica della cartella per le somme derivanti da controlli ex art. 36 bis il terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione (31.12.2024).
Occorre, però, rilevare come nella fattispecie debba applicarsi la sospensione dei termini prevista dall'art. 68 comma 4 bis d.l. 18/2020 che prevede una proroga di 24 mesi per tutti carichi affidati successivamente alla entrata in vigore della norma
“trovando giustificazione la suddetta sospensione (proroga) nella corrispondente sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie per analogo periodo disposta dal medesimo art. 68 del d.l. 18/2020 (cfr. Corte di Giustizia 2° grado Calabria n 2632/2025).
Sul punto si richiama anche Cass. Trib. n.34329/2025 che esclude dalla sospensione soltanto quello affidati anteriormente alla entrata in vigore della norma.
Quanto alla sanzioni si rileva che nell'atto impugnato non sono richieste somme a tale titolo mente certamente dovute appaiono quelle per interessi (cfr. Cass. Civ. ord. n.8684/2025)
Si ritiene equo compensare le spese di lite in ragione della incertezza giurisprudenziale in tema di sospensione dei termini.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RR NICOLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16331/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240062084577503 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2228/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame ZO MA ha impugnato la cartella esattoriale indicata in epigrafe a lei notificata dall'Agenzia delle Entrate – IS in data
16.06.2025, con la quale si chiede il pagamento, nella qualità di erede di
Nominativo_1, della somma di € 2.919,28 a titolo di Irpef ed altri tributi erariali in relazione all'anno di imposta 2020, come da accertamento effettuato ex art. 36 bis d.P.R. n.600/73 e 54 bis d.P.R. n. 633/72 sulla dichiarazione presentata dal contribuente nell'anno 2021.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per il mancato invio dell'avviso bonario ai sensi dell'art. 6 della l. 212/2000 e la mancata notifica della comunicazione di irregolarità; la decadenza dal potere impositivo per la tardività della consegna del ruolo all'ente di riscossione;
la nullità dell'atto con riferimento alle sanzioni e agli interessi non applicabili all'erede e comunque la prescrizione di tali crediti.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate –Napoli 1 ed ha dedotto l'infondatezza del ricorso risultando l'atto emesso ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R.
n.600/73 e non dovuta alcuna comunicazione preventiva trattandosi di debiti di imposta non versati. Con riferimento alle sanzioni l'ente ha rilevato che non risulta alcuna richiesta di pagamento a tale titolo mentre dovuti sono gli interessi sulla somme non pagate. Ha dedotto, infine, l'infondatezza della eccezione di decadenza risultando il ruolo tempestivamente consegnato all'ente di riscossione in data
25.03.2024.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E.R. con avvocato esterno ed ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva nel merito della pretesa. Ha dedotto inoltre l'applicabilità, quanto alla decadenza, dell'art. 25 comma 1 lett. b) del d.p.r. 602/73
e comunque la sospensione dei termini per la notifica dell'atto ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis d.l. 18.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Premesso che nella fattispecie in esame si è in presenza di debiti di imposta non versati dal de cuius trasmessi alla ricorrente nella qualità di erede, con riferimento al mancato invio dell'avviso bonario ovvero con termini tecnici della comunicazione preventiva di irregolarità si richiama, condividendone gli assunti, l'ordinanza n.
10858/2021 della Suprema Corte laddove si affronta la questione “se l'obbligo dell'invio della comunicazione preventiva di irregolarità costituisca un principio generale applicabile ad ogni ipotesi di controllo formale svolto dall'amministrazione finanziaria, sicché la violazione del suddetto obbligo ha incidenza anche sull'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, non potendo la contribuente avere piena contezza dell' "esigibilità del credito azionato";
Nel provvedimento citato la Corte ha precisato che “il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dall'art. 36-bis, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (Cass. civ. 9 gennaio 2019, n. 376);
Quanto alla dedotta decadenza si osserva che effettivamente nella fattispecie, trattandosi di controllo automatizzato ex art 36 bis d.P.R. n.600/73 deve applicarsi il disposto dell'art. 25 d.P.R. n..602/73 comma 1 lett. a) che prevede come termine per la notifica della cartella per le somme derivanti da controlli ex art. 36 bis il terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione (31.12.2024).
Occorre, però, rilevare come nella fattispecie debba applicarsi la sospensione dei termini prevista dall'art. 68 comma 4 bis d.l. 18/2020 che prevede una proroga di 24 mesi per tutti carichi affidati successivamente alla entrata in vigore della norma
“trovando giustificazione la suddetta sospensione (proroga) nella corrispondente sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie per analogo periodo disposta dal medesimo art. 68 del d.l. 18/2020 (cfr. Corte di Giustizia 2° grado Calabria n 2632/2025).
Sul punto si richiama anche Cass. Trib. n.34329/2025 che esclude dalla sospensione soltanto quello affidati anteriormente alla entrata in vigore della norma.
Quanto alla sanzioni si rileva che nell'atto impugnato non sono richieste somme a tale titolo mente certamente dovute appaiono quelle per interessi (cfr. Cass. Civ. ord. n.8684/2025)
Si ritiene equo compensare le spese di lite in ragione della incertezza giurisprudenziale in tema di sospensione dei termini.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese