Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GHIZZONI MONIA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove ritengono, impegnandosi a darne reciproca comunicazione;
2) il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1
concordemente la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, stabilendo altresì di comune accordo la residenza abituale del medesimo. Le decisioni relative all'ordinaria conduzione di vita verranno assunte dal genitore che ha con sé il figlio in quel momento;
3) il figlio minore manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione materna, Per_1
così come il figlio , maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente;
Per_2
4)la casa familiare, sita in Formigine (MO) via Gibellini n. 11, di proprietà esclusiva del sig.
[...]
, rimane assegnata all'intestatario con gli arredi che la compongono. La sig.ra ha Parte_2 Pt_1
già provveduto a trasferirsi presso altra abitazione, condotta in locazione, situata a Formigine (MO) via Salvo d'Aquisto n. 11;
5) considerata la breve distanza intercorrente tra la casa familiare e l'abitazione condotta dalla madre, nonché l'età dei figli, di cui uno già maggiorenne l'altro di anni 14, questi resteranno presso l'uno e presso l'altro genitore a settimane alterne.
Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà due analoghi periodi di due Per_1
settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori con impegno di questi ultimi a concordarne la decorrenza entro il mese di maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore il giorno della Vigilia, il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano, i giorni del 31/12, del 01/01 e del
06/01.
Durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Analoga alternanza verrà attuata per i residui giorni festivi dell'anno.
I genitori potranno sempre, di comune accordo, modificare i periodi di permanenza presso l'uno e presso l'altro nel rispetto delle esigenze, impegni e delle aspettative del minore, avendo comunque sempre cura di garantire un adeguata frequentazione con entrambi i genitori;
5)in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come risultanti dalla allegata documentazione, al fine di consentire ai figli di poter beneficiare di analoghe possibilità e di una qualità della vita paritaria presso entrambi i genitori, le parti concordano che il sig.
[...]
corrisponda alla sig.ra , quale contributo nel mantenimento dei figli, la Parte_2 Parte_1
somma mensile di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente in base all'indice istat di aumento del costo della vita.
Le spese di carattere straordinario saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il prontuario dell'intestato Tribunale di seguito riportato:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
I coniugi concordano che tra le spese straordinarie da concordare preventivamente e da sostenere nella misura del 50% ciascuno vengano ricomprese anche le spese per l'acquisizione della patente di guida, per l'acquisto, manutenzione e gestione dell'autovettura.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
6) le parti concordano che l'assegno unico erogato dall'Inps per i figli venga riconosciuto nella misura del 100% alla sig.ra con rinuncia da parte del sig. alla ripartizione al Parte_1 Pt_2 50% tra i due genitori. Eventuali variazioni delle somme erogate a tale titolo non andranno ad incidere sull'importo del contributo di cui al punto 5;
7) a parziale rimborso a favore della sig.ra dei denari dalla medesima investiti Parte_1
nell'abitazione familiare di proprietà esclusiva del marito, il sig. riconosce alla sig.ra Pt_2 Pt_1
che accetta, la somma di euro 30.000,00 di cui euro 20.000,00 già in precedenza corrisposti ed euro
10.000,00 da versare entro e non oltre il giorno dell'udienza fissata per la comparizione delle parti ovvero entro il termine per il deposito telematico delle note scritte in sostituzione di udienza;
8) il conto corrente cointestato n. 616102, acceso presso Banca Credem, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, verrà estinto e l'importo residuo ivi presente verrà suddiviso nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi;
9) le parti dichiarano di essere in grado di mantenersi in modo autonomo e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di contributo nel mantenimento;
10) i ricorrenti autorizzano sin da ora reciprocamente il rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
21/07/1982 e ato a IG (MO) il 18/07/1977 Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di IG (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno
2009, atto n.31, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 9/04/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale