Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 5492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5492 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI PANUZZO, C.F._1
in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avvocato ELISA BAGNI, in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 15/04/2025):
“pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1
nata a Firenze il [...], in [...] condivisa ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocazione presso la madre;
- assegnare la casa coniugale a;
Parte_1
- disporre che padre e figlio si frequentino tramite accordi diretti;
- disporre che il padre e la figlia, salvi diversi accordi tra i genitori, si incontrino il mercoledì pomeriggio dopo la scuola e l'intera giornata del sabato;
Persona_2
durante le vacanze natalizie, alternerà di anno in anno tra i genitori il giorno di Natale con il giorno di Santo Stefano, e, durante le vacanze pasquali, alternerà di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, il tutto salvi migliori accordi;
- mantenere la presa in carico di nato il [...] a [...] Controparte_1
(Perù), c.f. da parte del Ser.d. competente per territorio;
C.F._2
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma complessiva mensile di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), Parte_1
soggetta a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 20 di ogni mese;
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli, rinviando alle Linee guida CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione;
- prevedere che la madre percepisca l'assegno unico per entrambi i figli nella misura del
100%;
- le parti danno atto di avere quantificato forfettariamente in € 2.100,00 gli arretrati di mantenimento non versati dal padre;
il sig. si impegna dunque a versare detta CP_1 somma alla signora in quattro rate, la prima di € 600,00 con scadenza il Pt_1
16/5/2025, la seconda di € 500,00 con scadenza il 15/8/2025, la terza di € 500,00 con scadenza il 15/11/2025, l'ultima di € 500,00 con scadenza il 15/2/2026;
- spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
sentir dichiarare la separazione personale da il quale Controparte_1
si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
2 Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
Valutato l'andamento positivo del percorso intrapreso dal presso il CP_1
CP_
(di cui i coniugi hanno chiesto la prosecuzione), la separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli minori nato l'[...] e ormai Persona_1
prossimo alla maggiore età, il quale continuerà a vivere con la madre e concorderà direttamente con il padre i tempi di frequentazione, ed nata il Persona_2
14/02/2014, la quale continuerà a vivere con la madre mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, n. a LIMA (PERÙ), il 15/10/1989, e
[...] Controparte_1
n. a LIMA (PERÙ), il 23/12/1983 (matrimonio contratto a El Agustino, Lima (PERU') il 16/08/2011, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FIRENZE al n. 82, parte 2, serie C1, anno 2024);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
3 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
4